Regolamento (UE) 2026/363
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/363 della Commissione, dell’11 febbraio 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี / Maphrao Namhom Ratchaburi (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive l’indicazione geografica thailandese «มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี / Maphrao Namhom Ratchaburi» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La decisione si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143 e sul fatto che non è stata presentata alcuna opposizione alla domanda pubblicata. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche dell’IGP thailandese «มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี / Maphrao Namhom Ratchaburi».
Ambito di applicazione
Si applica alla specifica indicazione geografica «มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี / Maphrao Namhom Ratchaburi» (IGP) e, per effetto dell’iscrizione, produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea attraverso il registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Riguarda la procedura di registrazione di una domanda presentata dalla Thailandia e già pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non disciplina, nel testo esaminato, ulteriori prodotti o categorie oltre a quella indicata.
Iscrizione dell’IGP «มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี / Maphrao Namhom Ratchaburi»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/363 della Commissione completa la procedura di registrazione di una indicazione geografica thailandese nel sistema dell’Unione. Il provvedimento dà attuazione al regolamento (UE) 2024/1143, richiamato come base giuridica principale, e si colloca nel quadro della transizione dal precedente regime del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Origine della domanda e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione dell’IGP «มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี / Maphrao Namhom Ratchaburi» è stata presentata dalla Thailandia ed era già stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. I considerando precisano che la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Viene inoltre dato atto che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2.
Effetto giuridico della decisione
In assenza di opposizioni, la Commissione iscrive l’indicazione geografica nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori, l’effetto principale è l’ingresso del nome protetto nel sistema unionale di tutela delle indicazioni geografiche, con conseguente applicazione delle regole di protezione previste dal quadro normativo di riferimento.
Entrata in vigore e portata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura vincolante del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone che l’indicazione geografica «มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี / Maphrao Namhom Ratchaburi» è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali della registrazione
I considerando precisano che la domanda di registrazione, presentata dalla Thailandia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012. È inoltre indicato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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