Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/312

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/312 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva maltodestrina come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32026R0312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione della maltodestrina come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione, sulla base della valutazione dell’EFSA e del procedimento di rinnovo svolto con Stato membro relatore e correlatore. Il testo fissa inoltre una purezza minima della sostanza fabbricata, specifiche condizioni di applicazione e l’obbligo di particolare attenzione alla protezione delle api da miele.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva maltodestrina come sostanza attiva a basso rischio e aggiornamento del relativo elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva maltodestrina utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario e, in particolare, gli Stati membri chiamati ad applicare i principi uniformi e a tener conto delle condizioni specifiche di approvazione; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri settori né introduce esclusioni generali, ma si limita alla sostanza indicata e alla sua iscrizione nell’elenco delle sostanze attive approvate.

Rinnovo dell’approvazione della maltodestrina come sostanza attiva a basso rischio

Il regolamento (UE) 2026/312 della Commissione rinnova l’approvazione della maltodestrina nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento interviene a seguito della procedura di rinnovo svolta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla base delle valutazioni tecniche dello Stato membro relatore, dello Stato membro correlatore e dell’EFSA.

La Commissione, richiamando le conclusioni scientifiche disponibili, ritiene che i prodotti fitosanitari contenenti maltodestrina soddisfino i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e conferma la qualificazione della sostanza come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento.

Contesto procedurale e presupposti del rinnovo

La maltodestrina era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite il regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 e, per effetto della normativa di transizione, figurava nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione era stata prorogata fino al 28 febbraio 2027 dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2316, ma la Commissione ha adottato il rinnovo prima di tale scadenza prorogata.

La domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini all’Irlanda, quale Stato membro relatore, e alla Francia, quale Stato membro correlatore. Il richiedente ha depositato il fascicolo supplementare previsto, la domanda è stata dichiarata ammissibile e lo Stato membro relatore ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo all’EFSA e alla Commissione. L’EFSA ha inoltre aperto la consultazione pubblica e comunicato le proprie conclusioni il 18 febbraio 2025.

Esito della valutazione e qualificazione come sostanza a basso rischio

Sulla base della valutazione del rischio e dei dati scientifici disponibili, la Commissione ha ritenuto che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente maltodestrina, i criteri di approvazione risultano soddisfatti. È stato inoltre affermato che la sostanza non è potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con conseguente rinnovo come sostanza attiva a basso rischio.

Specifiche della sostanza e condizioni di impiego

Il regolamento introduce una specifica tecnica di purezza minima per la sostanza attiva fabbricata, giustificata dalle conoscenze scientifiche e tecniche attuali e dall’esito della valutazione del rischio. La voce di allegato indica:

  • numero CAS: 9050-36-6;
  • numero CIPAC: 801;
  • denominazione IUPAC: non assegnata;
  • purezza minima: ≥ 853 g/kg di maltodestrina con lunghezza di catena compresa tra 3 e 20 unità monomeriche e destrosio equivalenza tra 18 e 20.

Inoltre, per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione sul rinnovo dell’11 dicembre 2025, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione globale deve essere prestata particolare attenzione alla protezione delle api da miele e, ove necessario, le condizioni d’impiego devono comprendere misure di mitigazione del rischio.

Modifiche all’elenco UE delle sostanze attive approvate

Per effetto del rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene aggiornato. La voce 44 relativa alla maltodestrina, collocata nella parte B, è soppressa; contestualmente, nella parte D è inserita una nuova voce 57 che recepisce la disciplina aggiornata della sostanza approvata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º aprile 2026. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione della maltodestrina

L’approvazione della sostanza attiva maltodestrina è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sostanza è qualificata come sostanza attiva a basso rischio. La nuova approvazione decorre dal 3 marzo 2026 e scade il 3 marzo 2041.

Condizioni tecniche e purezza minima

Per la maltodestrina è fissata una purezza minima pari a ≥ 853 g/kg di maltodestrina con lunghezza di catena compresa tra 3 e 20 unità monomeriche e destrosio equivalenza tra 18 e 20. Le ulteriori informazioni sull’identità e sulle specifiche sono rinviate alla relazione sul rinnovo.

Prescrizioni per la valutazione e l’uso

Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell’11 dicembre 2025, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione globale deve essere prestata particolare attenzione alla protezione delle api da miele e, se del caso, le condizioni d’impiego devono includere misure di mitigazione del rischio.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte B è soppressa la voce 44 relativa alla maltodestrina e nella parte D è inserita una nuova voce (57) con la disciplina aggiornata della sostanza approvata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º aprile 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariapprovazione delle sostanze attivesicurezza alimentareagricolturatutela dell’ambiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.