Regolamento (UE) 2026/405
Regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, relativo ai detergenti e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico la disciplina UE sui detergenti e sui tensioattivi, sostituendo il regolamento (CE) n. 648/2004. Rafforza i requisiti di biodegradabilità, introduce regole specifiche per i detergenti contenenti microrganismi, conferma limiti armonizzati per il fosforo in alcune categorie di prodotti e disciplina in modo dettagliato etichettatura fisica e digitale, vendite a distanza e ricariche. Novità centrale è il passaporto digitale di prodotto per i detergenti e tensioattivi destinati all’utilizzatore finale, con interoperabilità rispetto al quadro UE sui passaporti digitali e con controlli doganali e di mercato rafforzati. Il regolamento si applica, in via generale, dal 23 settembre 2029, con alcune disposizioni e regole transitorie specifiche.
Disciplina armonizzata per l’immissione sul mercato, l’etichettatura, la conformità e il controllo di detergenti e tensioattivi, inclusi i detergenti con microrganismi, con introduzione del passaporto digitale di prodotto e abrogazione del regolamento (CE) n. 648/2004.
Ambito di applicazione
Si applica ai detergenti e ai tensioattivi immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione, sia per uso consumer sia professionale/industriale, compresi i prodotti venduti a distanza e mediante ricarica, nonché i detergenti contenenti microrganismi e i tensioattivi destinati all’utilizzatore finale. Rilevano anche i prodotti provenienti da paesi terzi, gli operatori economici della catena di fornitura (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori), le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali. Restano salvi gli obblighi e i regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH), (CE) n. 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 528/2012 (biocidi).
Regolamento (UE) 2026/405 relativo ai detergenti e ai tensioattivi
Il regolamento aggiorna in profondità la disciplina armonizzata UE sui detergenti e sui tensioattivi, sostituendo il regolamento (CE) n. 648/2004. L’intervento è motivato dalla necessità di colmare lacune del quadro previgente, eliminare duplicazioni informative, tenere conto di nuovi prodotti e canali di vendita, e rafforzare coerenza, vigilanza del mercato e digitalizzazione.
Ambito e finalità della disciplina
L’articolo 1 definisce la finalità generale: assicurare la libera circolazione nel mercato interno di detergenti e tensioattivi, garantendo contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Il regolamento non incide sugli obblighi derivanti dai regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008 e (UE) n. 528/2012.
Definizioni e ampliamento dell’oggetto regolato
L’articolo 2 amplia il concetto di "detergente" includendo anche i prodotti contenenti microrganismi aggiunti intenzionalmente, i prodotti che sostengono il processo di pulizia e quelli che modificano l’odore o il tatto dei tessuti in funzione complementare al lavaggio. Sono inoltre definiti, tra gli altri, i concetti di tensioattivo, ricarica, stazione di ricarica, supporto dati, passaporto digitale di prodotto, modello, utilizzatore finale e operatore economico. La nozione di detergente comprende anche riferimenti a superfici di frutta e verdura.
Requisiti di prodotto: biodegradabilità, microrganismi e fosforo
L’articolo 4 mantiene il requisito di biodegradabilità per tensioattivi e tensioattivi contenuti nei detergenti, con regole specifiche per i tensioattivi impiegati come disinfettanti nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012. Introduce inoltre un percorso graduale per pellicole e polimeri all’interno delle pellicole, da conformare entro il 23 marzo 2032, e per determinate sostanze organiche aggiunte intenzionalmente in concentrazione almeno pari al 10 % p/p, da conformare entro il 23 marzo 2034, salvo deroghe.
L’articolo 5 rinvia all’allegato II per i detergenti contenenti microrganismi, imponendo requisiti stringenti di identificazione, sicurezza, assenza di microrganismi patogeni e limiti prestazionali e di conservazione. L’articolo 6 conferma, per alcune categorie ad alto volume, i limiti armonizzati al tenore di fosforo fissati nell’allegato III.
Sperimentazione animale e deroghe
L’articolo 7 impone il ricorso a metodi di prova non animali validati e vieta l’immissione sul mercato di prodotti il cui sviluppo, ai fini della conformità al regolamento, abbia comportato sperimentazione animale. Sono tuttavia consentiti l’uso di dati storici anteriori al 22 marzo 2026 e, in circostanze eccezionali, deroghe con decisione di esecuzione della Commissione, purché sussistano condizioni stringenti e sia dimostrata la necessità della sperimentazione.
Obblighi degli operatori economici e tracciabilità
Il regolamento distribuisce le responsabilità lungo la filiera. Il fabbricante è il soggetto centrale: deve progettare e produrre conformemente, predisporre la documentazione tecnica, eseguire la valutazione di conformità, creare il passaporto digitale per i prodotti destinati all’utilizzatore finale e conservarne la documentazione per dieci anni. Deve inoltre eseguire prove a campione quando opportuno, gestire reclami e non conformità, informare le autorità e gli altri operatori della catena di fornitura e garantire canali di contatto accessibili al pubblico.
Il rappresentante autorizzato può essere nominato dai fabbricanti, ed è obbligatorio per i fabbricanti stabiliti fuori dall’Unione. Per questi ultimi, il mandato comprende anche la gestione della scheda tecnica degli ingredienti, il controllo della conformità etichettatura e la verifica documentale rafforzata. Importatori e distributori devono verificare la conformità prima della messa a disposizione sul mercato, garantire la corretta conservazione e trasporto dei prodotti, informare tempestivamente in caso di rischi o non conformità e cooperare con le autorità. L’articolo 13 estende gli obblighi del fabbricante agli importatori e distributori che commercializzano prodotti con il proprio nome/marchio, li modificano in modo rilevante o mettono a disposizione un tensioattivo non destinato all’utilizzatore finale.
L’articolo 14 disciplina il confezionamento e riconfezionamento, imponendo l’indicazione dell’identità del soggetto che opera sul prodotto e la conservazione, per dieci anni, di copia delle informazioni originali e del riferimento all’identificativo univoco del prodotto. Le stazioni di ricarica non rientrano in questa nozione.
Etichettatura fisica, digitale e vendite a distanza
Gli articoli 17, 18, 19 e 20 introducono un sistema articolato di etichettatura. Tutti i detergenti e tensioattivi devono essere accompagnati da un’etichetta; per i prodotti destinati ai consumatori sono richieste anche informazioni sul dosaggio. L’etichetta può essere fisica o digitale, ma una parte delle informazioni deve sempre rimanere sul supporto fisico. Le informazioni digitali devono essere gratuite, accessibili, ricercabili, disponibili per dieci anni, compatibili con i principali sistemi e fruibili anche da persone con disabilità. In caso di richiesta o indisponibilità temporanea dell’etichetta digitale, le informazioni devono essere fornite con mezzi alternativi e gratuitamente.
Per i detergenti e tensioattivi venduti a distanza, l’offerta deve indicare chiaramente le informazioni dell’etichetta e includere una copia digitale del supporto dati o l’identificativo univoco del prodotto.
Ricariche
L’articolo 12 disciplina in modo espresso la vendita mediante ricarica, imponendo all’operatore economico di adottare misure di mitigazione del rischio, prevenire l’uso improprio da parte dei minori e garantire che i prodotti erogati non reagiscano in modo pericoloso tra loro. Il regolamento valorizza così il riuso e la riduzione dei rifiuti di imballaggio, senza derogare ai requisiti di sicurezza e igiene previsti da altri atti UE richiamati.
Passaporto digitale di prodotto e registro
Il passaporto digitale di prodotto è una delle principali innovazioni del regolamento. L’articolo 21 impone al fabbricante di creare, prima dell’immissione sul mercato, un passaporto per ogni modello di detergente o tensioattivo destinato all’utilizzatore finale. Il passaporto deve contenere i dati minimi dell’allegato VI, essere collegato a un supporto dati fisico visibile prima dell’acquisto e rimanere disponibile per dieci anni. La creazione del passaporto comporta, sul piano sostanziale, l’assunzione della responsabilità di conformità del prodotto.
L’articolo 24 istituisce il caricamento nel registro dei dati essenziali del prodotto e dell’operatore; il registro genera un identificativo univoco di registrazione, che non costituisce prova di conformità. Il sistema è pensato per interoperare con il quadro del regolamento (UE) 2024/1781 e con lo sportello unico doganale UE.
Controlli doganali e vigilanza del mercato
Gli articoli 25, 26, 27 e 28 rafforzano i controlli alle frontiere e nel mercato interno. Per i prodotti importati destinati all’utilizzatore finale, le autorità doganali verificano automaticamente l’identificativo univoco di registrazione e la corrispondenza del codice merceologico rispetto al registro; tale sistema si applica dal 23 settembre 2029 o dalla data di operatività dell’interconnessione, se successiva. La verifica doganale integra, ma non sostituisce, la vigilanza del mercato ex regolamento (UE) 2019/1020.
In caso di non conformità o di rischio, le autorità di vigilanza del mercato possono imporre misure correttive, limitative, di ritiro o richiamo; se la misura nazionale è contestata, interviene la procedura di salvaguardia dell’Unione con decisione della Commissione tramite atto di esecuzione. È prevista anche la gestione dei casi in cui un prodotto conforme presenti comunque un rischio per salute o ambiente.
Sanzioni, riesami, abrogazione e transizione
L’articolo 33 rimette agli Stati membri la definizione delle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 34 impone due riesami della Commissione: uno entro il 23 marzo 2028, focalizzato in particolare sul fosforo, e uno entro il 23 marzo 2033, più ampio, comprendente microrganismi, biodegradabilità, sostanze più nocive, biocidi, etichettatura e materie prime rinnovabili/riciclate.
Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato dal 23 settembre 2029. È tuttavia prevista la continuazione della commercializzazione, per periodi e condizioni transitori differenti, dei prodotti già immessi sul mercato o immessi entro il primo anno successivo alla data di applicazione, purché conformi al vecchio regime. In generale, il nuovo regolamento si applica dal 23 settembre 2029; fa eccezione l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, che opera secondo le scadenze specifiche previste per le pellicole/polimeri e per le altre sostanze organiche.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento impone un’attenta verifica delle catene di fornitura, dei mandati ai rappresentanti autorizzati, della governance documentale e dell’adeguamento di etichette, schede tecniche e sistemi digitali. Le imprese dovranno presidiare scadenze tecniche rilevanti, soprattutto in materia di passaporto digitale, requisiti di biodegradabilità, etichettatura digitale e transizione dal vecchio al nuovo regime, con particolare attenzione ai prodotti importati, venduti online e commercializzati tramite ricarica.
Disposizioni principali
Oggetto e rapporti con altri atti UE
L’articolo 1 stabilisce norme per la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi nel mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Il regolamento non pregiudica l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008 e (UE) n. 528/2012.
Definizioni ampliata di detergente e definizioni operative
L’articolo 2 amplia la nozione di "detergente" per includere anche prodotti contenenti microrganismi aggiunti intenzionalmente, prodotti che sostengono il processo di pulizia se usati con detergenti per bucato o lavastoviglie automatiche e prodotti che modificano odore o tatto dei tessuti. Sono definite, tra le altre, le nozioni di tensioattivo, detergente destinato ai consumatori, detergente industriale e istituzionale, ricarica, stazione di ricarica, modello, passaporto digitale di prodotto, supporto dati, identificativo univoco del prodotto, identificativo univoco dell’operatore e utilizzatore finale.
Immissione sul mercato, biodegradabilità e limiti al fosforo
L’articolo 3 consente la messa a disposizione sul mercato solo di prodotti conformi e vieta agli Stati membri restrizioni ulteriori sui prodotti conformi. L’articolo 4 impone la biodegradabilità dei tensioattivi e dei tensioattivi contenuti nei detergenti, con deroghe per alcuni disinfettanti ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012; prevede inoltre scadenze specifiche: entro il 23 marzo 2032 le pellicole o i polimeri nelle pellicole, ed entro il 23 marzo 2034 alcune sostanze organiche aggiunte intenzionalmente in concentrazione almeno pari al 10 % p/p della massa totale delle sostanze, escluse acqua, tensioattivi, pellicole e polimeri nelle pellicole. L’articolo 6 rinvia all’allegato III per i limiti di fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori.
Detergenti contenenti microrganismi
L’articolo 5 subordina tali prodotti al rispetto delle prescrizioni dell’allegato II. Tra i requisiti principali figurano identificazione e caratterizzazione genomica dei microrganismi, esclusione di microrganismi patogeni elencati, divieto di microrganismi geneticamente modificati, sensibilità ad antibiotici indicati, valori minimi di carica microbica, durata minima di conservazione di 18 mesi e prova della sicurezza per salute e ambiente mediante valutazione dei rischi. È vietato presentare il prodotto come antimicrobico o disinfettante salvo conformità al regolamento (UE) n. 528/2012.
Sperimentazione animale
L’articolo 7 impone l’uso di metodi di prova non animali validati a livello UE o internazionale; vieta l’immissione sul mercato di prodotti per i quali formulazione finale o ingredienti siano stati oggetto di sperimentazione animale per soddisfare il presente regolamento, salvo uso di dati storici anteriori al 22 marzo 2026. In circostanze eccezionali la Commissione può concedere deroghe con decisione di esecuzione, fissandone condizioni, durata e obblighi di relazione.
Obblighi del fabbricante e documentazione tecnica
L’articolo 8 attribuisce al fabbricante la responsabilità di progettazione e fabbricazione conformi, della documentazione tecnica e della procedura di valutazione della conformità del modulo A dell’allegato IV. Per i prodotti destinati all’utilizzatore finale, il fabbricante deve anche creare il passaporto digitale di prodotto, assicurare la disponibilità del supporto dati e registrare il riferimento nel registro. La documentazione tecnica e il passaporto digitale vanno conservati e, se necessario, aggiornati per 10 anni dall’immissione sul mercato. Sono previste prove a campione, gestione dei reclami, degli esemplari non conformi e dei richiami, obbligo di scheda tecnica degli ingredienti per determinate miscele non pericolose e obbligo di cooperazione con le autorità.
Rappresentante autorizzato
L’articolo 9 consente ai fabbricanti di nominare un rappresentante autorizzato con mandato scritto, obbligatorio per i fabbricanti stabiliti fuori dall’Unione. Il rappresentante verifica l’avvenuta creazione del passaporto digitale, la registrazione, la documentazione tecnica e la valutazione di conformità; conserva i documenti per 10 anni; collabora con le autorità; segnala rischi e, per i fabbricanti extra-UE, fornisce la scheda tecnica degli ingredienti, ne mantiene la riservatezza e controlla anche l’etichettatura applicabile. Restano non delegabili l’obbligo di conformità sostanziale e la redazione della documentazione tecnica.
Obblighi di importatori e distributori
Gli articoli 10 e 11 impongono a importatori e distributori di verificare conformità, documentazione, etichettatura, passaporto digitale e disponibilità del supporto dati, oltre a dover informare fabbricante e autorità in caso di rischio o non conformità, cooperare con le autorità e adottare misure correttive, ritiro o richiamo. Gli importatori devono inoltre indicare in etichetta il proprio nome o marchio, indirizzo e numero di telefono. I distributori che commercializzano in altri Stati membri prodotti per i quali è richiesta la scheda tecnica degli ingredienti devono trasmetterla all’organismo designato, salvo che sia già stata ricevuta.
Ricariche e confezionamento/riconfezionamento
L’articolo 12 disciplina le vendite mediante ricarica, imponendo misure di mitigazione del rischio, tutela dei minori e formazione del personale, nonché l’assenza di reazioni pericolose tra detergenti o tensioattivi nella stazione di ricarica. L’articolo 14 tratta confezionamento e riconfezionamento da parte di importatori e distributori, imponendo l’indicazione della propria identità sull’imballaggio, la conservazione di un campione delle informazioni originali e del riferimento all’identificativo univoco del prodotto per 10 anni; le vendite mediante stazioni di ricarica non sono considerate confezionamento/riconfezionamento.
Identificazione degli operatori, riservatezza e informazioni medico-sanitarie
L’articolo 15 obbliga gli operatori economici a indicare alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, i fornitori a monte e a valle, con conservazione delle informazioni per 10 anni. L’articolo 16 impone a organismi designati e personale medico la riservatezza delle informazioni contenute nella scheda tecnica degli ingredienti, utilizzabili solo per bisogni medici di prevenzione e cura o per analisi statistiche su richiesta istituzionale.
Etichettatura fisica e digitale
Gli articoli 17, 18, 19 e 20 stabiliscono che detergenti e tensioattivi siano accompagnati da etichetta, con contenuti differenziati per prodotto e per uso consumer/industriale. L’etichetta può essere fisica oppure digitale più fisica; alcune informazioni possono essere fornite solo digitalmente, mentre altre devono restare su supporto fisico. L’etichetta digitale deve essere accessibile, ricercabile, gratuita, interoperabile, disponibile per 10 anni e fruibile anche da gruppi vulnerabili; inoltre gli operatori devono fornire le informazioni anche con mezzi alternativi in caso di richiesta o indisponibilità temporanea. Per le vendite a distanza devono essere indicate chiaramente le informazioni obbligatorie dell’etichetta e una copia digitale del supporto dati o l’identificativo univoco del prodotto.
Passaporto digitale di prodotto e registro
L’articolo 21 impone al fabbricante di creare, prima dell’immissione sul mercato, un passaporto digitale di prodotto per ogni detergente o tensioattivo destinato all’utilizzatore finale. Il passaporto è specifico per il modello, deve contenere i dati minimi dell’allegato VI, essere accurato, aggiornato, accessibile ai soggetti legittimati e disponibile per 10 anni; è collegato a un supporto dati fisico visibile prima dell’acquisto. La Commissione deve adottare un atto di esecuzione sui requisiti tecnici del passaporto. L’articolo 24 istituisce il registro, nel quale l’operatore carica identificativo univoco del prodotto e dell’operatore e, per i prodotti destinati a immissione in libera pratica, il codice merceologico; il registro restituisce un identificativo univoco di registrazione.
Controlli doganali sui prodotti importati
Gli articoli 25 e 23 collegano il passaporto digitale di prodotto ai controlli doganali, in coerenza con il regolamento (UE) n. 2024/1781 e con il sistema dello sportello unico doganale UE. Per i detergenti e tensioattivi destinati all’utilizzatore finale in immissione in libera pratica, le autorità doganali verificano automaticamente l’identificativo univoco di registrazione e il codice merceologico rispetto al registro; tale meccanismo si applica dal 23 settembre 2029 o dalla data di operatività dell’interconnessione, se successiva. La verifica doganale non vale come prova di conformità, ma integra i controlli di mercato.
Vigilanza del mercato, salvaguardia e non conformità
L’articolo 26 regola la vigilanza nazionale: se vi sono motivi di rischio o non conformità, l’autorità effettua valutazioni e può imporre misure correttive, ritiro o richiamo, con notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema di informazione del regolamento (UE) 2019/1020. L’articolo 27 introduce una procedura di salvaguardia dell’Unione per le misure nazionali contestate. L’articolo 28 disciplina i prodotti conformi che presentano comunque un rischio per salute o ambiente. L’articolo 29 tratta la non conformità formale relativa a passaporto digitale, documentazione tecnica, supporto dati, etichettatura e scheda tecnica ingredienti, con possibilità di limitazione o divieto se la non conformità persiste.
Deleghe alla Commissione e comitologia
L’articolo 30 conferisce ampie deleghe alla Commissione per aggiornare allegati, requisiti di etichettatura digitale, contenuti del passaporto digitale, registro, criteri di biodegradabilità, metodologia per i microrganismi, scheda tecnica degli ingredienti, fragranze allergizzanti e codici merceologici. Sono fissate scadenze specifiche: entro il 23 marzo 2029 per i criteri su pellicole e polimeri nelle pellicole, entro il 23 marzo 2031 per le sostanze organiche ad alta concentrazione, entro il 23 settembre 2028 per la metodologia sui microrganismi, entro il 1° ottobre 2028 per prescrizioni tecniche dell’etichettatura digitale. L’articolo 31 disciplina durata quinquennale, revoca e obiezione alle deleghe; l’articolo 32 istituisce il Comitato per i detergenti e rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011.
Sanzioni, riesami e abrogazione del regime previgente
L’articolo 33 demanda agli Stati membri la fissazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 34 impone relazioni della Commissione entro il 23 marzo 2028 e entro il 23 marzo 2033, con riesami su microrganismi, biodegradabilità, fosforo, sostanze più nocive, biocidi, etichettatura, misurini e obiettivi di contenuto rinnovabile/riciclato. L’articolo 35 abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 dal 23 settembre 2029; l’articolo 36 consente la commercializzazione di scorte conformi al vecchio regime, con una disciplina transitoria distinta per prodotti già immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 e per quelli immessi tra il 23 settembre 2029 e il 23 settembre 2030.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 37 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Il regolamento si applica, in linea generale, dal 23 settembre 2029, salvo l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, e resta obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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