Cassazione Penale, Sentenza n. 16217/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello avverso il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di Abouelsaoud Karim Hadi Abdelhameed. Il PM ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale del Riesame ha errato ritenendo insussistenti le esigenze cautelari perché si è basato sul fatto che l'indagato fosse già in stato di detenzione per altra causa, ha valorizzato la confessione resa in altro procedimento e ha dato peso al breve arco temporale dei fatti e alle giustificazioni addotte dall'indagato, senza valutare autonomamente e puntualmente le risultanze investigative e la possibilità di applicare una misura cautelare distinta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Ancona per un nuovo esame. La Corte ha censurato la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione del tribunale di riesame, ribadendo il principio secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la configurabilità di esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p.). Ha indicato al giudice del rinvio di valutare autonomamente e puntualmente le risultanze investigative, evitando valutazioni prognostiche basate su titoli detentivi estranei e chiarendo che eventuali effetti degli altri procedimenti possono al più rilevare ai fini del computo della durata della misura (art. 297 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
art. 274, lett. c) c.p.p.
La Corte richiama che il pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, lett. c) deve essere valutato autonomamente rispetto a eventuali titoli di detenzione in atto: lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione.
art. 297 cod. proc. pen.
Rilevato che la conoscenza di fatti da parte degli organi inquirenti in occasione di altro titolo cautelare può avere rilievo, se del caso, soltanto ai fini del computo della durata della misura cautelare ai sensi dell'art. 297, e non come giustificazione per escludere la necessità di una diversa misura cautelare.
Principio di diritto consolidato e giurisprudenza della Cassazione
Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021 (Abouelseoud); Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019 (Bastone); Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017 (Perskura) e altri precedenti citati
La giurisprudenza richiamata afferma che lo stato di detenzione per altra causa non costituisce di per sé impedimento all'applicazione di una misura cautelare diversa; ogni titolo detentivo va valutato nel proprio ambito e la possibile estinzione di un titolo non può essere data per certa dal giudice che valuta un altro procedimento.
Massime di principio
- Lo stato di detenzione già in atto per fatti diversi non esclude automaticamente l'applicabilità di una misura cautelare per nuovi fatti: il giudice deve valutare autonomamente le esigenze cautelari.
- Il giudice del riesame o del merito non può basare il proprio diniego di misura cautelare sulla previsione di improbabili esiti o stabilità di altri provvedimenti cautelari o esecutivi; le valutazioni prognostiche devono riferirsi al procedimento in esame.
- La confessione resa in altro procedimento e le giustificazioni soggettive dell'indagato non possono da sole sostituire un'analisi puntuale e completa delle risultanze investigative relative al fatto oggetto di cautela.
- Se l'indagato invoca l'impossibilità di essere liberato per effetto di un altro titolo (es. residuo di pena), è suo onere fornire dati utili (tipo di titolo, residuo pena) perché ciò possa incidere sulla valutazione cautelare.
- La conoscenza dei fatti da parte degli organi inquirenti in sede di altro provvedimento può rilevare, al più, ai fini del computo della durata della misura (art. 297 c.p.p.), ma non come argomento decisivo per escludere esigenze cautelari nel procedimento corrente.
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