Cassazione Civile, Ordinanza n. 08988/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e della contestuale accettazione da parte della controricorrente. Richiamato l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese di lite come concordato tra le parti. Il merito della controversia non è stato esaminato.
Esito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La società cooperativa ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Reggio Emilia. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata contestualmente accettata dalla controparte costituita, con accordo anche sulla compensazione delle spese di lite. Non emergono dal testo i contenuti sostanziali della controversia definita dal decreto impugnato, né i motivi originari del ricorso.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
Norma richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non esamina il merito della controversia.
- La regolazione delle spese può essere oggetto di accordo tra le parti in sede di rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
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