Parere n. 1104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dall’associazione Iniziativa per l’Europa e per l’Ambiente nella persona del presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante pro tempore dottoressa Giulia Stronati, dal dottor Roberto Malini, dal dottor Carlo Ialenti e dal dottor Verter Filippini contro il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei confronti di Fox Petroli S.p.A., del Comune di Pesaro, della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione Marche, dell’ARPAM – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delle Marche, della AST Pesaro e Urbino, per l’annullamento: - del decreto prot.n. R.0000001 dell’8 gennaio 2025 emesso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura ad oggetto il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto “Riqualifica da deposito di stoccaggio prodotti petroliferi liquidi ad impianto di liquefazione gas metano di rete (GNL)” da realizzarsi nel Comune di Pesaro rilasciato in favore di Fox Petroli S.p.A.; - del parere della Commissione tecnica PNRR - PNIEC n.290 del 25 marzo 2024 di cui alla nota prot. CTVA/4143 del 28 marzo 2024, con cui la Commissione ha espresso parere favorevole, subordinato all’ottemperanza di specifiche condizioni ambientali, relativamente alla compatibilità ambientale del progetto de quo e parere favorevole ad esito dello screening di incidenza, relativamente al fatto che tale progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei siti ZPS IT5310024 - Colle San Bartolo e litorale pesarese e ZSC IT5310006 - Colle San Bartolo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie; - del parere del Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla nota prot. 31492-P del 4 novembre 2024, assunto in pari data al prot. MASE/200287, di esito favorevole a condizione che siano rispettate le condizioni ambientali dalla n.1 alla n.5 elencate nel parere medesimo; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto di riconversione di un deposito petrolifero in impianto di liquefazione di gas metano di rete (GNL) nel Comune di Pesaro, nonché dei pareri presupposti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2025 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della società Fox Petroli S.p.A., il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e il parere favorevole condizionato della Soprintendenza speciale per il PNRR. Nel merito erano stati dedotti tre motivi concernenti la violazione della disciplina sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al d.lgs. n. 105/2015, la violazione della normativa urbanistica, delle norme tecniche di attuazione del PRG e del regolamento comunale di igiene, nonché la violazione delle NTA del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, con carenze documentali e istruttorie in relazione agli impatti sulle acque superficiali. Nel corso del procedimento, la società controinteressata ha notificato opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, determinando la trasposizione del ricorso dinanzi al T.a.r. per le Marche. La questione decisiva è stata quindi quella dell’improcedibilità del ricorso straordinario per effetto della tempestiva opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestiva l’opposizione proposta dalla società controinteressata e ha rilevato che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti. Poiché il ricorso è stato trasposto dinanzi al T.a.r. per le Marche, la Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile, assorbendo l’istanza cautelare di sospensione. I motivi di merito non sono stati esaminati.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione della società controinteressata è stata ritenuta tempestiva. L’opposizione costituisce lo strumento per adire il giudice precostituito per legge e impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale che presuppone la concorde volontà di tutte le parti.
Istanza di sospensione
L’istanza cautelare di sospensione è stata dichiarata assorbita in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato.
d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio alternativo a quello giurisdizionale; l’opposizione tempestiva comporta la trasposizione della controversia dinanzi al giudice amministrativo e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
d.lgs. n. 105/2015
È stato invocato dai ricorrenti quale parametro sostanziale di legittimità del provvedimento ambientale, ma non è stato esaminato nel merito.
d.lgs. n. 117/2017
È richiamato per la trasmigrazione dell’associazione ricorrente nel Registro unico nazionale del Terzo Settore; il riferimento non è stato oggetto di valutazione decisoria.
legge n. 431/1985
È stata dedotta dai ricorrenti quale parametro della disciplina urbanistica e paesaggistica, senza esame nel merito a causa dell’improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione tempestiva di una parte ai sensi della disciplina del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e rende improcedibile il ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti; la volontà contraria di una parte si manifesta attraverso l’opposizione e impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo-decisorio.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per effetto della trasposizione dinanzi al tribunale amministrativo regionale, l’istanza di sospensione proposta nel procedimento straordinario resta assorbita e non richiede una decisione autonoma.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione al TAR
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un’associazione ambientalista e da persone fisiche contro il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura, con la partecipazione della società proponente e di diverse amministrazioni territoriali e ambientali. Il ricorso riguardava il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo alla riconversione di un deposito di prodotti petroliferi in un impianto di liquefazione di gas metano di rete (GNL) nel Comune di Pesaro.
Premesse e provvedimenti impugnati
Sono stati impugnati il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2025, adottato di concerto tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura, il parere favorevole condizionato della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e il parere favorevole, anch’esso condizionato, della Soprintendenza speciale per il PNRR. I provvedimenti riguardavano anche lo screening di incidenza relativo ai siti Natura 2000 interessati.
Motivi dedotti dai ricorrenti
I ricorrenti avevano articolato tre motivi. Il primo riguardava la violazione del d.lgs. n. 105/2015 e dedotti profili di irrazionalità, illogicità e irragionevolezza. Il secondo concerneva la violazione della normativa urbanistica, della legge n. 431/1985, delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pesaro e del regolamento comunale di igiene. Il terzo denunciava la violazione delle NTA del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, carenze documentali e istruttorie e omessa o insufficiente valutazione degli impatti sulle acque superficiali.
Sviluppo procedimentale
Con un precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva rilevato la mancanza della relazione ministeriale e aveva richiesto al Ministero competente di trasmetterla dopo avere garantito la partecipazione dei ricorrenti. Successivamente, la società controinteressata ha comunicato l’opposizione al ricorso straordinario e la trasposizione della controversia dinanzi al T.a.r. per le Marche, dove il giudizio è stato iscritto con relativo numero di ruolo e fissato per l’udienza indicata negli atti.
Valutazione sulla trasposizione
La Sezione ha ritenuto tempestiva l’opposizione sulla base delle dichiarazioni del Ministero riferente e della documentazione prodotta dalla società controinteressata. Richiamando precedenti del Consiglio di Stato, ha ribadito che l’opposizione è lo strumento attraverso il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge.
Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene. L’opposizione tempestiva impedisce quindi la prosecuzione del procedimento straordinario e comporta la devoluzione della controversia al tribunale amministrativo competente.
Esito
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per effetto della trasposizione dinanzi al T.a.r. per le Marche. I motivi relativi alla compatibilità ambientale, alla disciplina urbanistica, al rischio di incidente rilevante e agli impatti sulle acque superficiali non sono stati esaminati nel merito. L’istanza di sospensione è stata dichiarata assorbita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 170/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 171/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 1088/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 1089/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 1090/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 1091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →