Cassazione Penale, Ordinanza n. 18530/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del giudice per l'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta delle parti, deducendo un vizio di mancanza di motivazione della decisione. La Corte ha rilevato che, in materia di patteggiamento, il ricorso per cassazione non può essere proposto per denunciare un vizio motivazionale, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma l'orientamento per cui la sentenza di patteggiamento è censurabile in cassazione solo nei ristretti casi di violazione di legge indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo deducibile il vizio di motivazione.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le violazioni di legge tassativamente indicate dalla norma; è esclusa la deducibilità del vizio di motivazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'ambito di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di motivazione, poiché l'impugnazione è circoscritta alle violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Nel patteggiamento, il controllo di legittimità della Corte di cassazione è tipizzato e non consente un riesame generale della motivazione della decisione.
- Quando il ricorso deduce un motivo non consentito dalla disciplina speciale del patteggiamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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