Cassazione Civile, Ordinanza n. 14790/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario avvisi di accertamento IMU per le annualità 2014-2017 emessi da un comune; il ricorso era stato respinto nei gradi di merito. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità/invalidità della notifica dell’avviso di accertamento IMU 2014, sostenendo che la notificazione eseguita presso la residenza del legale rappresentante non fosse conforme agli artt. 140 e 145 c.p.c., oltre che agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.; con il secondo ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva negato il beneficio fiscale per i fabbricati merce, assumendo che l’omessa presentazione della dichiarazione relativa ai fabbricati avesse portato erroneamente a ritenere decaduto il diritto all’agevolazione. Il comune si è costituito con controricorso eccependo, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione di improcedibilità e l’ha accolta. Ha rilevato che la ricorrente, avendo dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata a mezzo PEC, era tenuta a depositare nel giudizio di cassazione la copia della sentenza con la relata di notifica, ossia il messaggio PEC nativo in formato .eml o .msg con i relativi allegati, ai fini del controllo sulla tempestività del ricorso. Nel caso concreto era stata depositata solo una stampa in pdf della ricevuta di notifica, priva degli allegati, e la sentenza notificata non risultava prodotta neppure dal controricorrente nel termine utile. Inoltre, la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso non consentivano di ritenere superfluo il controllo sulla tempestività. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con assorbimento di tutte le altre questioni di merito; la società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
norma evocata dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge e vizi processuali nei motivi di cassazione.
art. 140 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione dell’avviso di accertamento.
art. 145 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione dell’avviso di accertamento alle persone giuridiche.
art. 2697 c.c.
richiamato sia a sostegno del primo motivo sia del secondo, in tema di riparto dell’onere della prova.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per denunciare una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali.
art. 2, comma 2, D.L. 102/2013
invocato dalla ricorrente in relazione al beneficio fiscale per i fabbricati merce.
art. 369 c.p.c.
impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata e il termine breve sia in gioco.
art. 370 c.p.c.
consente la produzione da parte del controricorrente entro il termine utile, ma nel caso la sentenza notificata non risultava comunque prodotta in tale termine.
art. 325 c.p.c.
richiamato per il termine breve di impugnazione di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del disposto sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 35, comma 2, d.lgs. 149/2022
richiamato per l’estensione al giudizio di cassazione delle norme sul deposito telematico a decorrere dal 1° gennaio 2023.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
stabilisce l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti anche davanti alla Corte di cassazione.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
dettaglia le modalità di estrazione e produzione della prova della notificazione PEC quando non sia possibile il deposito telematico con il file nativo.
art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005
richiamato per l’attestazione di conformità delle copie analogiche estratte da documenti informatici.
art. 34, comma 1, DM 44/2011
richiamato insieme alle specifiche tecniche sul formato dei documenti informatici allegati al deposito telematico.
art. 12 del Regolamento Ministeriale
richiamato in relazione alle specifiche tecniche sul formato dei documenti informatici allegati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente affermi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il deposito della copia della sentenza con la relata di notifica è necessario per consentire il controllo della tempestività del ricorso; la mancanza di tale deposito comporta improcedibilità se il controllo non sia comunque superfluo.
- Dopo l’estensione del deposito telematico al giudizio di cassazione, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita con il file nativo del messaggio (.eml o .msg) e non con una mera stampa o scansione, perché solo il formato nativo assicura l’autenticità del messaggio e dei relativi allegati.
- L’improcedibilità per omesso deposito della relata può essere evitata solo se dagli atti risulti comunque con certezza che il ricorso è stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza; in difetto, il controllo di tempestività non è superfluo.
- La mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare la notificazione della sentenza non è una mera irregolarità formale, ma incide sulla verifica del termine di impugnazione e quindi sulla procedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14671/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14672/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14674/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14675/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14676/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →