Cassazione Penale, Sentenza n. 15568/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che lo aveva dichiarato colpevole di porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico (16,5 cm totale, 7,5 cm lama). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., lamentando che il Tribunale avrebbe fondato il diniego su rilievi (abitualità del comportamento e personalità dell'imputato) non riscontrabili negli atti; (ii) violazione di legge per avere il Tribunale omesso di ammetterlo all'oblazione, nonostante avesse chiesto l'oblazione in opposizione al decreto penale di condanna previa qualificazione del fatto come di lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che, valutando la non episodicità della condotta (dichiarazioni dell'imputato di portare abitualmente il coltello) e le precedenti condanne, ha escluso la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Ha ritenuto poco attendibile e tardiva la deposizione del fratello. Ha inoltre rigettato il motivo relativo all'oblazione, affermando che la qualificazione del fatto come "di lieve entità" in virtù di una circostanza attenuante speciale non apre automaticamente l'accesso all'oblazione quando il reato è punito con pena congiunta. Per conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, terzo comma, secondo periodo
art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110
La Corte rileva che la qualificazione del fatto come "di lieve entità" ai sensi di tale norma non rende automaticamente ammissibile l'oblazione qualora la lieve entità derivi da una circostanza attenuante speciale applicata a un reato punito con pena congiunta.
codice penale, art. 131-bis
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il Tribunale ha adeguatamente motivato il diniego sulla base della non episodicità, della personalità dell'autore e delle precedenti condanne.
codice penale, art. 133, comma 1
art. 133, comma 1, cod. pen.
I criteri di riferimento per valutare la tenuità del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) devono essere esplicitamente considerati dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto che il Tribunale li abbia applicati nella motivazione complessiva.
d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, comma 2
art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28
La norma ha introdotto l'istituto della non punibilità per particolare tenuità; la Corte ricorda l'onere motivazionale del giudice del merito nel valutarne l'applicazione.
disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 141, comma 4-bis
art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Riferita dalla difesa in relazione alla procedura di oblazione chiesta in opposizione al decreto penale; la Corte ritiene che le condizioni di accesso all'oblazione non siano soddisfatte quando la "lieve entità" deriva da una circostanza attenuante speciale.
codice di procedura penale, art. 606
I motivi di ricorso devono rientrare nelle fattispecie di vizio previste dall'art. 606; le critiche difensive che si limitano a una diversa interpretazione dei fatti non integrano tali vizi.
codice di procedura penale, art. 616
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso non imputabile a colpa grave, il ricorrente resta onerato delle spese e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha liquidato tale somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una motivazione adeguata del giudice di merito che valuti congiuntamente i criteri dell'art. 133 c.p.; il diniego è legittimo se la qualificazione complessiva della condotta esclude la tenuità.
- La non episodicità della condotta, le abitudini dichiarate dall'imputato e precedenti condanne sono elementi rilevanti che possono escludere l'applicazione della causa di non punibilità.
- Giustificazioni dedotte a posteriori o dichiarazioni tardive (es. rese solo in dibattimento o successivamente) hanno minore attendibilità rispetto alle dichiarazioni rese immediatamente agli operanti e non possono, di per sé, convertire la fattispecie in mera dimenticanza giustificante.
- L'accesso all'istituto dell'oblazione non è automaticamente aperto quando la fattispecie venga poi qualificata come "di lieve entità" in forza di una circostanza attenuante speciale; occorre che la condizione prevista per l'oblazione (pena pecuniaria come unica sanzione applicabile) sia concretamente rispettata.
- In sede di cassazione, molte censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti non sono idonee a fondare l'inammissibilità del ricorso; il sindacato è limitato agli errori di diritto, alle contraddizioni o alle illogicità manifeste della motivazione.
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