Regolamento (UE) 2020/690
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione, l’ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione individua, in attuazione del regolamento (UE) 2016/429, le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione e definisce il relativo ambito geografico. Stabilisce inoltre per quali malattie elencate può essere richiesto lo status di indenne da malattia dei compartimenti. La disciplina è funzionale alla continuità e all’armonizzazione delle misure di sorveglianza e di compartimentazione nel quadro della nuova normativa unionale in materia di sanità animale.
Stabilisce quali malattie elencate sono oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione e quali consentono lo status di indenne da malattia dei compartimenti, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429.
Ambito di applicazione
Si applica alle malattie elencate rilevanti ai fini della sanità animale nell’Unione, con particolare riferimento all’influenza aviaria ad alta patogenicità e all’infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità, nonché a determinate malattie degli animali acquatici e di altre specie per le quali può essere riconosciuto lo status di indenne da malattia dei compartimenti. L’ambito geografico dei programmi di sorveglianza è fissato nell’allegato I e, per le malattie ivi elencate, copre tutto il territorio dello Stato membro. Il regolamento si applica dal 21 aprile 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Oggetto e finalità del regolamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione definisce, nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, quali malattie elencate devono essere sottoposte a programmi di sorveglianza dell’Unione e per quali malattie può essere riconosciuto lo status di indenne da malattia dei compartimenti. La disciplina si colloca nel passaggio dal precedente regime di direttive al nuovo assetto unico in materia di sanità animale, con l’obiettivo di garantire continuità, coerenza e un livello elevato di sorveglianza.
Contesto normativo e ratio
Il regolamento (UE) 2016/429 ha introdotto un elenco armonizzato di malattie animali trasmissibili rilevanti per la sanità animale e pubblica, distinguendo tra malattie che interessano l’intera Unione e malattie che riguardano solo una parte del territorio. I considerando evidenziano che l’influenza aviaria continua a richiedere programmi obbligatori di sorveglianza per l’elevato impatto sulla salute animale e per il potenziale rischio zoonotico; per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno ricomprendere tale materia nel nuovo quadro normativo. Il regolamento tiene inoltre conto della distinzione, già presente nell’elenco armonizzato, tra influenza aviaria ad alta patogenicità e infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità.
Programmi di sorveglianza dell’Unione
L’articolo 1 dispone che le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione, nonché il loro ambito geografico di applicazione, sono quelli indicati nell’allegato I. In concreto, l’allegato include:
- l’influenza aviaria ad alta patogenicità;
- l’infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità.
Per entrambe le categorie, l’ambito geografico è indicato come "tutto il territorio dello Stato membro". Il regolamento conferma quindi una copertura territoriale ampia, coerente con l’esigenza di sorveglianza uniforme a livello nazionale nell’ambito del sistema UE.
Status di indenne da malattia dei compartimenti
L’articolo 2 rinvia all’allegato II per individuare le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429. Il considerando richiama espressamente la precedente disciplina della direttiva 2006/88/CE per gli animali acquatici e spiega che l’elenco viene mantenuto, per quanto possibile, in continuità con il sistema precedente, anche alla luce del Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE.
L’elenco comprende:
- necrosi ematopoietica epizootica;
- setticemia emorragica virale;
- necrosi ematopoietica infettiva;
- infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR;
- infezione da Microcytos mackini;
- infezione da Perkinsus marinus;
- infezione da Bonamia ostreae;
- infezione da Bonamia exitiosa;
- infezione da Marteilia refringens;
- infezione da virus della sindrome di Taura;
- infezione da virus della malattia della testa gialla;
- infezione da virus della sindrome dei punti bianchi.
Si tratta di un elenco rilevante soprattutto per il settore dell’acquacoltura e per la gestione dei compartimenti indenni da malattia.
Applicazione temporale ed entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 21 aprile 2021. Tale data coincide con l’applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 richiamate dal testo, assicurando coordinamento tra il nuovo regolamento di base e il presente atto di esecuzione.
Rilevanza pratica per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore avicolo e dell’acquacoltura, il regolamento è rilevante perché identifica con precisione le malattie che impongono sorveglianza armonizzata e quelle che possono essere oggetto di riconoscimento del compartimento indenne. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese zootecniche, strutture di acquacoltura o soggetti coinvolti in sistemi di compartimentazione, il testo serve principalmente a verificare l’assoggettamento a programmi di sorveglianza, la portata territoriale degli obblighi e la possibilità di ottenere o mantenere lo status sanitario del compartimento.
Disposizioni principali
Malattie oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione
L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che individua le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429. Le malattie incluse sono l’influenza aviaria ad alta patogenicità e l’infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità.
Ambito geografico dei programmi di sorveglianza
L’allegato I specifica che i programmi di sorveglianza dell’Unione si applicano a tutto il territorio dello Stato membro. Il regolamento chiarisce così la portata territoriale minima richiesta per tali programmi.
Malattie per le quali è possibile lo status di indenne da malattia dei compartimenti
L’articolo 2 rinvia all’allegato II, che elenca le malattie per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429. L’elenco comprende malattie di animali terrestri e acquatici, tra cui necrosi ematopoietica epizootica, setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva e varie infezioni virali o parassitarie degli animali acquatici.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi solo dal 21 aprile 2021. Da tale data si coordina con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 richiamate nel testo.
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