Regolamento (UE) 2019/2164
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale gli elenchi positivi e le condizioni d’uso delle sostanze ammesse nella produzione biologica, sulla base delle valutazioni tecniche dell’EGTOP. Le modifiche riguardano concimi e ammendanti, prodotti fitosanitari, additivi per mangimi, additivi e coadiuvanti per alimenti trasformati, lievito e prodotti del settore vitivinicolo. Per alcune sostanze viene introdotto l’obbligo di origine biologica, con un periodo transitorio di tre anni per consentire l’adeguamento degli operatori.
Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2008 in materia di produzione biologica, etichettatura e controlli, aggiornando gli elenchi di concimi, prodotti fitosanitari, additivi per mangimi e sostanze impiegabili nella trasformazione di alimenti biologici e nel settore vitivinicolo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e agli organismi coinvolti nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare nei settori dei concimi e ammendanti, dei prodotti fitosanitari, dei mangimi, degli alimenti biologici trasformati, del lievito e dei prodotti vitivinicoli biologici. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il testo è anche rilevante ai fini del SEE. Non introduce un regime autonomo, ma sostituisce e aggiorna gli allegati I, II, VI, VIII e VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008. Prevede inoltre un periodo transitorio di tre anni per l’adeguamento al nuovo requisito secondo cui alcune sostanze devono essere ottenute con metodo di produzione biologico.
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008 per la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 aggiorna il quadro applicativo della disciplina europea sulla produzione biologica, intervenendo sugli allegati del regolamento (CE) n. 889/2008. La revisione si basa sulle raccomandazioni tecniche dell’EGTOP e mira a rendere più coerente l’elenco delle sostanze ammesse con i principi della produzione biologica, chiarendo al contempo talune denominazioni e condizioni d’impiego.
Ambito e finalità dell’intervento
L’atto non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica la normativa di esecuzione già esistente in materia di produzione biologica, etichettatura e controlli. L’intervento riguarda in particolare le sostanze utilizzabili come concimi, ammendanti e nutrienti, prodotti fitosanitari, additivi per mangimi, additivi e coadiuvanti nella trasformazione di alimenti biologici e sostanze ammesse nel settore vitivinicolo biologico.
Concimi, ammendanti e nutrienti: aggiornamento dell’allegato I
Nell’allegato I vengono inserite nuove sostanze ritenute compatibili con gli obiettivi della produzione biologica, tra cui:
- biochar, come ammendante, con limite massimo di 4 mg/kg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sulla sostanza secca, soggetto a revisione biennale;
- gusci di molluschi, ammessi solo se provenienti da pesca sostenibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, oppure da acquacoltura biologica;
- gusci d’uovo, non ammessi se provenienti da allevamenti industriali;
- acidi umici e fulvici, con specifiche modalità di estrazione;
- altri materiali come cloruro di sodio e alcune sostanze minerali o di origine organica già presenti nell’elenco.
Il regolamento conferma inoltre condizioni di utilizzo e limiti per varie sostanze già note, ad esempio per il carbone vegetale, le alghe, il fosfato naturale tenero, i sali di potassio e il carbonato di calcio, nonché per i fanghi industriali e i materiali di origine animale o vegetale ammessi alla fertilizzazione.
Prodotti fitosanitari: ampliamento dell’allegato II
L’allegato II viene aggiornato con l’inserimento di nuove sostanze di origine vegetale, animale, microbica o di altra natura ammesse come antiparassitari o prodotti fitosanitari in agricoltura biologica. Tra queste figurano maltodestrina, perossido di idrogeno, terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo), cloruro di sodio, cerevisane e piretrine ottenute da piante diverse dal Chrysanthemum cinerariaefolium.
Il testo precisa che tutte le sostanze elencate devono rispettare almeno le condizioni d’uso previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, fermo restando che l’impiego in biologico può essere soggetto a condizioni più restrittive. Sono confermati anche numerosi limiti settoriali, ad esempio per i feromoni, i composti del rame, il fosfato ferrico, i piretroidi, il cloruro di sodio e altri prodotti utilizzati in trappole, come fungicidi o come mezzi di controllo specifici.
Mangimi: nuove sostanze e chiarimenti sull’allegato VI
Nell’allegato VI sono inserite tre sostanze considerate conformi ai principi della produzione biologica:
- gomma di guar come additivo per mangimi;
- estratto di castagno come additivo organolettico;
- betaina anidra per animali monogastrici, solo di origine naturale e, se disponibile, biologica.
L’allegato chiarisce anche alcuni riferimenti relativi agli additivi per insilati, per evitare incertezze applicative. Resta fermo che gli additivi elencati devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Alimenti biologici trasformati e lievito: aggiornamento dell’allegato VIII
L’allegato VIII, dedicato agli alimenti biologici trasformati, al lievito e ai prodotti a base di lievito, viene sostituito e ampliato. Il testo disciplina:
- additivi alimentari ed eccipienti;
- ausiliari di fabbricazione;
- sostanze utilizzabili nella produzione di lievito e prodotti a base di lievito.
Tra le novità più rilevanti figurano glicerolo, bentonite, (L+) acido lattico, idrossido di sodio, gomma di tara in polvere, estratto di luppolo ed estratto di colofonia. Per varie sostanze, tra cui lecitine, farina di semi di carrube, gomma di guar, gomma arabica, gomma di tara, gomma di gellano, glicerolo e cera di carnauba, il regolamento stabilisce che debbano essere ottenute con metodo di produzione biologico.
Per consentire l’adeguamento degli operatori, è previsto un periodo transitorio di tre anni. In particolare, il nuovo requisito si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022; fino a tale data, è sufficiente che le sostanze siano ottenute da materie prime biologiche, ove previsto dal testo.
Settore vitivinicolo biologico: sostanze ammesse e limiti
L’allegato VIII bis, relativo alle sostanze autorizzate nei prodotti biologici del settore vitivinicolo, viene sostituito per correggere e precisare la denominazione di alcune sostanze e per elencare in modo più chiaro i prodotti utilizzabili nelle diverse fasi di trattamento.
Sono disciplinati, tra l’altro:
- uso di aria, ossigeno, azoto, anidride carbonica e argon come gas o atmosfere di processo;
- impiego di perlite, cellulosa e terra diatomacea come coadiuvanti di filtrazione;
- uso di lieviti, fosfato diammonico, cloridrato di tiamina e autolisati di lievito;
- uso di anidride solforosa e bisolfito o metabisolfito di potassio, con limiti massimi differenziati per tipologia di vino;
- chiarificanti e altri coadiuvanti, tra cui gelatina alimentare, proteine vegetali, caseina, bentonite, enzimi pectolitici, tannini e chitosano derivato da Aspergillus niger;
- sostanze per acidificazione, disacidificazione, stabilizzazione, gorgogliamento e altri trattamenti enologici.
Il testo contiene anche limiti specifici per l’anidride solforosa nei vini rossi, bianchi e rosati, oltre alla riduzione di 30 mg/l per gli altri vini rispetto al livello fissato al 1o agosto 2010 dal regolamento (CE) n. 606/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione è esclusivamente modificativa del quadro di esecuzione della disciplina biologica già vigente, senza introdurre un sistema normativo separato.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 889/2008
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I, II, VI, VIII e VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 con i testi allegati al regolamento di esecuzione. La modifica recepisce nuove sostanze considerate compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica e chiarisce alcune definizioni e denominazioni già esistenti.
Concimi, ammendanti e nutrienti ammessi
Nell’allegato I vengono aggiunte o precisate sostanze utilizzabili nella fertilizzazione, tra cui biochar, gusci di molluschi, gusci d’uovo, acidi umici e fulvici, oltre a chiarimenti su carbonato di calcio e altre denominazioni. Sono disciplinate condizioni specifiche di origine, purezza, impiego e limiti di contaminanti; per il biochar è previsto un massimo di 4 mg/kg di IPA sulla sostanza secca, riveduto ogni due anni.
Prodotti fitosanitari autorizzati in biologico
Nell’allegato II sono inserite nuove sostanze di origine vegetale, animale o microbica e altre sostanze per l’uso fitosanitario, tra cui maltodestrina, perossido di idrogeno, terpeni, cloruro di sodio, cerevisane e piretrine da piante diverse dal Chrysanthemum cinerariaefolium. Tutte le sostanze devono rispettare almeno le condizioni d’uso previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con eventuali restrizioni aggiuntive specifiche per il biologico.
Additivi per mangimi e chiarimenti tecnici
Nell’allegato VI sono aggiunti gomma di guar, estratto di castagno e betaina anidra per animali monogastrici, limitatamente all’origine naturale e, se disponibile, biologica. Sono inoltre precisati alcuni riferimenti agli additivi per insilati, per evitare ambiguità. Gli additivi devono essere autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Additivi e coadiuvanti per alimenti biologici trasformati
Nell’allegato VIII sono inserite nuove sostanze ammesse nella trasformazione di alimenti biologici, nel lievito e nei prodotti a base di lievito, tra cui glicerolo, bentonite, (L+) acido lattico, idrossido di sodio, gomma di tara in polvere, estratto di luppolo ed estratto di colofonia. Per diverse sostanze è imposto che siano ottenute da produzione biologica, con applicazione del nuovo requisito dal 1o gennaio 2022 e, fino ad allora, ammissione solo se ottenute da materie prime biologiche.
Sostanze autorizzate nel settore vitivinicolo biologico
Nell’allegato VIII bis vengono corretti e precisati i nomi di alcuni additivi e coadiuvanti utilizzabili nei prodotti biologici del settore vitivinicolo. L’allegato elenca per ciascun tipo di trattamento le sostanze consentite e le condizioni specifiche, incluse restrizioni sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini e l’uso di chiarificanti, gas inerti, enzimi, lieviti e altri coadiuvanti.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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