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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2163

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32019R2163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163 fissa i volumi limite per il 2020 e il 2021 per alcuni prodotti ortofrutticoli, ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione. La misura si innesta nel sistema dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e opera secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. L’allegato individua, per ciascun prodotto e periodo di commercializzazione, i quantitativi soglia rilevanti. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2020, è entrato in vigore il giorno della pubblicazione e cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021.

Stabilisce per gli anni 2020 e 2021 i volumi limite di importazione oltre i quali può applicarsi un dazio addizionale su taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, individuati tramite i relativi codici NC, ai fini della possibile applicazione del dazio addizionale all’importazione previsto dall’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. I volumi limite fissati valgono per gli anni 2020 e 2021 e si applicano nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non contiene esclusioni ulteriori rispetto ai prodotti e periodi indicati nell’allegato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163: volumi limite per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento definisce, per il biennio 2020-2021, i volumi soglia oltre i quali può essere attivato il dazio addizionale all’importazione per determinati prodotti ortofrutticoli. La misura è adottata nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e si collega al sistema di vigilanza previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Fondamento normativo e finalità

La base giuridica è individuata nell’articolo 183, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento richiama l’articolo 182, paragrafo 1, del medesimo atto, che consente l’applicazione di un dazio addizionale all’importazione per taluni ortofrutticoli nei periodi e alle condizioni previste. Il considerando evidenzia che il dazio opera solo se le importazioni superano il volume limite annuale del prodotto in un determinato periodo di applicazione, e che non deve essere applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se l’effetto sarebbe sproporzionato.

Criterio di determinazione dei volumi limite

I volumi limite devono essere stabiliti sulla base dei dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti, secondo quanto previsto dall’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per la fissazione dei limiti 2020 e 2021 sono stati utilizzati i dati comunicati dagli Stati membri per il triennio 2016-2018.

Ambito oggettivo: prodotti e periodi interessati

Il regolamento riguarda i prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e, in concreto, quelli indicati nell’allegato del presente atto con i rispettivi codici NC. L’allegato precisa che la designazione delle merci è solo indicativa e che il campo di applicazione è determinato in base ai codici NC vigenti alla data di adozione del regolamento. Sono inclusi, tra gli altri:

  • pomodori;
  • cetrioli;
  • carciofi;
  • zucchine;
  • arance;
  • clementine;
  • mandarini, compresi tangerini e satsuma, e ibridi simili;
  • limoni;
  • uve da tavola;
  • mele;
  • pere;
  • albicocche;
  • ciliegie diverse dalle ciliegie acide;
  • pesche, comprese le pesche noci;
  • prugne. Per ciascun prodotto sono indicati specifici periodi di applicazione, che coprono finestre stagionali diverse (ad esempio, per le mele dal 1° gennaio al 31 agosto e dal 1° settembre al 31 dicembre; per i limoni dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° giugno al 31 dicembre).

Volumi limite e rilevanza pratica

L’allegato riporta i volumi limite in tonnellate per ciascun prodotto e periodo. Tali soglie sono funzionali al controllo dell’eventuale superamento che può legittimare l’applicazione del dazio addizionale all’importazione nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Entrata in vigore, applicazione temporale e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. La sua efficacia cessa il 30 giugno 2021, coerentemente con la necessità di coprire i periodi di applicazione dei dazi addizionali per le campagne considerate.

Effetti giuridici

Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò significa che non richiede atti di recepimento nazionali ed è immediatamente vincolante per operatori e autorità competenti all’interno dell’Unione.

Disposizioni principali

Fissazione dei volumi limite per il 2020 e 2021

L’articolo 1 stabilisce che, per gli anni 2020 e 2021, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi ai prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sono quelli indicati nell’allegato del regolamento.

Meccanismo del dazio addizionale all’importazione

Dai considerando emerge che il dazio addizionale all’importazione può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, quando il quantitativo immesso in libera pratica in un determinato periodo supera il volume limite annuale del prodotto. Il dazio non si applica se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

Base dati per la determinazione dei limiti

I volumi limite sono determinati sulla base dei dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti, come previsto dall’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per il presente regolamento sono stati utilizzati i dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Entrata in vigore, applicazione e cessazione degli effetti

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020 e cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: prodotti, codici NC, periodi e volumi limite

L’allegato elenca i prodotti ortofrutticoli soggetti al meccanismo, i relativi codici NC, i periodi di applicazione e i volumi limite in tonnellate. Tra i prodotti figurano pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne, con soglie differenziate per periodo di mercato.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi doganali

Testo integrale

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