Regolamento (UE) 2020/442
Regolamento delegato (UE) 2020/442 della Commissione del 17 dicembre 2019 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/35, che completa la direttiva Solvibilità II, correggendo un riferimento normativo relativo al metodo look-through e aggiornando la tabella delle ponderazioni del rischio di alluvione nell'allegato X. La modifica chiarisce che taluni investimenti in imprese partecipate restano esclusi dalla deroga e sono quindi soggetti al metodo look-through. Inoltre, sostituisce integralmente la tabella delle zone e dei relativi parametri per il rischio di alluvione, anche per consentire il calcolo per le 124 zone della regione UK.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di Solvibilità II, con correzione delle regole sul metodo look-through e sostituzione della tabella delle ponderazioni del rischio di alluvione nell'allegato X.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette al quadro Solvibilità II di cui alla direttiva 2009/138/CE, nonché, per gli effetti tecnici, agli investimenti in imprese partecipate, organismi di investimento collettivo e investimenti "confezionati" come fondi ai fini del metodo look-through. Incide inoltre sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base per il rischio di alluvione, con aggiornamento delle ponderazioni per le zone a rischio, inclusa la regione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. È applicabile a decorrere dall'8 luglio 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di Solvibilità II
Il regolamento interviene in via correttiva sul regolamento delegato (UE) 2015/35, adottato in attuazione della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). La rettifica riguarda due profili distinti ma collegati alla disciplina prudenziale delle imprese di assicurazione e riassicurazione: da un lato, il metodo look-through per alcuni investimenti; dall'altro, la determinazione delle ponderazioni del rischio di alluvione nell'allegato X.
Correzione del riferimento sul metodo look-through
Il considerando evidenzia che le modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2019/981 all'articolo 84, paragrafo 4, avevano esteso il metodo look-through alle imprese partecipate da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano determinate condizioni. Tuttavia, nel testo del regolamento 2015/35 era presente un riferimento errato al paragrafo 1 dello stesso articolo, con l'effetto di esentare alcuni organismi di investimento collettivo o investimenti "confezionati" come fondi, anche quando questi erano partecipati da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
La rettifica sostituisce la frase introduttiva dell'articolo 84, paragrafo 4, precisando che:
- il paragrafo 2 non si applica agli investimenti in imprese partecipate;
- tale esclusione opera solo salvo gli investimenti per i quali siano soddisfatte tutte le condizioni previste.
In sostanza, il testo chiarisce che gli organismi di investimento collettivo e gli investimenti strutturati come fondi devono essere automaticamente trattati secondo il metodo look-through, evitando sottostime del rischio reale cui le imprese risultano esposte.
Aggiornamento delle ponderazioni del rischio di alluvione
Il regolamento sostituisce integralmente la tabella della sezione "Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione" contenuta nell'allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/35. Il considerando spiega che l'aggiornamento è necessario per consentire il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base per il rischio di alluvione per la regione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prevedendo una riga per ciascuna delle 124 zone a rischio.
La nuova tabella, riportata in allegato al regolamento, stabilisce i parametri standard da utilizzare nel calcolo del rischio di alluvione per le diverse zone/regione elencate. Il documento non introduce criteri qualitativi aggiuntivi, ma sostituisce i valori numerici della tabella precedente con quelli aggiornati.
Decorrenza, efficacia e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nonostante ciò, la norma dispone espressamente che esso si applichi a decorrere dall'8 luglio 2019.
Il considerando n. 3 collega tale decorrenza anticipata all'esigenza di garantire che le imprese di assicurazione e riassicurazione possano calcolare in qualsiasi momento il proprio requisito patrimoniale per il rischio di alluvione e che i requisiti relativi agli investimenti in organismi di investimento collettivo non sottovalutino il rischio effettivo.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli intermediari, i consulenti e i professionisti che assistono imprese assicurative e riassicurative, il regolamento ha rilievo operativo soprattutto su due fronti:
- corretta applicazione del metodo look-through agli investimenti in imprese partecipate, organismi di investimento collettivo e fondi confezionati;
- aggiornamento dei modelli di calcolo del capitale di solvibilità per il rischio di alluvione in base alla nuova tabella dell'allegato X.
Trattandosi di un regolamento dell'Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Correzione del metodo look-through
All'articolo 84, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, la frase introduttiva è sostituita per chiarire che il paragrafo 2 non si applica agli investimenti in imprese partecipate, salvo gli investimenti che soddisfano tutte le condizioni previste. La rettifica elimina l'effetto dell'errato rinvio al paragrafo 1 e conferma che gli organismi di investimento collettivo e gli investimenti "confezionati" come fondi devono essere automaticamente soggetti al metodo look-through.
Aggiornamento dell'allegato X sul rischio di alluvione
La tabella della sezione "Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione" è sostituita integralmente con quella allegata al regolamento. L'aggiornamento definisce le ponderazioni per le zone/regione elencate e consente il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base per il rischio di alluvione, includendo le 124 zone della regione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, si applica retroattivamente a decorrere dall'8 luglio 2019, data indicata espressamente per allinearne gli effetti alla modifica introdotta dal regolamento delegato (UE) 2019/981.
Natura giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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