Regolamento (UE) 2019/2165
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2165 della Commissione del 17 dicembre 2019 che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la modifica delle specifiche dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum, un nuovo alimento già autorizzato nell’Unione. In particolare, riduce il limite minimo dell’acido oleico nelle specifiche e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. La Commissione ritiene che la modifica non incida sulle conclusioni della precedente valutazione di sicurezza. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica delle specifiche del nuovo alimento autorizzato "olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum" e aggiornamento dell’elenco اتح dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica ai nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare alla voce "olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum" inserita nell’elenco dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Rileva per gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato tale ingrediente/prodotto nell’Unione europea e, per effetto del riferimento al SEE, anche nei Paesi SEE destinatari. Il regolamento interviene solo sulle specifiche del nuovo alimento e non disciplina in generale altri nuovi alimenti; non risultano esclusioni ulteriori oltre alla limitazione oggettiva alla voce modificata.
Modifica delle specifiche dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2165 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina dei nuovi alimenti di cui al regolamento (UE) 2015/2283. La finalità è aggiornare le specifiche di un nuovo alimento già autorizzato, ossia l’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum, inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Contesto normativo e motivazione della modifica
La Commissione ricorda che solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. L’olio di semi di coriandolo era già stato autorizzato con la decisione di esecuzione 2014/155/UE, ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 258/97, come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari. La modifica richiesta da Ovalie Innovation il 2 luglio 2019 mira a riflettere la variabilità naturale dei livelli di acido oleico nella pianta Coriandrum sativum.
Valutazione della Commissione
La Commissione ha ritenuto che non fosse necessaria una nuova valutazione della sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. La ragione è che l’acido oleico è una componente naturale di altri alimenti di base con consumo sicuro consolidato e la modifica proposta non altera le conclusioni della valutazione di sicurezza già effettuata dall’Autorità, che aveva sostenuto l’autorizzazione iniziale.
Modifica dell’elenco dell’Unione e contenuto tecnico delle nuove specifiche
In forza dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato del regolamento sostituisce la voce relativa all’olio di semi di coriandolo con specifiche aggiornate.
Le specifiche tecniche confermano che il nuovo alimento è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi, prodotto dai semi della pianta di coriandolo Coriandrum sativum L., di colore giallognolo e sapore tenue, identificato dal numero CAS 8008-52-4. La composizione in acidi grassi è definita come segue:
- acido palmitico (C16:0): 2-5%;
- acido stearico (C18:0): <1,5%;
- acido petroselinico [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75%;
- acido oleico [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15%;
- acido linoleico (C18:2): 12-19%;
- acido α-linoleico (C18:3): <1,0%;
- acidi grassi trans: ≤1,0%.
Sono inoltre fissati i parametri di purezza:
- indice di rifrazione (20 °C): 1,466-1,474;
- indice di acidità: ≤2,5 mg KOH/g;
- indice di perossido (PV): ≤5,0 meq/kg;
- indice di iodio: 88-110 unità;
- indice di saponificazione: 179-200 mg KOH/g;
- sostanze insaponificabili: ≤15 g/kg.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Autorizzazione della modifica delle specifiche
La Commissione modifica la voce relativa all’"olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, aggiornando le specifiche riportate nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La modifica riguarda in particolare la composizione in acidi grassi, con il livello dell’acido oleico fissato tra 7% e 15%.
Motivazione scientifica e procedurale
La domanda è stata presentata il 2 luglio 2019 da Ovalie Innovation ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione ha ritenuto non necessario il parere EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, poiché la variazione proposta riflette una variabilità naturale e non modifica le conclusioni della precedente valutazione di sicurezza.
Aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione dispone l’aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato sostituisce integralmente la voce tecnica del nuovo alimento. Sono confermati descrizione, origine dai semi di Coriandrum sativum L., colore giallognolo, sapore tenue e numero CAS 8008-52-4. La composizione include, tra l’altro, acido palmitico 2-5%, acido stearico <1,5%, acido petroselinico 60-75%, acido oleico 7-15%, acido linoleico 12-19%, acido α-linoleico <1,0% e acidi grassi trans ≤1,0%.
Parametri di purezza
Le specifiche aggiornate indicano anche i parametri di purezza: indice di rifrazione (20 °C) 1,466-1,474, indice di acidità ≤2,5 mg KOH/g, indice di perossido ≤5,0 meq/kg, indice di iodio 88-110 unità, indice di saponificazione 179-200 mg KOH/g e sostanze insaponificabili ≤15 g/kg.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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