Regolamento (UE) 2019/2171
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 della Commissione del 17 dicembre 2019 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, mediante l’importazione di elettrodi di tungsteno spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell’India, del Laos o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione apre d’ufficio un’inchiesta per verificare se le misure antidumping definitive sugli elettrodi di tungsteno originari della Cina siano eluse mediante spedizioni dall’India, dal Laos e dalla Thailandia. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni interessate, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi qualora l’elusione sia accertata. Il regolamento disciplina anche termini procedurali, modalità di partecipazione delle parti, richieste di esenzione e regole sulla riservatezza e sulla cooperazione.
Apertura di un’inchiesta antidumping anti-elusione e registrazione delle importazioni di elettrodi di tungsteno spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, in relazione alle misure vigenti sui prodotti originari della Cina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese barre e profilati per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, attualmente classificati ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 e ai corrispondenti codici TARIC indicati. L’inchiesta riguarda i prodotti spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dalla loro origine dichiarata, con possibile elusione delle misure antidumping già in vigore sui prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Sono interessati gli operatori economici coinvolti nella produzione, esportazione, importazione e rappresentanza dei prodotti, nonché le autorità doganali degli Stati membri; sono previste possibilità di esenzione per i produttori dell’India, del Laos e della Thailandia che provino di non essere coinvolti in pratiche elusive. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica per il periodo istruttorio, con registrazione delle importazioni per nove mesi.
Apertura dell’inchiesta anti-elusione sulle importazioni di elettrodi di tungsteno
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 della Commissione apre d’ufficio un’inchiesta anti-elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. L’obiettivo è verificare se le misure antidumping definitive istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 sugli elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese siano aggirate mediante importazioni spedite dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, anche quando tali merci siano dichiarate o meno originarie di questi paesi.
Contesto e prodotto interessato
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80; il regolamento richiama anche i corrispondenti codici TARIC 8101991011, 8101991012, 8101991013 e 8515908011, 8515908012, 8515908013. Le misure in vigore e potenzialmente eluse sono i dazi antidumping definitivi già applicati ai prodotti originari della Cina.
Motivazione dell’apertura
La Commissione afferma di disporre di elementi di prova sufficienti per ritenere che la configurazione degli scambi sia cambiata in modo significativo dopo l’istituzione delle misure, con un aumento delle esportazioni dalla Cina e dalle tre giurisdizioni interessate verso l’Unione, in assenza di adeguata motivazione economica diversa dal dazio. Gli indizi puntano a un trasbordo attraverso India, Laos e Thailandia, paesi nei quali la Commissione dichiara di non avere elementi che attestino l’esistenza di impianti di produzione di elettrodi di tungsteno. Sono inoltre richiamati elementi secondo cui gli effetti riparatori delle misure risultano compromessi in termini di prezzo e di quantità, perché le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avrebbero sostituito quelle del prodotto originario della Cina, e i prezzi sarebbero inferiori al prezzo non pregiudizievole accertato nell’inchiesta originaria. La Commissione segnala infine elementi che indicano dumping dei prezzi del prodotto spedito dall’India, dal Laos e dalla Thailandia rispetto al valore normale già stabilito per il prodotto cinese.
Registrazione delle importazioni
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione serve a garantire che, se l’elusione sarà confermata, i dazi antidumping possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui la registrazione è stata disposta. La registrazione scade dopo nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. La Commissione può inoltre ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione per i prodotti fabbricati da produttori/esportatori che abbiano presentato domanda di esenzione e che soddisfino le condizioni previste.
Partecipazione delle parti interessate, termini e audizioni
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Perché le osservazioni siano considerate, esse devono essere presentate per iscritto e, se del caso, devono includere le risposte ai questionari e ogni altra informazione rilevante entro 37 giorni dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro lo stesso termine le parti possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Il testo precisa che i diritti procedurali previsti dal regolamento di base sono effettivamente esercitabili solo se la parte si manifesta entro i termini fissati.
Esenzioni dalla registrazione o dalle misure
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure qualora non costituiscano una forma di elusione. Poiché la possibile elusione avverrebbe al di fuori dell’Unione, possono beneficiare dell’esenzione i produttori dell’India, del Laos e della Thailandia che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche elusive di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono chiedere l’esenzione devono presentare la domanda entro i termini dell’articolo 3, paragrafo 1, e trasmettere il questionario entro il termine di 37 giorni dalla pubblicazione.
Regole su riservatezza, comunicazioni e trattamento dei dati
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate dalla dicitura "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato, contrassegnato come "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione della sostanza delle informazioni riservate. Se la richiesta di riservatezza non è adeguatamente motivata o il riassunto non riservato è insufficiente, la Commissione può non considerare tali informazioni, salvo prova attendibile della loro correttezza. Il regolamento invita inoltre le parti a utilizzare la piattaforma TRON.tdi per inviare comunicazioni e richieste, e chiarisce le modalità di corrispondenza elettronica con la Commissione. I dati personali raccolti nel corso dell’inchiesta sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
Se una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le trasmette nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Informazioni false o fuorvianti vengono ignorate e sostituite dai dati disponibili. Il regolamento avverte espressamente che la mancata o parziale collaborazione può portare a risultati meno favorevoli per la parte interessata.
Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta anti-elusione
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione apre un’inchiesta per verificare se le importazioni nell’Unione di elettrodi di tungsteno spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e misure vigenti
Il prodotto interessato è lo stesso prodotto soggetto alle misure originarie: elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese barre e profilati, con contenuto in tungsteno pari o superiore al 94 %, esclusi i prodotti ottenuti semplicemente per sinterizzazione. Le misure potenzialmente eluse sono i dazi antidumping definitivi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; la Commissione può disporne la cessazione per i produttori/esportatori che ottengano un’esenzione.
Elementi di prova dell’elusione
La Commissione fonda l’apertura dell’inchiesta su indizi di una modifica significativa della configurazione degli scambi, di un possibile trasbordo attraverso India, Laos e Thailandia, dell’assenza di impianti di produzione in tali paesi, nonché su elementi che indicano compromissione degli effetti riparatori delle misure in termini di prezzi e quantitativi e dumping dei prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta rispetto al valore normale già accertato.
Partecipazione, osservazioni e audizioni
Le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore e presentare osservazioni scritte e informazioni entro 37 giorni dalla pubblicazione. Entro tale termine possono anche chiedere di essere sentite; la Commissione può ascoltarle se la richiesta è scritta e motivata.
Esenzioni dalla registrazione o dalle misure
In base all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, le importazioni possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se non costituiscono elusione. I produttori dell’India, del Laos e della Thailandia possono chiedere l’esenzione dimostrando di non essere coinvolti nelle pratiche elusive; la domanda va presentata entro i termini fissati e il questionario deve essere trasmesso entro 37 giorni dalla pubblicazione.
Consequenze della mancata collaborazione
Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate, e la mancata collaborazione può comportare esiti meno favorevoli.
Riservatezza e comunicazioni
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le parti sono invitate a utilizzare la piattaforma TRON.tdi; le comunicazioni elettroniche implicano accettazione delle regole della Commissione in materia di corrispondenza nelle difese commerciali.
Durata dell’inchiesta e dati personali
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.
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