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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21972/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato simulato il contratto di affitto agrario del 2003 tra De Bellis e Mozzati e aveva riconosciuto agli appellanti (Camarda e Zizzi) il diritto di riscatto (retratto agrario) sostituendoli alla acquirente Mozzati nella vendita del 2006, con condanna della Mozzati al rilascio del fondo. La ricorrente ha dedotto violazione di norme sulla simulazione (art. 1414 c.c. e requisiti di forma art. 1350 c.c.), contestato la valutazione degli indizi di simulazione (canone ritenuto irrisorio, autorizzazioni a opere di miglioria, tempi tra fitto e vendita, congruità del prezzo) e ha censurato l'accertamento dei requisiti soggettivi dei riscatto (qualità di coltivatore diretto e assenza di vendite nei due anni precedenti) nonché la valutazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). Inoltre gli appellanti avevano chiesto la restituzione delle somme distratte a favore dei procuratori di parte, contestando la legittimazione passiva di uno dei legali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Mozzati, ritenendo non censurabile in via di legittimità la valutazione degli elementi presuntivi operata dalla Corte d'appello sulla simulazione e sul retratto agrario (riconosce la discrezionalità del giudice di merito nella scelta e valutazione delle presunzioni, sindacabile in Cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale). Ha invece accolto il ricorso incidentale dei coniugi Camarda-Zizzi nella parte relativa alla ripetizione delle somme distratte a favore del difensore: ha affermato il principio per cui, in caso di riforma della sentenza che aveva disposto la distrazione, il difensore distrattario è il legittimato passivo dell'azione di ripetizione d'indebito e pertanto la sentenza di merito è stata cassata in quella parte e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. La Corte ha altresì dato atto dell'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Regola sulla simulazione: la Corte ha applicato il principio che la simulazione può essere provata mediante presunzioni e che l'accertamento di merito circa la simulazione, fondato su elementi presuntivi, è rimesso al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per motivazione carente o viziata

  • art. 1350 c.c.

    Requisiti di forma per gli atti con oggetto diritti reali immobiliari: la Corte ha ritenuto infondata la censura della ricorrente che sosteneva l'impossibilità di far valere una compravendita per mancanza della forma, perché la questione della forma riguarda gli effetti fra le parti mentre la simulazione è fatta valere da terzi pregiudicati

  • legge 817/1971 art. 7

    Norma sul retratto agrario: la Corte ha confermato che il giudice di merito deve accertare i requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio del diritto di riscatto; l'assenza di contestazione formale in fatto può essere considerata pacifica e vincolante

  • legge 590/1965 art. 8

    Termine che disciplina il maturare del diritto di prelazione: la Corte ha ritenuto infondata la censura che attribuiva eccessiva rilevanza temporale al termine previsto dall'articolo, ricordando che il giudice valuta le circostanze nel loro complesso

  • legge 11/1971 art. 15, comma 2

    Tutela dell'affittuario che ha eseguito miglioramenti: la Corte ha richiamato la norma ma ha ritenuto che le migliorie e l'indennità non escludono di per sé la possibilità che il rapporto fosse simulato, caso per il quale prevalgono le valutazioni probatorie

  • legge 203/1982 art. 16

    Previsioni sulle opere di miglioramento fondiario: la Corte ha osservato che la mera autorizzazione a lavori di miglioria non esclude automaticamente la simulazione, valutazione rimessa al giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la censura per violazione dell'art. 2697 è ammissibile solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa; la valutazione dell'esito probatorio è questione di fatto rimessa al giudice di merito

  • art. 360 c.p.c.

    Motivi di cassazione: i mezzi erano fondati solo nei limiti in cui denunciavano vizi di motivazione o violazioni processuali; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure che chiedevano mera rivalutazione del fatto

  • art. 93 c.p.c.

    Dichiarazione del difensore per la liquidazione delle spese e ripetizione: la Corte ha confermato che il difensore distrattario che ha ricevuto le somme è il soggetto legittimato passivo verso chi ne chiede la restituzione in caso di riforma della decisione

  • art. 389 c.p.c.

    Potere del giudice del rinvio: la Corte ha richiamato la possibilità che il giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, il giudice di rinvio possa disporre la restituzione delle somme distratte

  • art. 2652 c.c., n. 4

    Trascrizione della sentenza: la Corte d'appello aveva ordinato la trascrizione della sentenza ai sensi della norma per gli effetti erga omnes delle pronunce che incidono sui diritti reali, citata nelle decisioni di merito

  • art. 116 c.p.c.

    Valutazione della prova: la Corte ha ribadito che il giudice di merito può attribuire diverso peso alle prove e operare una scelta di credibilità, valutazione non sindacabile in Cassazione se motivata

  • art. 13 d.P.R. 115/2002, commi 1-bis e 1-quater, e legge 228/2012

    art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Disciplina del contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente, pari al contributo dovuto per il ricorso principale

  • decreto legge 137/2020 art. 23, comma 8-bis (conv. legge 176/2020)

    Procedura di trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale: la causa è stata decisa sulla base della disciplina che consente la trattazione senza discussione orale in mancanza di istanza delle parti

Massime di principio

  • In azioni di simulazione avanzate da terzi, il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni convergenti tratte da clausole contrattuali e comportamento delle parti; tali apprezzamenti sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione.
  • La possibilità che un contratto di locazione agraria autorizzi opere di miglioramento non esclude automaticamente la simulazione: la compatibilità delle clausole va valutata nel contesto fattuale e probatorio.
  • Le questioni di forma (es. art. 1350 c.c.) non impediscono che un terzo pregiudicato chieda la simulazione di un negozio; gli effetti formali rilevano fra le parti ma non ostano alla ricostruzione della realtà negoziale nei confronti dei terzi.
  • Nel giudizio di riscatto/retratto agrario è cruciale provare i requisiti soggettivi (es. qualità di coltivatore diretto) e l'assenza di atti dispositivi nel periodo rilevante; fatti non contestati per iscritto possono essere considerati pacifici e vincolanti per il giudice.
  • La valutazione delle prove rimane discrezionale in sede di merito (art. 116 c.p.c.); in Cassazione non è possibile ottenere una rinnovazione della prova, ma solo censurare vizi motivazionali o applicazioni erronee del diritto.
  • Se una sentenza che aveva disposto la distrazione di somme a favore del difensore viene riformata, il difensore distrattario è il soggetto legittimato passivo dell'azione di ripetizione e la restituzione può essere disposta dal giudice dell'impugnazione o dal giudice di rinvio.

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