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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13897/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva stipulato una polizza di responsabilità civile professionale. A seguito di una pretesa risarcitoria dei propri clienti, che lamentavano l'inadempimento del mandato difensivo in un'opposizione a decreto ingiuntivo poi divenuto esecutivo, il professionista aveva denunciato il sinistro alla compagnia e aveva chiesto l'indennizzo. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'assicuratrice, ritenendo provato il sinistro, la tempestiva denuncia e l'inerzia della compagnia, nonché dovute anche le spese e gli oneri maturati dopo il precetto, come conseguenza della condotta professionale originaria. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1917 c.c., sostenendo che l'indennizzo non fosse dovuto perché, al momento dell'azione contro l'assicuratore, il professionista non aveva ancora risarcito i terzi danneggiati e che il pagamento diretto all'assicurato avrebbe potuto determinare un indebito arricchimento se i terzi non avessero più agito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo dell'assicuratore sorge con il verificarsi del fatto dannoso coperto dal rischio e che la liquidità del credito del terzo non è condizione necessaria per la mora dell'assicuratore. Ha inoltre osservato che l'inadempimento dell'assicuratore si configura quando, ricevuta la tempestiva denuncia del sinistro, egli non si attivi con la diligenza professionale richiesta per verificare la responsabilità dell'assicurato o quando contesti immotivatamente l'obbligazione. Ha quindi confermato che il diritto dell'assicurato all'indennizzo non presuppone, nel caso concreto, l'avvenuto pagamento ai terzi danneggiati, specie in presenza di responsabilità non seriamente contestabile e di inerzia dell'assicuratore. Il ricorso è stato rigettato e la compagnia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1917 c.c.

    Nell'assicurazione della responsabilità civile l'obbligo di tenere indenne l'assicurato nasce dal verificarsi del fatto dannoso coperto dal rischio; la mancata liquidità del credito del terzo non impedisce la mora dell'assicuratore, e il rischio di indebito pagamento può essere evitato dall'assicuratore pagando direttamente il terzo ai sensi del comma 2.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La condotta dell'assicuratore va valutata secondo la diligenza professionale qualificata dell'operatore del settore, ai fini dell'accertamento della sua inerzia o del suo rifiuto ingiustificato di pagare.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile va determinato secondo il criterio della conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto dannoso, e la valutazione compiuta dal giudice di merito è stata ritenuta incensurabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato all'indennizzo non richiede necessariamente che egli abbia già pagato il terzo danneggiato, quando la responsabilità sia già sorta e sia stata tempestivamente denunciata all'assicuratore.
  • La mora dell'assicuratore non dipende dalla sola ricezione della richiesta di pagamento, ma richiede che, dopo la denuncia del sinistro, egli non si attivi con ordinaria diligenza professionale per verificare la responsabilità o che rifiuti il pagamento senza un serio fondamento.
  • La liquidità del credito del terzo non è, di per sé, condizione per la costituzione in mora dell'assicuratore; non opera il principio 'in illiquidis non fit mora'.
  • Il rischio di un pagamento non più dovuto all'assicurato può essere neutralizzato dall'assicuratore mediante il pagamento diretto al terzo danneggiato, previa comunicazione all'assicurato, oppure su richiesta di quest'ultimo.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito sulla sussistenza dell'inadempimento dell'assicuratore e sulla quantificazione del danno sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente e rispettosa del minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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