Circolare n. 17 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'introduzione del comma 2‑bis all'art. 68 del TUIR che estende, a determinate condizioni, il trattamento di participation exemption (art. 87 TUIR) alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate effettuate da società/enti commerciali non residenti UE/SEE (con adeguato scambio d'informazioni) e soggetti all'imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza. Le plusvalenze sono tassate solo per il 5% del loro ammontare (il 95% è esente), con possibilità di compensare le minusvalenze nella stessa “massa” e con limiti di riporto; la disciplina si applica alle cessioni con effetto traslativo dal 1° gennaio 2024.
Art. 1, c. 59, L. 30/12/2023, n. 213 – regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti
Punti principali
Estensione del regime
Introduzione del comma 2‑bis all'art. 68 TUIR: il regime di participation exemption (art. 87) si applica anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società/enti commerciali non residenti UE/SEE privi di stabile organizzazione in Italia e soggetti a imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.
Ambito soggettivo
Si applica a società ed enti commerciali non residenti (UE/SEE) che siano soggetti a imposta societaria (escludendo soggetti non commerciali, persone fisiche, enti che non scontano imposte societarie o enti trasparenti). Il requisito deve sussistere al momento dell'effetto traslativo della cessione. Restano applicabili controlli su operazioni abusive.
Ambito oggettivo
Riguarda le plusvalenze di cui alla lett. c) dell'art. 67 TUIR derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate che soddisfano i requisiti delle lett. a)‑d) dell'art. 87 (inclusi strumenti finanziari e contratti assimilati previsti dalla normativa). Sono escluse le partecipazioni in società semplici e le fattispecie contemplate dall'art. 68, c.4 (paesi a fiscalità privilegiata salvo prova contraria).
Requisiti oggettivi ( art. 87 )
Le condizioni dell'art. 87 (es. natura commerciale della partecipata, classificazione come immobilizzazione finanziaria nel primo bilancio del periodo di possesso, altri requisiti formali) devono essere verificate anche in bilanci redatti con principi contabili internazionali o locali conformi alla Direttiva 2013/34/UE; per i principi IFRS si applicano indicazioni relative alla classificazione (IFRS9).
Determinazione della base imponibile e tassazione
Le plusvalenze che rispettano i requisiti concorrono per il 5% del loro ammontare (quindi 95% esente). Tale 5% è sommato algebricamente al 5% delle minusvalenze della stessa massa; l'eccedenza di minusvalenze è riportabile fino al 5% delle future plusvalenze, non oltre il quarto periodo, purché indicata nella dichiarazione. L'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista (aliquota 26%).
Separazione delle masse e coordinamento normativo
Le plusvalenze/minusvalenze rientranti nel comma 2‑bis costituiscono una massa distinta (escluse dall'ambito del c.5 dell'art. 68) e quindi la compensazione è limitata alla stessa massa di plus/minusvalenze disciplinate dal 2‑bis.
Aggregazione cessioni e soglia di qualificazione
Per verificare il requisito ‘qualificato’ si considerano tutte le cessioni effettuate nel corso di 12 mesi solari (anche se in periodi d'imposta diversi) e tra più controparti; cessioni frazionate possono determinare, per sommatoria entro 12 mesi, l'applicazione del regime 2‑bis.
Decorrenza ed efficacia
La disciplina si applica alle cessioni con effetto traslativo decorrenti dal 1° gennaio 2024; le plusvalenze rilevanti ai fini del 2‑bis sono quindi quelle realizzate dal 2024 in poi.
Esclusioni, assimilazioni e aspetti pratici
Non rilevano le obbligazioni convertibili (non sono partecipazioni effettive), mentre rientrano gli strumenti e contratti assimilati se soddisfano i requisiti. Le cessioni effettuate dalla stabile organizzazione in Italia seguono l'applicazione ordinaria dell'art. 87 se la partecipazione è imputabile alla stabile organizzazione.
Controlli e rischio di abuso
L'Amministrazione finanziaria può contestare l'operazione per abuso (art. 10‑bis dello Statuto dei diritti del contribuente). Viene altresì richiesto il requisito di adeguato scambio di informazioni per lo Stato di residenza UE/SEE.
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