Circolare n. 12 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti ai CAF e ai professionisti sulle novità per il modello 730/2024 (anno d’imposta 2023): estensione dell’utilizzo del 730 semplificato, regole di compilazione del Quadro W (incluso trattamento delle cripto-attività e dei conti esteri), disciplina dei versamenti minimi per imposte sostitutive, documentazione richiesta per il rilascio del visto di conformità (Quadro L Sez. II e III, Quadro W, Superbonus al 90%), incompatibilità tra detrazione IRPEF 50% dell’IVA e credito "prima casa under 36", e ammissibilità del ravvedimento operoso per trasmissione tardiva delle certificazioni uniche.
Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti
Punti principali
Estensione utilizzo modello 730/2024
Il modello 730/2024 può essere utilizzato, a regime, da tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA; per il 2024 (anno d’imposta 2023) i contribuenti senza partita IVA che hanno solo redditi diversi da lavoro dipendente/assimilati possono presentare il 730 anche senza sostituto d’imposta per le tipologie reddituali previste.
Quadro W - cripto-attività con diversi emittenti
Per cripto-attività riferite a emittenti diversi e non possedute nello stesso periodo è necessario compilare righi distinti nel Quadro W e indicare i giorni per ciascuna attività, analogamente alle regole IVAFE.
Quadro W - più conti presso lo stesso intermediario
Se il contribuente detiene più conti correnti presso lo stesso intermediario estero, va compilato un rigo per ciascun conto; per il valore finale (colonna 8) si può applicare l’esempio di calcolo della giacenza media previsto nelle istruzioni del modello Redditi PF.
Determinazione del valore delle cripto-attività
La base imponibile per l’imposta sulle cripto-attività è il valore al 31/12 rilevato sulla piattaforma originaria; in mancanza si possono usare piattaforme alternative, siti specializzati o il costo di acquisto. Tale valore non è soggetto a visto di conformità e non può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; il contribuente deve documentarlo su richiesta dell’Amministrazione.
Versamenti minimi imposte sostitutive
Per IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva sulle cripto-attività non si esegue il versamento se il debito per ciascuna imposta è pari o inferiore a EUR 12 (art. 1, comma 137, legge n. 266/2005).
Visto di conformità – Quadro L Sezione II (rivalutazione terreni)
Per i terreni rivalutati ai sensi dell'art.2 D.L. n.282/2002 il CAF/professionista deve verificare e conservare la perizia giurata di stima e le quietanze F24 attestanti il versamento dell’imposta sostitutiva; in caso di versamento cumulativo occorre dettagliare i singoli terreni/aree e le quote d’imposta.
Visto di conformità – Quadro L Sezione III (redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva)
Per il credito derivante da IVCA su polizze estere il CAF/professionista deve acquisire la certificazione rilasciata dall’intermediario/sostituto residente che attesti le somme trattenute e versate, utili per lo scomputo dell’imposta sostitutiva.
Visto di conformità – Quadro W (crediti d’imposta esteri)
Se nel Quadro W sono indicati crediti d’imposta esteri (col.12), il CAF/professionista deve visionare e conservare quietanze, ricevute o certificazioni di pagamento estere, la dichiarazione estera o eventuali richieste di rimborso; può richiedere al contribuente una dichiarazione sostitutiva sull’imposta definitiva quando previsto. Documenti in lingua straniera possono essere accettati secondo le indicazioni già fornite per spese sanitarie estere.
Documentazione Superbonus al 90% (spese 2023)
Per fruire della detrazione 90% il contribuente deve avere un reddito di riferimento familiare ≤ EUR 15.000; ai fini del visto di conformità tale requisito può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi composizione del nucleo familiare e calcolo del reddito di riferimento.
Detrazione IRPEF 50% dell’IVA vs credito "prima casa under 36"
La detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata per acquisti di abitazioni classe energetica A o B non spetta qualora per lo stesso immobile il contribuente abbia già usufruito del credito d’imposta "prima casa under 36" (i due benefici sono incompatibili).
Ravvedimento operoso per trasmissione tardiva delle CU
L’invio tardivo o la rettifica della Certificazione Unica è ora soggetto a specifica sanzione graduata; il principio del ravvedimento operoso è ritenuto applicabile alle CU trasmesse oltre i termini, superando le indicazioni anteriori che lo escludevano. Il contribuente può esibire CU tardive/rettificative al CAF o al professionista per la dichiarazione.
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