Cassazione Penale, Ordinanza n. 07579/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace che lo aveva condannato alla multa di euro 10.000 per il reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento dello straniero. Con l'unico motivo deduceva violazione dell'art. 34 del d.lgs. 274/2000 e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito avesse omesso o comunque erroneamente escluso la declaratoria di improcedibilità del reato per particolare tenuità/scarsa offensività del fatto. La Corte rilevava però che il provvedimento impugnato aveva già motivato il rigetto della richiesta valorizzando la presenza di due precedenti penali specifici e la non lieve offensività della condotta, sicché il ricorso si limitava a riproporre in modo generico una censura già disattesa, senza confrontarsi con la ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico perché non si confrontava con la motivazione del giudice di pace, che aveva escluso l'improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000 sulla base di due precedenti specifici e della non particolare tenuità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 14 comma 5-ter d.lgs. 286/1998
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per l'inosservanza dell'ordine di allontanamento dello straniero; la decisione di legittimità non ne affronta il merito, ma assume il reato come titolo della condanna impugnata.
art. 34 d.lgs. 274/2000
prevede la causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace; la Corte ribadisce che la relativa deduzione è infondata se non si confronta con la motivazione di merito che escluda scarsa offensività e tenuità concreta.
art. 606 c.p.p.
il ricorso per cassazione deve denunciare un vizio riconducibile ai tassativi vizi motivazionali; è inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 34 d.lgs. 274/2000
la Corte richiama il parametro della particolare tenuità/scarsa offensività ai fini dell'improcedibilità, sottolineando che nel caso concreto i due precedenti specifici e la vicinanza temporale degli stessi escludevano l'applicazione dell'istituto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per genericità quando si limita a riproporre una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi con la specifica motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. richiede l'indicazione di un effettivo deficit argomentativo o illogicità della motivazione, non essendo sufficiente reiterare le medesime argomentazioni già respinte.
- La causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito valorizzi precedenti penali specifici e una concreta offensività non lieve della condotta.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ex lege, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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