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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-577/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2018. — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Sfera di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1 – Allegato I – Attività soggette al sistema di scambio – Produzione di polimeri – Utilizzazione di calore fornito da un impianto terzo – Domanda di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito – Periodo 2013‑2020. — Causa C-577/16

Giurisprudenza europea62016CJ0577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che un impianto di produzione di polimeri che non produce direttamente CO2, ma si limita a utilizzare calore fornito da un terzo, rientri nel sistema di scambio di quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87. Ha chiarito che solo le emissioni dirette provenienti da fonti situate nell’impianto rilevano ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, mentre le norme su monitoraggio e assegnazione gratuita non possono ampliare la sfera di applicazione della direttiva. La seconda questione, relativa al diritto all’assegnazione gratuita, è rimasta assorbita.

Sistema ETS: un impianto di produzione di polimeri che non genera emissioni dirette di CO2 e riceve calore da un impianto terzo non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE

La questione giuridica

Se la produzione di polimeri, in particolare policarbonato, in un impianto con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno rientri nell’attività di "produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili" di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE; e, in caso affermativo, se il gestore abbia diritto all’assegnazione gratuita di quote di emissione in forza diretta della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE, nonostante il diritto nazionale non abbia incluso tali impianti nel recepimento.

Principio di diritto

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE deve essere interpretato nel senso che un impianto di produzione di polimeri, in particolare di policarbonato, che riceve il calore necessario da un impianto terzo e non genera emissioni dirette di CO2 non rientra nel sistema ETS dell’Unione; ne consegue che le norme sulla assegnazione gratuita di quote non possono estendere l’ambito di applicazione della direttiva a un’attività priva di emissioni dirette, anche se il calore consumato proviene da un impianto soggetto al sistema.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2009/29/CE
  • Decisione 2011/278/UE
  • Decisione 2013/448/UE
  • Regolamento (UE) n. 601/2012
  • Direttiva 2009/31/CE
  • Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 601/2012
  • Articolo 49 del regolamento (UE) n. 601/2012

Sistema ETS e impianto di produzione di polimeri che utilizza calore importato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin in materia di sistema UE di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento a un impianto di produzione di policarbonato che riceveva il calore necessario da un impianto terzo situato nello stesso sito. La controversia verteva sul diniego di quote gratuite per il periodo 2013-2020.

Fatti e procedimento principale

La Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH gestiva un impianto di produzione di policarbonato con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno. Il vapore necessario alla produzione era fornito da una centrale gestita da un’altra società, la Dow Deutschland Anlagengesellschaft, soggetta al sistema ETS. La Trinseo aveva chiesto l’assegnazione gratuita di quote di emissione per il periodo 2013-2020, ma la DEHSt aveva respinto la domanda ritenendo che il policarbonato non rientrasse nell’elenco dell’allegato 1, parte 2, punto 27, del TEHG. L’impugnazione era quindi giunta dinanzi al giudice tedesco.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:

  • se la produzione di polimeri, e in particolare di policarbonato, ricadesse nella voce dell’allegato I della direttiva 2003/87 relativa alla produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili;
  • in caso affermativo, se il gestore avesse diritto all’assegnazione gratuita di quote in base alla direttiva 2003/87 e alla decisione 2011/278, nonostante il diritto nazionale non avesse incluso gli impianti di polimeri nel recepimento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, che limita l’applicazione alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I;
  • l’articolo 3, lettera b), della direttiva, che definisce le "emissioni" come il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra da fonti situate in un impianto;
  • l’allegato I della direttiva, che include, tra l’altro, la produzione di prodotti chimici organici su larga scala;
  • l’articolo 10 bis e l’articolo 11 della direttiva 2003/87, relativi rispettivamente alle assegnazioni gratuite e alle misure nazionali di attuazione;
  • la decisione 2011/278/UE, in particolare i considerando 6 e 21 e l’articolo 3, lettera c), sul sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento di calore;
  • la decisione 2013/448/UE, in particolare i considerando 16 e 17 e l’articolo 1;
  • il regolamento (UE) n. 601/2012, segnatamente l’articolo 5, l’articolo 49 e l’allegato IV.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dalla struttura dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87: l’attività elencata nell’allegato I rileva solo se genera "emissioni" ai sensi dell’articolo 3, lettera b), cioè rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra da fonti situate nell’impianto.

Nel caso di specie è pacifico che l’impianto di polimerizzazione non produce di per sé CO2: le emissioni derivano soltanto dalla produzione di calore da parte dell’impianto terzo. Di conseguenza, l’impianto utilizzatore non genera emissioni dirette di CO2 e non può essere incluso nel campo di applicazione della direttiva solo perché svolge un’attività figurante nell’allegato I.

La Corte respinge l’argomento secondo cui le emissioni dovrebbero comprendere anche quelle "indirette" legate al calore importato. Richiama il fatto che l’allegato I della direttiva contempla espressamente, per la combustione di carburanti, gli impianti che producono direttamente calore, e che il regolamento n. 601/2012 impone di contabilizzare le emissioni dell’impianto che produce il calore, non di attribuirle all’utilizzatore del calore importato. Un’interpretazione diversa porterebbe inoltre a doppia contabilizzazione, in contrasto con il regolamento e con la logica del sistema ETS.

La Corte osserva poi che le disposizioni sulla assegnazione gratuita di quote, incluse la decisione 2011/278 e la decisione 2013/448, non possono ampliare l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87. Tali atti disciplinano solo le modalità di assegnazione all’interno del perimetro già definito dalla direttiva. Se un impianto non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, non può ricevere quote gratuite sulla base di tali atti.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che un impianto di produzione di polimeri, in particolare di policarbonato, che riceve il calore necessario da un impianto terzo e non genera emissioni dirette di CO2 non ricade nel sistema di scambio di quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE. Alla luce di questa risposta, la seconda questione sull’eventuale diritto all’assegnazione gratuita resta assorbita e non viene esaminata.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori industriali, la pronuncia chiarisce che il criterio decisivo ai fini dell’inclusione nel sistema ETS è la presenza di emissioni dirette provenienti dall’impianto, non il mero consumo di calore acquistato da un impianto soggetto al sistema. Sul piano della compliance, ciò significa che la sola catena di approvvigionamento energetico non basta a far rientrare nel sistema un impianto che, di per sé, non emetta CO2.

Come è indicizzato

Materiesistema di scambio di quote di emissioneambienteindustria chimicaassegnazione gratuita di quotemonitoraggio delle emissioni

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