Corte di giustizia, Sentenza C-46/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018. — Hubertus John contro Freie Hansestadt Bremen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Landesarbeitsgericht Bremen. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all’età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia. — Causa C-46/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto le censure del lavoratore contro la norma tedesca che consente di rinviare, anche più volte, la cessazione del rapporto fissata al pensionamento. Ha ritenuto che tale meccanismo non costituisca discriminazione fondata sull’età ai sensi della direttiva 2000/78 e non violi la clausola 5 dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato. Il differimento è stato qualificato come opzione concordata e potenzialmente favorevole, non come misura sfavorevole o abusiva in sé.
Differimento della cessazione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’età pensionabile: compatibilità con la direttiva 2000/78 e con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La questione giuridica
Se una normativa nazionale che consente, senza ulteriori condizioni o limiti di tempo, di differire anche più volte con accordo in pendenza di rapporto la cessazione del contratto fissata al raggiungimento dell’età normale di pensionamento, solo perché il lavoratore ha diritto alla pensione di vecchiaia, violi: 1) l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 in materia di discriminazione fondata sull’età; 2) la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; e, in subordine, se la clausola 5 osti almeno al primo differimento.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che non vi è contrasto con l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 una disciplina nazionale che, per i lavoratori che hanno raggiunto l’età legale di pensionamento, consenta il differimento concordato e a tempo determinato della cessazione del rapporto di lavoro, poiché tale meccanismo non realizza di per sé un trattamento meno favorevole legato all’età ma offre una possibilità aggiuntiva, neutra o vantaggiosa, di prosecuzione dell’impiego. Inoltre, la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non osta a una siffatta disciplina, poiché il differimento concordato della data di cessazione al raggiungimento dell’età pensionabile non appare, di per sé, una misura idonea a favorire un uso abusivo di contratti a termine successivi; in ogni caso spetta al giudice nazionale verificare se il diritto interno contenga misure sufficientemente effettive e dissuasive contro eventuali abusi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausole 1, 2, 3, 4 e 5
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
- Considerando 14 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 41 del libro VI del Sozialgesetzbuch
- Articolo 44 del contratto collettivo applicabile ai dipendenti pubblici dei Länder
Differimento della cessazione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’età pensionabile
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesarbeitsgericht Bremen in una controversia tra un docente a contratto e il suo datore di lavoro pubblico sulla legittimità del differimento della cessazione del rapporto di lavoro oltre l’età normale di pensionamento. Il nodo centrale è la compatibilità della normativa tedesca con la direttiva 2000/78 e con la direttiva 1999/70 sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Hubertus John, assunto nel 2001 dalla Freie Hansestadt Bremen come docente a contratto, era soggetto a una clausola collettiva che faceva cessare il rapporto alla fine del semestre scolastico in cui il docente raggiungeva l’età legale per la pensione di vecchiaia. Le parti avevano già concordato nel 2014 un primo rinvio della cessazione al 31 luglio 2015. Il lavoratore chiedeva poi un ulteriore differimento sino al 31 gennaio 2016, richiesta respinta dal datore di lavoro, e adiva il giudice nazionale sostenendo che la disciplina nazionale fosse contraria al diritto dell’Unione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:
- se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro osti a una norma nazionale che consente, senza limiti ulteriori, di differire anche più volte la cessazione del rapporto fissata al pensionamento;
- se tale eventuale incompatibilità riguardi anche il primo differimento;
- se gli articoli 1, 2, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, nonché i principi generali del diritto dell’Unione, ostino a una disciplina siffatta.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’obiettivo dell’accordo quadro, che è migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e prevenire gli abusi derivanti dall’uso di contratti successivi. Richiama inoltre la direttiva 2000/78, che vieta discriminazioni dirette e indirette fondate sull’età, ma consente, all’articolo 6, paragrafo 1, disparità di trattamento oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e da mezzi appropriati e necessari. In diritto tedesco vengono in rilievo l’articolo 41 del libro VI del Sozialgesetzbuch e l’articolo 44 del contratto collettivo applicabile ai dipendenti pubblici dei Länder.
Ragionamento della Corte sulla direttiva 2000/78
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2000/78 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che fissano l’età pensionabile. Ricorda poi la propria giurisprudenza sulla cessazione automatica del rapporto di lavoro al pensionamento, in particolare la sentenza Rosenbladt, in cui una disciplina analoga è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione.
Nel caso di specie, però, la disposizione contestata non impone la cessazione automatica: consente invece alle parti, con accordo in pendenza del rapporto, di differire la data di cessazione. Per la Corte, ciò non configura un trattamento meno favorevole per i lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile, ma rappresenta piuttosto un’ulteriore possibilità di mantenere il rapporto di lavoro. Il fatto che il differimento possa essere ripetuto e senza limiti temporali non altera questa valutazione, perché resta subordinato al consenso di entrambe le parti ed è quindi potenzialmente vantaggioso per il lavoratore.
La Corte conclude quindi che la disposizione nazionale non integra una discriminazione vietata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.
Ragionamento della Corte sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Quanto alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, la Corte ricorda che essa mira a prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e impone agli Stati membri di adottare almeno una delle misure preventive previste. Tuttavia, nel caso in esame, non emerge che il differimento della cessazione al pensionamento favorisca il ricorso abusivo a contratti successivi.
La Corte sottolinea che:
- la cessazione automatica al pensionamento è uno strumento diffuso e legittimo nel diritto del lavoro di molti Stati membri;
- il rapporto può durare anche molti decenni, dunque non si tratta di un contratto intrinsecamente "a breve termine";
- il differimento concordato opera senza interruzione del rapporto e senza modifica delle altre condizioni contrattuali;
- il lavoratore conserva la stabilità dell’impiego e il diritto alla pensione.
Pur precisando che spetta al giudice nazionale verificare se il diritto interno disponga di misure effettive e dissuasive contro eventuali abusi, la Corte afferma che la norma in sé non osta alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 non osta a una norma nazionale che subordina il differimento della cessazione del rapporto, per i lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile, al consenso del datore di lavoro per un periodo determinato;
- la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro non osta a una norma nazionale che consente, anche più volte e senza ulteriori condizioni o limiti di tempo, di differire per accordo in pendenza di rapporto la cessazione al raggiungimento dell’età normale di pensionamento.
Principi ricavabili
La pronuncia chiarisce che il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di prevedere meccanismi di prosecuzione concordata del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile, purché tali meccanismi non comportino una disparità di trattamento sfavorevole fondata sull’età né favoriscano, in sé, il ricorso abusivo a contratti a termine successivi. La valutazione concreta dell’adeguatezza delle misure antiabuso resta comunque affidata al giudice nazionale.
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