Corte di giustizia, Sentenza C-301/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2018. — Commissione europea contro Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd. — Impugnazione – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Nozione di “distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino – Vantaggi fiscali. — Causa C-301/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie l’impugnazione della Commissione e annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato il dazio antidumping imposto a Xinyi PV. Secondo la Corte, il Tribunale ha interpretato troppo restrittivamente la nozione di distorsioni "derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato" e ha errato nel paragonare i vantaggi fiscali cinesi agli aiuti di Stato degli Stati membri. La causa viene rinviata al Tribunale perché esamini gli altri motivi di annullamento non ancora trattati.
Impugnazione in materia antidumping: interpretazione della nozione di "distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato" ai fini del riconoscimento del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) a un esportatore cinese.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’interpretare l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base n. 1225/2009, in particolare: (i) se i vantaggi fiscali concessi in attuazione di piani quinquennali cinesi possano essere considerati distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; (ii) se sia corretto escludere tale qualificazione perché vantaggi analoghi esistono anche in economie di mercato; (iii) se il riferimento al precedente sistema non di mercato debba essere inteso in senso limitato come economia di Stato tradizionale.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento n. 1225/2009, il produttore deve dimostrare che i suoi costi e la sua situazione finanziaria non sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti da un sistema economico non retto da economia di mercato; tale nozione non si limita al vecchio modello di economia di Stato, ma comprende più in generale il sistema economico non di mercato dal quale il paese si è progressivamente discostato. Ne consegue che la Commissione può ritenere, senza errore manifesto, che agevolazioni fiscali collegate a piani quinquennali cinesi e a settori strategici derivino da quel precedente sistema, anche se misure fiscali analoghe possono esistere in economie di mercato o sotto forma di aiuti di Stato nell’Unione.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) n. 470/2014
- Regolamento (UE) n. 1205/2013
- Regolamento (UE) n. 471/2014
- Regolamento (UE) 2015/1394
- Articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Regolamento (CE) n. 905/98
Impugnazione su TEM e distorsioni derivanti da economia non di mercato
La pronuncia riguarda un ricorso in impugnazione della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato, nei confronti di Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, il regolamento di esecuzione n. 470/2014 istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Cina. La controversia si concentra sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base n. 1225/2009, relativo al riconoscimento del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM).
Fatti e procedimento amministrativo
Xinyi PV, produttrice ed esportatrice cinese di vetro solare, aveva chiesto di beneficiare del TEM così da ottenere il calcolo del valore normale secondo le regole ordinarie dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base, e non mediante il metodo del paese di riferimento. La Commissione aveva respinto la richiesta perché la società aveva beneficiato di vantaggi fiscali, in particolare del programma "2 Free 3 Halve" e del regime per imprese ad alta tecnologia, ritenendo che tali agevolazioni incidessero sulla situazione finanziaria della società e derivassero dal precedente sistema ad economia non di mercato.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009:
- la lettera a) prevede, per i paesi non retti da economia di mercato, il metodo del paese di riferimento;
- la lettera b) consente, per alcune inchieste riguardanti la Cina, di applicare le regole ordinarie se il produttore dimostra il prevalere di condizioni di economia di mercato;
- la lettera c) elenca i criteri da provare, tra cui quello, oggetto della causa, secondo cui i costi e la situazione finanziaria non devono essere soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. La Corte richiama anche l’articolo 56 e l’articolo 61 dello Statuto della Corte, nonché l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione al confronto operato dal Tribunale con gli aiuti di Stato.
Motivi di impugnazione
La Commissione deduceva tre motivi, ma la Corte esamina solo il primo, articolato in più parti, con cui si contestava l’interpretazione del Tribunale sulla nozione di "derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato". In particolare, la Commissione sosteneva che:
- i vantaggi fiscali collegati ai piani quinquennali cinesi dovessero essere considerati derivanti da quel sistema;
- il Tribunale avesse errato nel ritenere che misure simili esistano anche in economie di mercato;
- il Tribunale avesse definito in modo troppo ristretto il concetto di economia non di mercato, confondendolo sostanzialmente con l’economia di Stato tradizionale.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dalla funzione del regime TEM: esso serve a consentire ai produttori di economie in transizione, come la Cina, di ottenere un trattamento individuale se dimostrano che i loro costi e prezzi sono effettivamente determinati dal mercato. In tale quadro, la Corte osserva che il criterio del terzo trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), richiede due condizioni cumulative: l’esistenza di una distorsione rilevante e il suo collegamento al precedente sistema non di mercato.
Sul significato di "precedente sistema ad economia non di mercato", la Corte afferma che il Tribunale ha sbagliato nel ridurlo al solo modello di economia di Stato. La disposizione rinvia invece al sistema economico precedente che aveva giustificato l’applicazione del metodo del paese di riferimento ai produttori cinesi e dal quale la Cina si è progressivamente discostata, pur senza essere divenuta pienamente un’economia di mercato.
Quanto al collegamento con i piani quinquennali, la Corte rileva che tali piani conservano un ruolo centrale nell’organizzazione dell’economia cinese e contengono obiettivi vincolanti per numerosi settori. Ne consegue che, quando agevolazioni fiscali sono concepite per attuare piani di questo tipo e per favorire settori ritenuti strategici, la Commissione può presumere che esse derivino dal precedente sistema non di mercato. Il produttore conserva comunque la possibilità di confutare la presunzione dimostrando che la misura non è intrinsecamente contraria a un’economia di mercato o che, nel suo caso concreto, non produce una distorsione di rilievo.
La Corte respinge inoltre il ragionamento del Tribunale fondato sulla comparazione con gli aiuti di Stato degli Stati membri. Anche se in economie di mercato esistono agevolazioni fiscali, il contesto è diverso: nell’Unione tali misure sono in linea di principio vietate se integrano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno; nel caso cinese, invece, le misure si inseriscono in un sistema ancora considerato, di regola, non di mercato e legato a piani economici pubblici. Pertanto, l’esistenza di misure analoghe in economia di mercato non impedisce di qualificarle, nel contesto cinese, come derivanti dal precedente sistema non di mercato.
Decisione e dispositivo
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione nelle sue parti rilevanti, annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa al Tribunale per l’esame degli altri motivi del ricorso di primo grado non trattati in precedenza. Le spese vengono riservate.
Principio affermato
La nozione di distorsioni "derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato" non si limita alle caratteristiche dell’economia di Stato tradizionale, ma comprende le misure che, nel contesto di un’economia ancora in transizione, restano collegate a un sistema pianificato precedente, anche se parzialmente riformato. In presenza di agevolazioni fiscali connesse ai piani quinquennali cinesi e dirette a settori strategici, la Commissione può legittimamente negare il TEM se il produttore non dimostra che tali misure non incidono in modo rilevante sui suoi costi e sulla sua situazione finanziaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-3/17
- Sentenza · 28 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-46/17
- Sentenza · 28 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-117/17
- Sentenza · 28 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-289/17
- Sentenza · 28 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-307/16
- Sentenza · 28 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-387/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →