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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-307/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2018. — Stanisław Pieńkowski contro Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 131 – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 147 – Esenzioni all’esportazione – Articolo 273 – Normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio dell’esenzione al raggiungimento di un determinato volume d’affari o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell’IVA ai viaggiatori. — Causa C-307/16

Giurisprudenza europea62016CJ0307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con la direttiva IVA una normativa polacca che limitava l’esenzione all’esportazione per i viaggiatori tax free ai soli venditori con un certo fatturato o con un accordo con operatori autorizzati al rimborso. Secondo la Corte, le condizioni previste dalla direttiva riguardano l’uscita dei beni dall’Unione e la posizione del viaggiatore, non il volume d’affari del venditore. Gli Stati membri possono adottare misure di controllo ai sensi degli articoli 131 e 273, ma non fino al punto di privare definitivamente dell’esenzione un’operazione che soddisfa i requisiti sostanziali della direttiva.

IVA – incompatibilità con la direttiva 2006/112/CE di una normativa nazionale che subordina l’esenzione all’esportazione per beni nel bagaglio personale dei viaggiatori al raggiungimento di un fatturato minimo o alla stipula di un accordo con un operatore di rimborso, pena la perdita definitiva dell’esenzione

La questione giuridica

Se gli articoli 131, 146, paragrafo 1, lettera b), 147 e 273 della direttiva 2006/112/CE ostino a una normativa nazionale che, per l’esenzione IVA sulle cessioni di beni esportati nei bagagli personali dei viaggiatori, impone al venditore soggetto passivo di aver realizzato nel periodo d’imposta precedente un determinato volume d’affari oppure di aver concluso un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell’IVA ai viaggiatori, prevedendo in caso contrario la perdita definitiva dell’esenzione.

Principio di diritto

Gli articoli 131, 146, paragrafo 1, lettera b), 147 e 273 della direttiva IVA ostano a una disciplina nazionale che, per le cessioni all’esportazione di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, subordina l’esenzione al raggiungimento di un fatturato minimo nel periodo d’imposta precedente o, in alternativa, alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell’IVA ai viaggiatori, quando il mancato rispetto di tali condizioni comporti da solo la perdita definitiva dell’esenzione. Tali requisiti non sono previsti dagli articoli 146 e 147, non riguardano gli acquirenti ma il venditore, e non risultano necessari né proporzionati rispetto agli obiettivi di corretta riscossione, prevenzione di evasione ed elusione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 146, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 147 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273 direttiva 2006/112/CE

Esenzione IVA per cessioni all’esportazione nei bagagli personali dei viaggiatori

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA e, in particolare, della disciplina delle cessioni all’esportazione di beni trasportati nel bagaglio personale di viaggiatori non stabiliti nell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Stanisław Pieńkowski, imprenditore soggetto passivo IVA, vendeva beni principalmente a viaggiatori residenti fuori dell’Unione. L’amministrazione finanziaria polacca gli contestava di non aver rispettato le condizioni previste dal diritto nazionale per rimborsare direttamente l’IVA ai viaggiatori e per beneficiare del regime agevolato, poiché non aveva raggiunto il volume d’affari minimo richiesto nell’esercizio precedente e non aveva concluso accordi con un operatore autorizzato al rimborso dell’IVA.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto legittima la disciplina nazionale, considerandola un requisito sostanziale del sistema di rimborso. Il giudice del rinvio, invece, dubitava della compatibilità di tale disciplina con la direttiva IVA, in quanto le norme unionali non prevedono una simile soglia di fatturato per il venditore.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce la cessione di beni come il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario;
  • l’articolo 131, che consente agli Stati membri di fissare condizioni per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni e prevenire evasione, elusione e abuso;
  • l’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), che impone l’esenzione per le cessioni di beni spediti o trasportati fuori della Comunità da un acquirente non stabilito;
  • l’articolo 147, che disciplina il caso specifico dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non stabiliti nella Comunità;
  • l’articolo 273, che consente agli Stati membri di introdurre altri obblighi necessari per la corretta riscossione dell’IVA e la prevenzione delle evasioni, nel rispetto di determinati limiti.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’esenzione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), si applica quando la cessione di beni è effettivamente avvenuta, l’acquirente ha ricevuto il potere di disporne come proprietario e i beni hanno lasciato fisicamente il territorio dell’Unione. Nel caso di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, si applicano inoltre le condizioni specifiche dell’articolo 147, che riguardano esclusivamente il viaggiatore: non stabilimento nell’Unione, esportazione entro il terzo mese successivo alla cessione e superamento della soglia di valore prevista.

La Corte osserva che né l’articolo 146 né l’articolo 147 prevedono condizioni relative al venditore, come il raggiungimento di un determinato volume d’affari o la conclusione di accordi con operatori autorizzati al rimborso. Tali requisiti nazionali, se determinano da soli la perdita definitiva dell’esenzione, alterano il sistema armonizzato previsto dalla direttiva.

Quanto agli articoli 131 e 273, la Corte riconosce che gli Stati membri dispongono di un margine per adottare misure di controllo e prevenzione delle frodi, ma devono rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento. Nel caso concreto, la misura nazionale è stata ritenuta non necessaria per prevenire evasione ed elusione, poiché quando i beni hanno effettivamente lasciato l’Unione e ricorrono le condizioni sostanziali dell’esenzione, non sussiste in linea di principio rischio di imposizione indebitamente evitata.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che la direttiva IVA osta a una normativa nazionale che subordina l’esenzione all’esportazione, per beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, al possesso di un volume d’affari minimo nell’anno precedente o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso, quando il mancato rispetto di tali condizioni comporti automaticamente e definitivamente la perdita dell’esenzione.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia afferma che gli Stati membri non possono trasformare requisiti organizzativi o dimensionali del venditore in condizioni sostanziali dell’esenzione prevista dal diritto UE. In presenza dei presupposti materiali dell’esportazione e delle condizioni dell’articolo 147, l’esenzione non può essere negata per il solo fatto che il venditore non raggiunga una soglia di fatturato o non utilizzi un determinato canale di rimborso.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni all’esportazioneexport tax free per viaggiatoriproporzionalitàneutralità fiscale

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