Corte di giustizia, Sentenza C-289/17
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2018. — Collect Inkasso OÜ e a. contro Rain Aint e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Maakohus. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Requisiti per la certificazione – Norme minime applicabili alle procedure relative ai crediti non contestati – Diritti del debitore – Mancata indicazione dell’indirizzo dell’istituzione cui può essere rivolta una contestazione del credito o presso la quale può essere intentato un ricorso avverso la decisione. — Causa C-289/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso rigoroso le norme minime del regolamento sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. L’omessa indicazione dell’indirizzo del giudice competente nei documenti notificati al debitore impedisce la certificazione della decisione come titolo esecutivo europeo, anche se sono stati comunicati gli altri elementi richiesti. La soluzione valorizza la tutela del diritto di difesa del debitore e la logica del sistema, che esclude controlli nello Stato di esecuzione.
Titolo esecutivo europeo: l’omessa indicazione dell’indirizzo del giudice competente nei documenti notificati al debitore impedisce la certificazione di una decisione ingiuntiva come titolo esecutivo europeo.
La questione giuridica
Se gli articoli 17, lettera a), e 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 richiedano che il debitore sia informato anche dell’indirizzo dell’istituzione giudiziaria competente, oltre che del suo nome e degli altri dati procedurali; e se, in mancanza di tale indicazione, la decisione possa comunque essere certificata come titolo esecutivo europeo, eventualmente per sanatoria del vizio.
Principio di diritto
Una decisione giudiziaria resa in contumacia non può essere certificata come titolo esecutivo europeo se il debitore non è stato informato dell’indirizzo del giudice o dell’istituzione cui deve inviare la risposta, dinanzi alla quale comparire o presso la quale proporre un eventuale ricorso. L’indicazione dell’indirizzo è un requisito obbligatorio sia ai fini dell’articolo 17, lettera a), sia ai fini della sanatoria prevista dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 805/2004; la sola comunicazione del nome dell’istituzione non basta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 17, lettera a), del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004
Titolo esecutivo europeo e omessa indicazione dell’indirizzo del giudice competente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tartu Maakohus (Tribunale di primo grado di Tartu, Estonia) in materia di certificazione, come titoli esecutivi europei, di decisioni di ingiunzione di pagamento rese in contumacia. La Corte interpreta gli articoli 17, lettera a), e 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, tre creditori estoni — Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ e Bigbank AS — chiedevano la certificazione di varie ordinanze ingiuntive pronunciate nei confronti di cinque debitori. I debitori non avevano proposto opposizione nei procedimenti sommari di ingiunzione di pagamento e le decisioni erano passate in giudicato, ma il giudice del rinvio aveva rilevato che nei documenti notificati non era indicato l’indirizzo del giudice competente, pur essendo indicato il nome dell’istituzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama i considerando 10, 12 e 13 del regolamento n. 805/2004, che sottolineano la necessità di garantire i diritti della difesa attraverso norme procedurali minime. Sul piano delle disposizioni vincolanti, sono centrali:
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che qualifica come non contestato il credito non contestato nel corso del procedimento;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che subordina la certificazione al rispetto del capo III;
- l’articolo 12, che estende l’applicazione delle norme minime;
- l’articolo 17, lettera a), che impone l’indicazione chiara del nome e dell’indirizzo dell’istituzione a cui rispondere o dinanzi alla quale comparire;
- l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), che consente la sanatoria solo se il debitore sia stato informato, con la decisione o atto contestuale, delle norme per proporre ricorso, compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione competente.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se la mancata indicazione dell’indirizzo del giudice competente impedisse la certificazione della decisione come titolo esecutivo europeo ai sensi dell’articolo 17, lettera a), e se tale omissione potesse essere sanata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), qualora fossero state fornite tutte le altre informazioni richieste.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la formulazione degli articoli 17, lettera a), e 18, paragrafo 1, lettera b), è chiara: tra le informazioni da comunicare al debitore figura espressamente l’indirizzo dell’istituzione giudiziaria competente. Non è quindi sufficiente indicare soltanto il nome del giudice o dell’organo giurisdizionale.
La Corte collega tale interpretazione alla logica complessiva del regolamento n. 805/2004: poiché il titolo esecutivo europeo consente l’esecuzione senza controllo nello Stato membro dell’esecuzione, il legislatore dell’Unione ha imposto garanzie procedurali minime nello Stato membro d’origine per assicurare il rispetto dei diritti della difesa. L’indicazione dell’indirizzo serve a mettere il debitore in condizione di individuare tempestivamente l’autorità competente e di esercitare effettivamente la difesa o il ricorso.
La Corte precisa inoltre che le informazioni richieste possono essere contenute anche in atti contestuali alla domanda o alla decisione; tuttavia, nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva accertato che l’indirizzo non era stato trasmesso ai debitori. Ne consegue che il requisito non è soddisfatto.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 17, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 805/2004 devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o presso il quale può essere proposto un ricorso, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.
Portata pratica della sentenza
Per gli operatori, la pronuncia conferma un approccio rigoroso nella verifica dei requisiti formali del titolo esecutivo europeo. In particolare, nei procedimenti monitori o sommari, la mancata indicazione dell’indirizzo dell’autorità competente comporta il diniego della certificazione, senza possibilità di “sanatoria” se tale dato non è stato effettivamente comunicato al debitore. La sentenza è rilevante per la redazione degli atti introduttivi e dei provvedimenti monitori destinati alla circolazione nell’Unione.
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