Corte di giustizia, Sentenza C-117/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018. — Comune di Castelbellino contro Regione Marche e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III – Valutazione di impatto ambientale – Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – Annullamento – Regolarizzazione a posteriori dell’autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. — Causa C-117/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il caso di un impianto a biomasse potenziato senza previa verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di una disciplina regionale poi dichiarata incompatibile con il diritto UE. La sentenza chiarisce che la regolarizzazione a posteriori è ammessa, ma solo se non si traduce in un aggiramento della direttiva e se considera anche gli effetti ambientali già verificatisi. Le autorità nazionali possono decidere, sulla base della disciplina vigente al momento della nuova valutazione, se una VIA sia necessaria, purché tale disciplina sia conforme alla direttiva 2011/92/UE.
Valutazione di impatto ambientale: regolarizzazione a posteriori di un progetto di potenziamento di un impianto a biomasse non sottoposto a verifica preventiva per effetto di norme nazionali poi ritenute incompatibili con la direttiva 2011/92/UE
La questione giuridica
Se il diritto dell'Unione osti a una normativa o prassi nazionale che consenta di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA un progetto già realizzato, e se tale regolarizzazione sia ammessa anche quando una normativa sopravvenuta esenti il progetto dalla VIA, pur essendo la precedente disciplina nazionale stata dichiarata incompatibile con la direttiva 2011/92/UE per mancata considerazione di tutti i criteri dell'allegato III.
Principio di diritto
Quando un progetto di potenziamento di un impianto energetico non è stato assoggettato alla verifica preventiva di assoggettabilità a VIA a causa di norme nazionali poi dichiarate incompatibili con la direttiva 2011/92/UE, il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite della violazione e non impedisce una nuova procedura di verifica, anche dopo la realizzazione dell'opera, purché la regolarizzazione non consenta di eludere il diritto dell'Unione e tenga conto anche dell'impatto ambientale già prodotto; le autorità nazionali possono inoltre applicare le norme vigenti al momento della nuova decisione, se compatibili con la direttiva, per escludere o imporre la VIA.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/92/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2011/92/UE
- Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2011/92/UE
- Allegato I direttiva 2011/92/UE
- Allegato II direttiva 2011/92/UE
- Allegato III direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 2009/147/CE
- Direttiva 92/43/CEE
Valutazione di impatto ambientale e regolarizzazione a posteriori di un progetto a biomasse
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per le Marche in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE. La controversia nasce dalla decisione della Regione Marche di non sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA il potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse, decisione poi contestata dal Comune di Castelbellino.
Fatti e procedimento principale
La Società Agricola 4 C S.S. gestiva un impianto a biomasse nel comune di Castelbellino. Nel 2012 la Regione Marche autorizzava lavori di incremento della potenza dell'impianto da 249 a 999 kW senza previa VIA né verifica di assoggettabilità, in applicazione della legge regionale n. 3/2012, che esentava i progetti sotto la soglia di 1 MW. Il Comune impugnava l'autorizzazione dinanzi al giudice amministrativo.
Successivamente, la Corte costituzionale italiana, con sentenza n. 93/2013, dichiarava parzialmente illegittima la legge regionale perché incompatibile con il diritto dell'Unione, nella parte in cui non imponeva di considerare tutti i criteri dell'allegato III della direttiva 2011/92/UE per individuare i progetti soggetti a VIA. Nel 2015, però, la Regione Marche, applicando nuove disposizioni nazionali che innalzavano la soglia di assoggettabilità, riteneva nuovamente non necessaria la VIA e "convalidava" l'autorizzazione del 2012.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il diritto dell'Unione osti a una disciplina o prassi nazionale che consenta di sottoporre a verifica o a VIA un progetto già realizzato;
- se possa operare una deroga al principio di preventiva valutazione in presenza di circostanze eccezionali;
- se tale deroga sia ammissibile quando una normativa sopravvenuta esenti il progetto, pur dopo una precedente declaratoria di incostituzionalità della disciplina che prevedeva l'esenzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, che impone la valutazione preventiva per i progetti con impatto ambientale significativo;
- l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva, relativo alla verifica di assoggettabilità per i progetti dell'allegato II;
- gli allegati I, II e III della direttiva, che individuano i progetti rilevanti e i criteri di selezione;
- le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, richiamate nell'allegato III per alcune aree protette;
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la VIA ha natura preventiva: deve essere svolta prima dell'autorizzazione, così da consentire all'autorità competente di tenere conto tempestivamente delle ripercussioni sull'ambiente ed evitare danni piuttosto che limitarne gli effetti successivamente.
Rileva poi che un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza inferiore a 1 MW non rientra nell'allegato I, ma nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE. Di conseguenza, spetta agli Stati membri stabilire, mediante verifica caso per caso o mediante soglie e criteri, se il progetto debba essere sottoposto a VIA, nel rispetto dell'obbligo di prendere in considerazione i criteri dell'allegato III.
Quanto alle conseguenze della mancata VIA, la Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Comune di Corridonia, secondo cui gli Stati membri devono eliminare le conseguenze illecite dell'omissione e possono procedere a una regolarizzazione a posteriori, anche dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto, a due condizioni:
- la normativa nazionale non deve offrire un mezzo per eludere le norme UE o disapplicarle;
- la valutazione tardiva non deve limitarsi agli impatti futuri, ma deve considerare anche l'impatto ambientale già prodotto dalla realizzazione del progetto.
La Corte aggiunge che il fatto che la normativa nazionale sopravvenuta innalzi la soglia di assoggettabilità non basta, di per sé, a violare la direttiva. Né è decisivo che, in assenza di quella normativa, il progetto avrebbe dovuto essere assoggettato a verifica dopo la dichiarazione di incostituzionalità della disciplina precedente: ciò che conta è la compatibilità della nuova disciplina con la direttiva.
Decisione
La Corte dichiara che, quando un progetto di potenziamento di un impianto energetico non è stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a VIA a causa di norme nazionali poi dichiarate incompatibili con la direttiva 2011/92/UE, il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di eliminare le conseguenze illecite di tale violazione. Non osta, inoltre, a una nuova procedura di verifica dopo la realizzazione dell'opera e, se del caso, alla VIA, purché la regolarizzazione non consenta elusioni del diritto UE e tenga conto dell'impatto ambientale già verificatosi.
Principio affermato
La regolarizzazione ex post di un progetto non assoggettato a VIA per effetto di una disciplina nazionale incompatibile con la direttiva è ammessa solo in funzione ripristinatoria e non elusiva, e deve includere la valutazione degli effetti ambientali già prodotti; le autorità nazionali possono applicare la normativa vigente al momento della nuova decisione solo se essa è conforme alla direttiva 2011/92/UE.
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