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Ordinanza

Ordinanza n. 188/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore della Provincia di Prato Prot. n. 42/2026 Cat.A12.2026/Immig. del 13 febbraio 2026, notificato in pari data, recante il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal Sig. Ahmed Ayman Abdelhady Shehata con istanza del 25/07/2025 (assicurata n. 055997158925); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se sconosciuto.

Giustizia amministrativa202600574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore della Provincia di Prato in relazione alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 25 luglio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il ricorrente ha rappresentato un pregiudizio derivante dall'esecuzione del diniego, con particolare riferimento alla permanenza sul territorio nazionale e allo svolgimento dell'attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni prospettate richiedano l'approfondimento proprio della sede di merito e ravvisando il periculum in mora cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di esecuzione del provvedimento impugnato. La misura cautelare è stata concessa anche al fine di consentire la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e lo svolgimento dell'attività lavorativa. La trattazione di merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l'ordinanza ha fondato l'accoglimento sulla necessità di approfondimento delle questioni in sede di merito e sulla sussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda quando le questioni prospettate richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria e l'esecuzione dell'atto impugnato espone il ricorrente a un pregiudizio grave e attuale.
  • Nel giudizio contro il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno, la tutela cautelare può essere conformata in modo da consentire provvisoriamente la permanenza dello straniero sul territorio nazionale e lo svolgimento dell'attività lavorativa, quando ciò sia necessario per fronteggiare il periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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