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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di Determina n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- Decreto n. -OMISSIS-del 27.12.2020 (ricevuto il 25.01.2021) del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare con il quale si rigettava l'istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale presentata dal Car. -OMISSIS-, nato ad -OMISSIS- il -OMISSIS-; nonché del presupposto parere di cui alla nota Cs -OMISSIS- MUT del 26 maggio 2020 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato; nonché, ove occorra, della Nota M_D GMIL REG2019 -OMISSIS- contenente il preavviso di rigetto, della Nota contenete la relazione sulla vicenda penale, della Nota n. -OMISSIS--D di parere contrario, della Nota n. -OMISSIS--D; nonché ed in ogni caso di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento ancorché non conosciuti

Giustizia amministrativa202100149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute in un procedimento penale per diffamazione aggravata nei confronti di un superiore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, assolto con formula perché il fatto non sussiste in un procedimento penale per diffamazione pluriaggravata, ha chiesto il rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 18 d.l. 67/1997. Ha impugnato il diniego ministeriale deducendo, anzitutto, difetto di motivazione, perché l'Amministrazione avrebbe richiamato il parere dell'Avvocatura dello Stato senza svolgere autonome considerazioni e senza allegarlo alla determina. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 18 d.l. 67/1997, sostenendo che le esternazioni contestate erano contenute in un ricorso gerarchico proposto avverso una sanzione disciplinare e, quindi, erano riconducibili all'attività di servizio. Ha richiamato anche l'art. 1363 del Codice dell'ordinamento militare, assumendo che il previo ricorso gerarchico fosse obbligatorio quale condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale e che l'attività difensiva dovesse pertanto essere qualificata come adempimento di un obbligo istituzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa al difetto di motivazione è stata ritenuta inconferente, anche perché il ricorrente si è adeguatamente difeso e l'Amministrazione ha depositato in giudizio la relazione e il parere dell'Avvocatura dello Stato posto a fondamento del diniego. Nel merito, il Collegio ha interpretato l'art. 18 d.l. 67/1997 nel senso che il rimborso presuppone non soltanto l'assoluzione, ma anche la connessione stretta e causale tra il fatto contestato e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali. Occorre che la condotta costituisca parte o modalità della prestazione, sia finalizzata alla corretta prestazione lavorativa e produca effetti direttamente imputabili all'Amministrazione, secondo un rapporto di immedesimazione organica e strumentalità. Le offese rivolte al superiore nel ricorso gerarchico sono state ritenute scollegate dall'attività lavorativa e imputabili alle scelte difensive personali del militare. Il fatto che il ricorso gerarchico costituisse condizione di procedibilità del successivo ricorso giurisdizionale non lo trasformava in un obbligo istituzionale: la difesa avverso una sanzione è un diritto, non un dovere, potendo il militare anche accettare la sanzione. Inoltre, la previsione del previo ricorso gerarchico risponde a finalità deflattive e di composizione interna delle controversie, non a ragioni d'ufficio. L'Amministrazione non può quindi rispondere automaticamente del contenuto delle difese personali rese dal dipendente. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997

    “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato”

    Il rimborso richiede, oltre all'esito liberatorio del giudizio, una connessione stretta, causale e strumentale tra la condotta contestata e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali; la condotta deve essere parte o modalità della prestazione e gli effetti del suo agire devono essere direttamente imputabili all'Amministrazione.

  • art. 1363, comma 2, Codice dell'ordinamento militare

    “avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso”

    La qualificazione del ricorso gerarchico come condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale non lo rende un obbligo istituzionale del militare e non determina l'automatica imputabilità all'Amministrazione delle esternazioni contenute nell'atto difensivo.

  • art. 227, commi 1 e 2, e art. 47, n. 2, c.p.m.p.

    Disposizioni richiamate per l'imputazione del reato di diffamazione pluriaggravata contestato al militare.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 d.l. 67/1997 presuppone non solo l'assoluzione del dipendente pubblico, ma anche che il procedimento sia stato promosso per fatti o atti strettamente connessi, in rapporto causale e strumentale, con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
  • La connessione con il servizio sussiste soltanto quando la condotta contestata costituisca parte o modalità della prestazione lavorativa, sia finalizzata all'adempimento del dovere e consenta di imputarne direttamente gli effetti all'Amministrazione di appartenenza secondo un rapporto di immedesimazione organica.
  • Le condotte poste in essere dal dipendente nell'esercizio di scelte difensive personali, anche se inserite in un atto previsto come condizione di procedibilità del successivo ricorso giurisdizionale, non sono per ciò solo riconducibili all'espletamento del servizio o ad obblighi istituzionali.
  • Il previo ricorso gerarchico contro una sanzione disciplinare militare, pur essendo condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale, ha funzione deflattiva e di composizione interna della controversia e non trasforma l'attività difensiva del militare in un obbligo d'ufficio; l'Amministrazione non risponde automaticamente del contenuto delle difese personali.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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