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Ordinanza

Ordinanza n. 1690/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, emesso il 3 novembre 2025, notificato al ricorrente il 20 novembre 2025, con cui è stato respinto il rinnovo della licenza di porto di fucile per l'esercizio di tiro al volo (uso sportivo), nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per l'esercizio del tiro al volo a uso sportivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Questura di Roma del 3 novembre 2025, notificato il 20 novembre 2025, con cui è stato respinto il rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro al volo a uso sportivo. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a richiamare le circostanze rappresentate dalla parte ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la questione necessitasse di un approfondimento proprio della fase di merito, anche mediante la comparazione degli opposti interessi. Non ha quindi definito la domanda cautelare nel merito, ma, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 24 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il giudice ha inoltre dato disposizione per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica

    Consente al giudice, quando la controversia cautelare richiede un approfondimento nella sede di merito, di fissare direttamente l'udienza pubblica per la definizione della causa, senza una decisione cautelare immediata sul merito della domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'ordinanza richiama la disposizione per la domanda di sospensione proposta dal ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare presenta questioni che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una determinazione interlocutoria e non equivale né all'accoglimento né al rigetto della domanda cautelare o del ricorso.
  • Nella scelta di rinviare la definizione della questione alla sede di merito, il giudice può considerare anche la comparazione degli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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