Sentenza del 20/11/2017 n. 609 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La qualificazione di un negozio giuridico avvenuta in una controversia passata in giudicato esplica i suoi effetti anche su altra controversia nella quale il medesimo atto sia richiamato ai fini dell'applicazione di un diverso tributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'imposta di registro versata dalla curatela su una scrittura privata del 1° ottobre 2009, richiamata in un decreto ingiuntivo e qualificata dall'Ufficio come ricognizione di debito soggetta a imposta proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La curatela sosteneva invece che l'atto avesse natura transattiva e fosse collegato a una prestazione contrattuale soggetta a IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa o, comunque, assenza dei presupposti per la tassazione proporzionale. L'Agenzia eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che il pagamento spontaneo dell'imposta integrasse acquiescenza. Una precedente sentenza, ormai passata in giudicato, aveva già escluso la natura di ricognizione di debito della medesima scrittura.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Ancona ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole alla curatela. Il giudice ha escluso che il pagamento spontaneo dell'imposta determinasse, di per sé, l'inammissibilità del ricorso per rimborso, poiché l'acquiescenza non è prevista tra le cause tassative di inammissibilità dall'art. 18 del d.lgs. n. 546/1992. Nel merito, ha ritenuto vincolante il giudicato formatosi sulla precedente sentenza relativa alla qualificazione della scrittura, non più qualificabile come ricognizione di debito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.700, oltre IVA e CAP se dovute.
Norme richiamate
Art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro)
La norma prevede la tassazione degli atti dichiarativi relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura. Nel caso concreto, tuttavia, non è stata applicata perché il giudicato aveva escluso che la scrittura fosse una ricognizione di debito o altro atto dichiarativo autonomamente imponibile in misura proporzionale.
Art. 77 del d.P.R. n. 131/1986
Consente di chiedere il rimborso dell'imposta di registro indebitamente o erroneamente versata. La curatela ha utilizzato tale procedimento dopo aver definito e pagato l'avviso di liquidazione.
Art. 18 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il contenuto e le cause di inammissibilità del ricorso tributario. Le cause di inammissibilità sono tassative e non comprendono il semplice pagamento spontaneo dell'imposta o la ritenuta acquiescenza del contribuente.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il termine per la proposizione del ricorso tributario e non prevede il pagamento dell'imposta come causa autonoma di inammissibilità.
Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente e non contempla l'acquiescenza tra le cause di inammissibilità.
Art. 27 del d.lgs. n. 546/1992
Prevede il controllo preliminare del ricorso e la dichiarazione di inammissibilità nei casi espressamente previsti dalla legge, escludendo interpretazioni estensive delle cause di inammissibilità.
Art. 1988 del codice civile
Disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, il cui effetto tipico è quello di dispensare il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, creando una presunzione a suo favore. La scrittura oggetto del giudizio, però, è stata definitivamente ritenuta transattiva e priva di riconoscimento di debito.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un atto contenuta in una sentenza passata in giudicato vincola le parti anche in successive controversie tributarie riguardanti lo stesso atto, pur se relative a un'imposta diversa.
- Quando una precedente decisione definitiva esclude che un documento sia una ricognizione di debito, l'Amministrazione non può successivamente fondare la tassazione sul presupposto opposto.
- Nel processo tributario le cause di inammissibilità sono tassative: il pagamento spontaneo dell'imposta non rende automaticamente inammissibile una successiva domanda di rimborso, soprattutto se il contribuente deduce un errore nella qualificazione dell'atto.
- La qualificazione dell'atto deve dipendere dal suo contenuto effettivo e dalla sua funzione economico-giuridica, non soltanto dalla denominazione attribuita dalle parti o dall'Amministrazione.
- Un accordo transattivo collegato a prestazioni già soggette a IVA non è automaticamente assoggettabile a imposta di registro proporzionale; occorre verificare se contenga un autonomo trasferimento, un atto dichiarativo imponibile o una vera ricognizione di debito.
- L'omessa impugnazione di una sentenza può rendere intangibili le statuizioni in essa contenute, anche quando la stessa questione si ripresenti in un diverso giudizio relativo al medesimo negozio giuridico.
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