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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06766/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso nei confronti degli eredi di un de cuius per il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, oltre sanzioni per omesso versamento in autoliquidazione. Gli eredi avevano chiesto di poter assolvere l’imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali; la CTR, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento con cassazione, aveva ritenuto tardiva e quindi inammissibile la proposta di cessione, affermando che il tributo doveva essere pagato nei termini ordinari. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla ritenuta tardività della proposta; violazione delle norme che disciplinano la cessione di beni culturali in pagamento e il termine per la presentazione della proposta; violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992, per avere la CTR valorizzato una pretesa eccezione nuova dell’Ufficio. L’Agenzia ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, censurando la decisione per aver escluso la possibilità di pagamento mediante cessione di beni culturali. In memoria il ricorrente ha poi chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite ex art. 5 L. 130/2022, documentando domanda e pagamento.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso principale e incidentale perché prende atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 5 della L. 130/2022. Rilevato che la controversia era pendente in cassazione, che la domanda di definizione è stata presentata nei termini, che il pagamento dovuto è stato documentato e che non risulta notificato alcun diniego da parte dell’Ufficio, dichiara perfezionata la definizione agevolata e quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina richiamata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    viene invocato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non entra nel merito per intervenuta definizione agevolata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato per la dedotta violazione di legge nei motivi del ricorso principale e incidentale.

  • art. 485 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla tempestività della proposta di cessione di beni culturali.

  • art. 31, comma 2, lett. c), d.lgs. 346/1990

    richiamato dal ricorrente come norma sulla disciplina della proposta di cessione dei beni culturali in pagamento.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la tardività della proposta di cessione non poteva essere valorizzata come eccezione nuova.

  • art. 39 d.lgs. 346/1990

    richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale per sostenere la possibilità di pagamento mediante cessione allo Stato di beni culturali.

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    richiamato nell’avviso di liquidazione per l’irrogazione delle sanzioni per omesso versamento in autoliquidazione.

  • art. 5 L. 130/2022

    commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione; la Corte applica la norma ritenendo perfezionata la definizione e quindi estinto il giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato dalla disciplina della definizione agevolata come base del provvedimento di definizione mediante decreto.

  • art. 16, comma 3, L. 289/2002

    richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89

    richiamata dal comma 5 dell’art. 5 L. 130/2022 per la rinuncia ad eventuali pretese di equa riparazione.

Massime di principio

  • Quando, nelle controversie tributarie pendenti in cassazione, risulti integrata la disciplina speciale di definizione agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata della lite tributaria si perfeziona con la presentazione tempestiva della domanda e con il pagamento degli importi dovuti; se non vi sono importi da versare, è sufficiente la sola domanda.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata e mancata notificazione del diniego da parte dell’Ufficio, gli effetti della definizione prevalgono sulle decisioni giurisdizionali non passate in giudicato e il processo si estingue.
  • Nelle controversie definite per legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta di successione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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