Cassazione Civile, Ordinanza n. 30897/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica della denuncia DOCFA presentata da una società per l’accatastamento di turbine eoliche, con attribuzione della categoria D/1. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso su una questione diversa da quella devoluta in appello, annullando l’atto per un vizio del procedimento di comparazione utilizzato ai fini dell’accatastamento; con il secondo ha denunciato, in modo cumulativo, un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e una violazione dell’art. 28 d.P.R. n. 1142/1949, contestando il criterio comparativo/estimativo adottato dalla CTR e la valutazione di non omogeneità tra i beni confrontati. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con quattro motivi, tra cui la censura della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la doglianza ex art. 112 c.p.c., perché la società vittoriosa in primo grado aveva ritualmente riproposto in appello le questioni assorbite e, comunque, aveva proposto appello incidentale condizionato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell’Agenzia, perché cumulava censure eterogenee e, per la parte ex art. 360 n. 5 c.p.c., non individuava un omesso esame di fatto storico decisivo, ma contestava in sostanza la valutazione di merito sulla non omogeneità degli aerogeneratori e sul metodo estimativo. Quanto al ricorso incidentale della società, ha dichiarato assorbiti i primi tre motivi, ma ha rigettato il quarto relativo alle spese, correggendo la motivazione della sentenza impugnata: la compensazione integrale delle spese è stata ritenuta giustificata dalla complessità e novità della questione sulla determinazione della rendita catastale degli impianti eolici con metodo indiretto. La sentenza di merito è stata quindi confermata, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la questione decisa dalla CTR risultava comunque riproposta dalla parte vittoriosa in appello e non doveva intendersi rinunciata.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Le questioni assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello dalla parte vittoriosa, altrimenti si intendono rinunciate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione di merito.
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
La Corte distingue tra il procedimento diretto, fondato sul valore venale e sui prezzi di unità analoghe, e il procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione con coefficiente di riduzione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; la complessità e la novità della questione possono giustificare la compensazione integrale.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la disciplina delle spese rinvia ai presupposti dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La motivazione sulle spese deve essere scrutinata alla luce della sufficienza delle ragioni indicate dal giudice tributario.
art. 384 c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della decisione di merito quando la soluzione giuridica è corretta e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato a fondamento dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo nella correzione della motivazione da parte della Cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado che intenda preservare questioni assorbite deve riproporle specificamente in appello; in difetto, esse si intendono rinunciate.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice d’appello decide su questioni che risultano ritualmente riproposte o comunque devolute con appello incidentale condizionato.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la valutazione di merito o la sufficienza del materiale probatorio, ma solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Nel contenzioso sulla rendita catastale, il giudice deve distinguere tra il criterio diretto fondato su unità analoghe e il procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione, applicando coerentemente la norma estimativa pertinente.
- La compensazione integrale delle spese nel processo tributario può essere giustificata dalla complessità e novità della questione trattata, purché le ragioni siano riconducibili ai presupposti di legge.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è corretto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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