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Ordinanza

Ordinanza n. 597/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del Decreto n. 467/DGi del 25 giugno 2024 del Direttore Generale di ATS Pavia, con il quale è stato determinato l’importo da riconoscere a Istituti Clinici di Pavia e Vigevano S.p.A. per l’attività di ricovero erogata nel corso del 2023, nella somma di € 41.937.619,76, anziché nel maggiore importo spettante e di tutti gli atti preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi,

Giustizia amministrativa202402613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Direttore Generale di ATS Pavia che ha determinato in € 41.937.619,76 il corrispettivo riconosciuto alla struttura per l'attività di ricovero erogata nel 2023, in misura ritenuta inferiore a quella spettante

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui ATS Pavia ha quantificato il corrispettivo per l'attività di ricovero svolta nel 2023, deducendo implicitamente la spettanza di un importo maggiore. Il testo dell'ordinanza non riporta i singoli motivi di ricorso né specifici vizi di legittimità. In fase istruttoria, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, l'aggiornamento della situazione fattuale e degli eventuali atti sopravvenuti, nonché indicazioni sull'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie e sull'esistenza di ricorsi connessi o aventi a oggetto le medesime questioni. Ha inoltre richiesto alle amministrazioni resistenti chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione: la ricorrente deve precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la vicenda, segnalare fatti o atti sopravvenuti, l'eventuale necessità di istruttoria e l'esistenza di giudizi connessi; le amministrazioni devono fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del PAT. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata ordinata alla Segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, inclusa l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le norme applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione; tale conseguenza è stata espressamente prospettata in caso di mancato adempimento.

  • art. 85, comma 4, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e questa rimane ingiustificatamente inerte, l'inerzia può essere valutata, insieme agli altri elementi processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In un giudizio non ancora definito, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di chiarimenti documentati e degli atti impugnati e della relativa documentazione di corredo, aggiornati allo stato della controversia, quando ciò sia necessario per assumere una decisione congruente e per verificare la permanenza dell'interesse alla definizione del ricorso.
  • La richiesta alla parte di aggiornare la situazione della controversia può comprendere l'indicazione di fatti o atti sopravvenuti, dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie e dell'esistenza di giudizi connessi o aventi a oggetto le medesime questioni.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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