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Sentenza

Sentenza n. 2522/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, fondato su una proposta della Questura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e la presupposta proposta della Questura, deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre contestato l’insufficienza e l’inattualità degli elementi posti a fondamento del provvedimento, rilevando che una condanna per minaccia risaliva al 2009, che un procedimento penale relativo a fatti del 2013 si era concluso con archiviazione e che il procedimento per omessa custodia delle armi, conseguente a un controllo domiciliare del 2023, era stato anch’esso archiviato, con dissequestro delle armi. Il ricorrente ha lamentato l’illogicità, la contraddittorietà e il difetto di istruttoria della valutazione prefettizia, nonché la genericità dei riferimenti ai controlli effettuati in compagnia di un soggetto gravato da pregiudizi penali e di polizia. Ha infine dedotto l’omessa valutazione complessiva della propria personalità, della regolare detenzione dell’arma dal 1986 e della propria condotta successiva al 2013.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere prefettizio previsto dall’art. 39 R.D. 773/1931, qualificato come potere eminentemente preventivo e fondato su una valutazione prognostica dell’affidabilità del detentore, non subordinata all’accertamento di una responsabilità penale né all’attualità di condotte penalmente rilevanti. Il giudice ha rilevato che il provvedimento era fondato su una pluralità di elementi: una condanna per minaccia; le condotte oggetto di un procedimento penale relativo ad atti persecutori aggravati e minacce, valorizzabili nella loro oggettività storica nonostante l’estinzione del reato per prescrizione; il deferimento per omessa custodia delle armi; e controlli ripetuti in compagnia di un soggetto controindicato, con il quale sussisteva un rapporto di parentela. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere il giudizio di inaffidabilità e a escludere l’inattualità dei fatti, anche perché alcuni comportamenti si erano verificati in epoca relativamente recente. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o al travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella dell’autorità di pubblica sicurezza; nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi. È stata respinta anche la censura procedimentale: il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. è caratterizzato da esigenze di urgenza e di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica incompatibili con l’obbligo ordinario di comunicazione di avvio. In ogni caso, il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies l. 241/1990, poiché, alla luce della gravità e della pluralità delle condotte, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il giudice ha revocato la provvisoria ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso e lo ha condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 773/1931

    Attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi e munizioni alle persone ritenute capaci di abusarne. Il potere ha natura preventiva e consente una valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non sono state ritenute applicabili al procedimento di divieto di detenzione di armi, in ragione dell’urgenza e delle esigenze di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Anche qualora si ravvisasse l’omessa comunicazione di avvio, il vizio non determinerebbe l’annullamento poiché, alla luce degli elementi istruttori e della gravità delle condotte, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 20 l. 110/1975

    È richiamato quale disposizione relativa al reato di omessa custodia di armi; il relativo deferimento e i fatti sottostanti possono essere valutati in sede amministrativa anche a seguito dell’archiviazione del procedimento penale.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    La manifesta infondatezza del ricorso impedisce la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato per revocare il decreto di provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 R.D. 773/1931 costituisce una misura eminentemente preventiva, fondata su una valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto; non richiede né l’accertamento di una responsabilità penale definitiva né l’attualità di condotte penalmente rilevanti, essendo sufficiente che l’interessato non offra adeguate garanzie di non abusare delle armi.
  • Nel procedimento volto all’adozione del divieto di detenzione di armi, le esigenze di urgenza e di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica possono costituire ragione di impedimento della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990.
  • L’autorità di pubblica sicurezza può valutare, nella loro oggettività storica, fatti penalmente rilevanti anche quando il procedimento penale si sia concluso con archiviazione, prescrizione o altra definizione che non elimini l’accertamento fattuale posto a base della valutazione amministrativa di inaffidabilità.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui divieti prefettizi di detenzione di armi resta circoscritto alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o del travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • Ai fini del giudizio di affidabilità nella detenzione di armi, la valutazione prefettizia può fondarsi su una pluralità di elementi, anche risalenti, quando siano corroborati da condotte successive o più recenti e considerati nell’ambito di una valutazione complessiva della personalità e delle frequentazioni dell’interessato.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento del divieto di detenzione di armi quando, per la gravità e la pluralità degli elementi raccolti, risulti dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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