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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29146/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medici)

La controversia

I medici, insieme ad altro collega, avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri ministeri, chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all'adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione frequentati in epoca anteriore all'anno accademico 1990/91. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando in loro favore una somma annua per ciascun anno di specializzazione. La Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma, aveva rideterminato l'importo dovuto al solo primo anno di corso per uno dei medici e confermato per il resto la decisione. In Cassazione la Presidenza del Consiglio ha proposto un unico motivo, deducendo che la domanda avrebbe dovuto essere respinta perché già coperta da giudicato esterno, in quanto il Tribunale di Roma, con sentenza del 2005, aveva rigettato una precedente pretesa risarcitoria degli stessi soggetti e tale decisione non era stata impugnata. La ricorrente sosteneva quindi la violazione del giudicato esterno da parte della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'eccezione di violazione del giudicato esterno non potesse essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, quando il fatto costitutivo del giudicato si era già verificato prima della decisione di merito e non era stato tempestivamente dedotto davanti ai giudici di merito. La Corte ha inoltre precisato che non era pertinente il richiamo alla revocazione, istituto utilizzabile solo in ipotesi diverse, e ha compensato integralmente le spese di lite per la particolarità della vicenda. Ha escluso altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione dello Stato della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    non si applica alla ricorrente perché Amministrazione dello Stato esente dal pagamento delle imposte e tasse processuali tramite prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato solo quale fonte dell'ulteriore contributo unificato, non applicabile al caso concreto per la qualità della parte pubblica

  • direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    costituiscono il fondamento sostanziale della pretesa risarcitoria per mancata attuazione dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi

Massime di principio

  • La violazione del giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il relativo fatto era già esistente al momento della decisione di merito e non è stato tempestivamente sottoposto al giudice di merito.
  • Il giudicato esterno è fatto processuale che, per poter essere valorizzato in sede di legittimità, deve essere allegato e coltivato nei gradi di merito, salvo le diverse ipotesi in cui operino rimedi specifici come la revocazione nei limiti consentiti dalla legge.
  • La revocazione per violazione del giudicato esterno è istituto diverso dal ricorso per cassazione e può venire in rilievo solo in presenza dei relativi presupposti processuali, non potendo essere invocata in modo improprio per superare l'inammissibilità del motivo di ricorso.
  • Per le amministrazioni dello Stato non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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