Sentenza del 22/02/2016 n. 986 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso - Tempestività - Relata di notifica - Rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, ai fini del rispetto del termine per proporre ricorso, occorre fare riferimento esclusivamente alla data di avvenuta notifica risultante dalla relata. L’eventuale diversa indicazione contenuta nell’avviso di avvenuta notifica non può prevalere sulla relata. Il testo non specifica l’esito concreto del giudizio né quale parte abbia formalmente vinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tempestività del ricorso e, in particolare, quale elemento debba essere utilizzato per determinare la data di notifica dell’atto. In presenza di una possibile discordanza tra la relata di notifica e l’avviso di avvenuta notifica, deve prevalere la data risultante dalla relata, poiché essa è certificata e sottoscritta dal pubblico ufficiale e presenta quindi caratteri di certezza.
Norme richiamate
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
La norma disciplina il termine per la proposizione del ricorso tributario. Per verificarne il rispetto, la data della notifica deve essere individuata sulla base della relata sottoscritta dal pubblico ufficiale, che costituisce il documento dotato di maggiore certezza probatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la tempestività del ricorso va verificata partendo dalla data di notifica risultante dalla relata, non da elementi informativi o comunicazioni accessorie.
- In caso di contrasto tra relata di notifica e avviso di avvenuta notifica, prevale la relata perché proviene da un pubblico ufficiale ed è assistita da particolare certezza.
- Chi contesta la tardività o la tempestività di un ricorso deve esaminare anzitutto la relata e la sua sottoscrizione, verificando la data ivi indicata.
- La regola opera salvo che venga validamente contestata l’autenticità o l’efficacia della relata secondo gli strumenti processuali applicabili.
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