Cassazione Civile, Ordinanza n. 19294/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente ANAS transitata nei ruoli del Ministero, che aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a conservare, nell'assegno personale riassorbibile previsto dall'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive percepite in precedenza: premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL ANAS 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, della l. n. 266/2005, in combinato con l'art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993, nonché dell'art. 3 Cost. Secondo il ricorrente, tali emolumenti non avrebbero dovuto entrare nella base di calcolo dell'assegno personale perché l'art. 77 del contratto collettivo li collocava nella retribuzione variabile. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato quanto alla pretesa esclusione automatica e ha spiegato che la garanzia di conservazione riguarda le voci fisse e continuative che, pur collocate nel trattamento accessorio, siano in concreto certe e continuative; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla violazione della disciplina contrattuale perché il Ministero non aveva specificamente contestato l'interpretazione delle singole voci compiuta dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011 in combinato disposto con l'art. 77 del CCNL ANAS 2002/2005, affermando che la distinzione rilevante non è quella formale tra retribuzione fissa e variabile, ma quella sostanziale tra voci certe e continuative, da un lato, e componenti legate a obiettivi o variabili, dall'altro. In concreto, le indennità e il premio in contestazione erano stati ritenuti dalla Corte territoriale fissi e continuativi sulla base della disciplina collettiva e delle buste paga. La Corte ha quindi confermato il diritto della lavoratrice alla conservazione di tali voci nell'assegno personale riassorbibile e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale e accessorio
La garanzia di conservazione dell'assegno personale si estende alle voci retributive che, anche se collocate nel trattamento accessorio, presentino in concreto i requisiti di fissità e continuità.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
La distinzione contrattuale tra retribuzione fissa e variabile non è di per sé decisiva; occorre verificare la natura concreta delle singole voci retributive.
art. 85 CCNL ANAS 2002/2005
Richiamato insieme alle altre clausole collettive per individuare la struttura e la natura delle voci economiche oggetto di causa.
art. 88 CCNL ANAS 2002/2005
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni collettive asseritamente violate, senza esito favorevole.
art. 91 CCNL ANAS 2002/2005
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni collettive asseritamente violate, senza esito favorevole.
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme invocate a sostegno dell'esclusione delle voci controverse dalla base di calcolo.
art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme invocate a sostegno dell'esclusione delle voci controverse dalla base di calcolo.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge; la Corte non ha ravvisato profili decisivi in tal senso.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Serve a distinguere il trattamento economico fondamentale, diretto a remunerare la prestazione base, da quello accessorio, collegato a performance o a condizioni particolari di lavoro.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
attività particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute
La componente accessoria può comprendere voci retributive connesse a specifiche condizioni di lavoro o alla peculiarità dell'amministrazione.
art. 118 att. c.p.c.
Richiamato per dare continuità ai precedenti di legittimità citati nell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle controversie sul mantenimento di emolumenti in caso di passaggio di personale tra amministrazioni, la verifica decisiva non è la sola etichetta contrattuale della voce, ma la sua effettiva natura: se la voce è certa e continuativa, può rientrare nella garanzia di conservazione anche quando il contratto la collochi nel trattamento accessorio o variabile.
- La distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato va letta in chiave sostanziale: il primo remunera la prestazione base, il secondo è normalmente correlato a performance o a condizioni particolari; tuttavia alcune voci accessorie possono comunque essere fisse e continuative e, quindi, tutelate.
- Quando si deduce la violazione della disciplina collettiva sulla composizione della retribuzione, non è sufficiente invocare in modo generico la classificazione delle voci; occorre censurare specificamente la disciplina della singola voce e spiegare perché essa non possieda i requisiti di fissità e continuità.
- In presenza di precedenti di legittimità già allineati sulla medesima questione, la Corte può darvi continuità valorizzando la concreta regolazione collettiva delle singole indennità e del premio, non la mera rubrica formale usata dal contratto collettivo.
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