Cassazione Penale, Sentenza n. 22993/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Ferrara (10/05/2022) che aveva riformato la condanna del Giudice di Pace per lesioni personali, ritenendo l'imputato giustificato dalla legittima difesa perché le dichiarazioni della parte civile (Benea) erano state dichiarate inutilizzabili essendo essa imputata in procedimento collegato e non avvertita ex art. 64 c.p.p.; la ricorrente ha dedotto (1) vizio di legge nella declaratoria di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, richiamando art. 197-bis e art. 192 co. 3 c.p.p. e sostenendo che le dichiarazioni dell'imputata possono essere valutate unitamente ad altri elementi (comma 6); (2) vizio di motivazione e valutazione delle prove con riferimento alla sussistenza o meno della legittima difesa, ritenendo le testimonianze incompatibili con la ricostruzione fatta dal giudice d'appello e sostenendo che l'evento fosse più coerente con un’aggressione dell'imputato o, al massimo, con eccesso di legittima difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha confermato la corretta applicazione dell'art. 197-bis c.p.p. come interpretato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 33583/2015, Lo Presti), secondo cui la mancata comunicazione dell'avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c) nei confronti di un soggetto imputato per reato connesso o collegato determina l'inutilizzabilità della sua deposizione resa senza garanzie; quindi le dichiarazioni della Benea potevano essere escluse. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero, in realtà, una richiesta di rivedere le valutazioni di merito (ricostruzione dei fatti e valutazione della prova), materia non sindacabile in Cassazione, e che pertanto il motivo fosse inammissibile. In conclusione: ricorso inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 197-bis c.p.p.
contenuto del comma 5 evidenziato nel motivo: "contro la persona che le ha rese"; richiamo al comma 6 nella discussione
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 197-bis c.p.p. nella sua funzione di esclusione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti privi delle garanzie processuali; è stato richiamato l'orientamento delle Sez. Unite che considera inutilizzabili deposizioni rese da imputati non avvertiti se rese in procedimenti collegati
art. 192 c.p.p. (co. 3)
Richiamato nella doglianza difensiva in connessione con la prova testimoniale; la Corte non ha ritenuto che il richiamo al 192 co. 3 mutasse la corretta applicazione dell'art. 197-bis e della giurisprudenza di legittimità
art. 64 c.p.p.
La mancata acquisizione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c) nei confronti della persona imputata in procedimento collegato è stata ritenuta decisiva per dichiarare inutilizzabili le sue dichiarazioni, secondo la giurisprudenza richiamata
art. 210 c.p.p. (comma 6)
"reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato"
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'avvertimento previsto deve essere dato anche quando il soggetto abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento, estendendo la tutela prevista dall'art. 210 co.6 nei casi di esame dibattimentale
art. 606 c.p.p.
"contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)"
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni di merito, in particolare la limitazione delle ragioni di ricorso contro sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, e l'impossibilità per la Cassazione di rivedere la valutazione del fatto e della prova
Giurisprudenza - Sez. U. n. 33583/2015 (Lo Presti) e Sez. U. n. 6402/1997 (Dessimone)
Le pronunce delle Sezioni Unite sono state adottate per confermare il principio dell'inutilizzabilità delle deposizioni rese da imputati non avvertiti e per ribadire i limiti del sindacato della Cassazione sulla valutazione di merito
Massime di principio
- Se una persona che ha reso dichiarazioni è imputata in un procedimento connesso o reciproco e non ha ricevuto l'avvertimento previsto, le sue dichiarazioni possono essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p.; tale inutilizzabilità può giustificare, in assenza di altri elementi diretti, un beneficio del dubbio a favore dell'imputato.
- L'avvertimento ex art. 64 c.p.p. (comma 3, lett. c) è rilevante: la sua mancata efficacia può incidere sull'utilizzabilità delle deposizioni rese dall'interessato anche se queste furono rese in precedenza erga alios o in altro procedimento.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove e dei fatti; censure meramente dirette a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Nei ricorsi in Cassazione contro sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace, l'ambito dei motivi ammissibili è più ristretto (art. 606 c.p.p.); gli argomenti devono essere specifici e tecnicamente fondati, non generici.
- Se si contesta l'inutilizzabilità di una dichiarazione ai sensi dell'art. 197-bis, è necessario dimostrare con rigore normativo e fattuale che le garanzie previste erano state rispettate o che la norma non si applica nel caso concreto, richiamando principi giurisprudenziali contrari se esistenti.
- Quando il giudice di merito riconduce la condotta a causa di giustificazione (es. legittima difesa) sulla base dell'assenza di prove contrarie, il ricorso deve proporre errori di diritto o vizi di motivazione specifici, non meramente una diversa interpretazione dei fatti.
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