Sentenza del 24/10/2016 n. 3677 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TESTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2002, contestando la tardività della sua notifica, avvenuta il 18 ottobre 2007. In particolare, ha sostenuto che dovesse applicarsi il termine previsto dall'articolo 11, comma 1, del D.lgs. 504/1992, nel testo vigente prima delle modifiche del 2007, e non il termine più ampio previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento ICI del Comune di Palermo. Il Comune sosteneva invece la validità del termine regolamentare quinquennale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, riformando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto come dovuta una differenza ICI di 2.490,71 euro, oltre a 747,00 euro di sanzioni e 618,18 euro di interessi. La notifica dell'avviso è stata dichiarata intempestiva e, di conseguenza, l'accertamento è stato annullato. Il Comune di Palermo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro per il primo grado e 700 euro per il secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
Articolo 11, comma 1, D.lgs. 504/1992, nel testo anteriore al 2007
Prevede il termine legale per la notifica degli avvisi di accertamento ICI. Secondo la Commissione, il termine previsto dalla norma primaria deve essere rispettato e prevale su eventuali termini più lunghi stabiliti da regolamenti comunali.
Articolo 6, comma 5, del Regolamento ICI del Comune di Palermo
non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione
Il termine quinquennale previsto dal regolamento comunale non può derogare al termine più breve stabilito dalla legge statale, poiché il regolamento è una fonte normativa secondaria.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 21771/2014
le disposizioni regolamentari comunali, in quanto fonti di grado secondario, non possono derogare alla norma primaria di riferimento
La Corte richiama il principio secondo cui un regolamento comunale non può estendere i termini di accertamento oltre quelli fissati dalla legge statale.
Massime di principio
- In materia tributaria, i termini di decadenza fissati dalla legge statale prevalgono sui termini più lunghi previsti da regolamenti comunali.
- Un ente locale non può, tramite regolamento, prorogare o estendere il termine entro cui deve notificare un avviso di accertamento quando la legge statale stabilisce un termine più breve.
- La verifica della tempestività della notifica deve essere effettuata confrontando la data di notifica con il termine previsto dalla normativa applicabile all'anno d'imposta interessato.
- Se l'avviso di accertamento viene notificato oltre il termine legale, l'atto è tardivo e può essere annullato, anche se il tributo eventualmente sarebbe stato dovuto nel merito.
- La decorrenza e la durata del termine devono essere valutate in base alla disciplina vigente per il periodo d'imposta, salvo eventuali disposizioni transitorie applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 491 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 2089 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 2515 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 24 ott 2016Sentenza del 24/10/2016 n. 2698 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →