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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24570/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune di Spoleto ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva confermato l'accoglimento, in primo grado, delle impugnazioni degli avvisi di accertamento ICI per aree di terreno ritenute edificabili per gli anni 2010-2011. Il Comune sosteneva: (i) che la deliberazione comunale n.10 del 10 aprile 2014, adottata ai sensi della legge regionale Umbria n.5/2014 (art.22), aveva effetto sanante e avrebbe ricostituito la validità del PRG; (ii) che, in ogni caso, per le annualità 2010 e 2011 non poteva maturare affidamento dei contribuenti circa l'invalidità del PRG, posto che il PRG aveva conservato effetti fino a quando non fosse intervenuta una decisione passata in giudicato; (iii) che gli avvisi di accertamento erano adeguatamente motivati e fondati su criteri normativi e deliberazioni comunali (art.59 d.lgs. n.446/1997) nonché sulla potenzialità edificatoria discendente dall'adozione/avvio del procedimento urbanistico. In sostanza il Comune censurava la qualificazione delle aree come non edificabili, la rilevanza della deliberazione di sanatoria regionale/comunale e la presunta carenza argomentativa degli atti impositivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha motivato che la decisione impugnata poggia su più ragioni autonome e sufficienti a sorreggerla: (A) l'annullamento del PRG e l'inesistenza dello strumento urbanistico per i periodi contestati (con esclusione dell'efficacia sanante alla deliberazione n.10/2014), (B) l'estinzione della pretesa per decadenza con riferimento all'anno 2010, e (C) il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, atteso che gli avvisi non esplicitavano i parametri e i criteri valutativi richiesti dalla legge. Il ricorso del Comune non ha dedotto né impugnato compiutamente la ragione autonoma e decisiva relativa al difetto di motivazione degli atti impositivi (né ha riportato i passi essenziali degli avvisi contestati), per cui, ai sensi della consolidata giurisprudenza, risultano inammissibili le doglianze rivolte alle altre ragioni della sentenza nonostante fossero censurate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il Comune condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stata inoltre richiamata la possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge regionale Umbria 4 aprile 2014, n. 5, art. 22

    La deliberazione comunale invocata come sanatoria è stata ritenuta non idonea a sanare retroattivamente la situazione, perché adottata nel periodo in cui gli effetti della pronuncia amministrativa erano sospesi; la Corte non ha riconosciuto efficacia immediata retroattiva tale da invalidare l'annullamento del PRG per i periodi impugnati.

  • Disposizioni preliminari cod. civ., art. 12

    Richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti delle norme sopravvenute; la Corte non ha accolto la tesi che la norma sopravvenuta potesse retroagire per sanare l'effetto dell'annullamento del PRG nei periodi considerati.

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), artt. 33, comma 2, e 98

    Richiamati nel quadro della discussione sull'efficacia delle pronunce amministrative e delle eventuali sospensioni; la Corte ha preso atto della vicenda processuale amministrativa ma ha ritenuto comunque sussistente l'affidamento e la rilevanza dell'annullamento del PRG ai fini tributari.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI), art. 1, comma 2

    Norma sul presupposto e natura dell'imposta: utilizzata nel confronto sulle ragioni che determinano la base imponibile e la natura periodica del tributo; la Corte ha ritenuto che per ciascun periodo di imposta rilevino le condizioni esistenti in quel periodo.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    Individua i parametri per la determinazione del valore; la Corte ha richiamato che l'avviso di accertamento deve indicare i parametri applicati (ex art.7 l. n.212/2000) e non può limitarsi a formule generiche.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La Corte ha richiamato questo articolo per affermare che l'avviso di accertamento deve indicare, a pena di nullità, il presupposto della modifica del valore dell'immobile e specificare i parametri di cui all'art.5 del d.lgs. n.504/1992.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59

    Richiamato come base normativa per le deliberazioni comunali che determinano i valori delle aree per zone omogenee; la Corte ha osservato che il semplice richiamo a deliberazioni non esclude l'onere di motivazione specifica nell'avviso di accertamento.

  • d.l. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16 (conv. l. n. 248/2005)

    Citato dal ricorrente in ordine alla disciplina tributaria; non ha prevalso nella decisione per via dell'autonomia delle ragioni poste a fondamento della pronuncia impugnata.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 (conv. l. n. 248/2006)

    Richiamato nelle censure del ricorrente relative alla normativa tributaria; la Corte non ha ritenuto decisiva tale argomentazione rispetto alla ragione autonoma del vizio motivazionale degli avvisi.

  • Codice civile, art. 870 e legge n. 1150 del 1942, art. 23

    Norme urbanistiche richiamate in relazione a istituti quali la perequazione urbanistica; la Corte ha rilevato che la mera previsione di meccanismi perequativi non implica automaticamente la concreta edificabilità del singolo lotto senza gli ulteriori adempimenti previsti.

  • Costituzione, art. 53

    Invocato in relazione al principio della capacità contributiva e della legittimità delle previsioni impositive; la Corte ha valutato l'insieme degli elementi (annullamento PRG, decadenza, difetto di motivazione) alla luce di tale principio.

Massime di principio

  • Se una decisione giudiziale è sorretta da più ragioni autonome e ciascuna è idonea a reggerla, chi impugna in Cassazione deve censurare tutte le rationes decidendi; l'omissione rende il ricorso inammissibile.
  • Gli avvisi di accertamento tributario devono contenere una motivazione specifica che indichi i presupposti e i parametri valutativi applicati (ex art.7 l. n.212/2000 e art.5 d.lgs. n.504/1992); omissioni o formule generiche possono determinare la nullità o l'annullamento dell'atto.
  • La determinazione dell'edificabilità di un'area richiede attenzione alle pronunce amministrative/giurisdizionali sul PRG: l'annullamento di uno strumento urbanistico può incidere retroattivamente sulla base imponibile dei tributi periodici riferiti a specifici anni se l'invalidità era efficace in quei periodi.
  • La mera previsione normativa di diritti edificatori (es. per meccanismi di perequazione) non equivale automaticamente a concreta e immediata edificabilità del singolo lotto: devono realizzarsi le condizioni e gli adempimenti previsti per la concreta capacità edificatoria.
  • In materia di tributi periodici, per ciascun periodo di imposta rilevano le condizioni giuridiche e di fatto esistenti in quel periodo; cambiamenti normativi o amministrativi successivi non cancellano automaticamente le situazioni pregresse se non esplicitamente previsti.
  • Chi impugna in Cassazione fatti o motivazioni di atti amministrativi (es. avviso di accertamento) deve riprodurre e indicare i passi essenziali dell'atto che si censura; l'assenza di tale riproduzione può rendere la censura inammissibile.

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