Cassazione Penale, Ordinanza n. 39611/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede a pena di inammissibilità la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Conferma quindi gli effetti del provvedimento impugnato senza esaminare il merito e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parma il 23/05/2025. La Corte non entra nel merito della decisione impugnata, perché rileva un vizio formale del ricorso: l'atto è stato presentato personalmente dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente aveva sostenuto, nella parte iniziale del ricorso, che la firma apposta dall'imputato fosse stata autenticata da un difensore, ma la Corte ritiene tale circostanza irrilevante. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 613, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; è necessaria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato non sana il vizio.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha reso necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è un atto tecnico che, salvo i casi consentiti dalla legge, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale da parte dell'imputato determina l'inammissibilità.
- L'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato non equivale alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore e non attribuisce a quest'ultimo la titolarità dell'atto impugnatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio originario dell'impugnazione, la Corte può limitarsi alla pronuncia processuale senza esaminare il merito del provvedimento impugnato e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39574/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39581/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39584/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39585/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39586/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39587/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →