Cassazione Penale, Sentenza n. 17209/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata disapplicazione della recidiva; si contestava che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali (che estingue gli effetti penali della condanna) e non si sarebbe confrontata con le pronunce di legittimità e costituzionali che, secondo la difesa, impediscono l'uso di quella condanna ai fini della recidiva e della sua maggiorazione obbligatoria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'Appello, che ha accertato: 1) l'esito positivo dell'affidamento in prova relativo a una condanna, la quale quindi non può essere computata ai fini della recidiva; 2) nondimeno la recidiva reiterata è stata correttamente riconosciuta sulla base dell'ampio e grave pregresso criminale dell'imputato (numerose condanne per furto, rapina, ecc.) e sulla base del principio che, per i reati permanenti, è sufficiente che una minima parte del reato sia stata commessa dopo il passaggio in giudicato della precedente sentenza. La Corte ha dunque confermato la rideterminazione della pena operata in sede di rinvio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR n.309/1990, art.74
Norma del reato originario per cui l'imputato era stato condannato; richiamata nel quadro fattuale della vicenda.
Codice penale, art. 648-bis
La condanna per questo reato era stata oggetto di affidamento in prova con esito positivo; tale esito estingue gli effetti penali della condanna e quindi quella specifica condanna non può essere tenuta in conto ai fini della recidiva.
Sezioni Unite, n.5859/2011 (Marcianò)
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha precisato che l'estinzione degli effetti penali conseguente all'esito positivo della messa alla prova impedisce l'utilizzo di quella vicenda ai fini della recidiva; la Corte d'Appello è stata ritenuta averne tenuto conto.
Corte costituzionale, sentenza n.185/2015
sent. n. 185 del 23/07/2015
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione di aumenti obbligatori per la recidiva qualificata; richiamata dalla difesa, ma non sufficiente a impedire la valutazione della recidiva quando questa sia motivata sulla base di altri precedenti e dei criteri di maggiore pericolosità e rimproverabilità.
Sezione 3, n.10219/2021 (Rossi)
Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021
Per i reati permanenti la recidiva infraquinquennale può essere riconosciuta se anche una minima parte del reato è stata consumata dopo il passaggio in giudicato della precedente sentenza; la Corte ha ritenuto verificata tale condizione nel caso di specie.
Sezioni Unite, n.32318/2023 (Sabbatini) e n.20808/2018 (Schettino)
Sez. U. n. 32318/2023; Sez. U. n. 20808/2018
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo motivazionale quando si riconosce la recidiva e l'esigenza di valutare la maggiore colpevolezza e pericolosità del reo; la Corte d'Appello è stata ritenuta aver adempiuto a tale obbligo con motivazione specifica.
Massime di principio
- L'esito positivo della messa alla prova o dell'affidamento in prova che estingue gli effetti penali di una condanna impedisce l'utilizzo di quella specifica vicenda ai fini della recidiva.
- La esclusione di una singola condanna ai fini della recidiva non esclude che la recidiva possa essere ricostruita sulla base di altri precedenti: un ampio e grave pregresso criminale può giustificare il riconoscimento della recidiva reiterata.
- Per i reati permanenti, la recidiva infraquinquennale può essere riconosciuta se anche una minima parte del reato è stata commessa dopo il passaggio in giudicato della precedente condanna.
- Quando la recidiva è facoltativa o produce effetti aggravanti, il giudice deve fornire una motivazione specifica che valuti la maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato alla luce dei precedenti, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Le pronunce di incostituzionalità che temperano aumenti obbligatori per la recidiva qualificata non impediscono di riconoscere la recidiva se la decisione è adeguatamente motivata in base agli altri elementi di responsabilità e pericolosità.
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