Sentenza del 22/12/2016 n. 26743 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 della legge n. 289 del 2002. In particolare, ha sostenuto che il condono tombale previsto dall'art. 9 non potesse estendersi al debito IVA oggetto dell'avviso di accertamento. La società aveva definito la propria posizione mediante condono, ma l'Ufficio riteneva ostativo un processo verbale di constatazione e, comunque, non applicabile il condono all'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. La Corte ha stabilito che l'art. 9 della legge n. 289 del 2002 deve essere disapplicato quando utilizzato per definire debiti IVA, poiché incompatibile con il sistema comune dell'IVA e con gli obblighi derivanti dalla normativa europea. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.500,00 oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La disposizione sul condono tombale non può essere applicata ai debiti IVA, poiché comporterebbe una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato alla riscossione dell'imposta.
Legge n. 289 del 2002, art. 15
È richiamato dall'Agenzia delle Entrate insieme all'art. 9 quale base della censura relativa all'inapplicabilità della definizione agevolata alla fattispecie.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Gli Stati membri devono garantire l'accertamento e la riscossione dell'IVA dovuta. Sono incompatibili con tali obblighi misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata all'accertamento o al pagamento dell'IVA.
Sentenza Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06
Ha stabilito che l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla normativa europea sull'IVA prevedendo condoni idonei a rinunciare in modo generale e indiscriminato all'accertamento delle operazioni imponibili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il parametro processuale del ricorso per cassazione, fondato sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- I condoni fiscali nazionali non possono essere applicati all'IVA quando determinano una rinuncia generale o indiscriminata dello Stato all'accertamento o alla riscossione dell'imposta.
- In materia di IVA, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione europea, anche d'ufficio.
- L'incompatibilità europea della disciplina del condono rende irrilevante, ai fini della definizione dell'IVA, la valutazione sull'effettivo contenuto ostativo del processo verbale di constatazione.
- La definizione agevolata eventualmente presentata dal contribuente non estingue il debito IVA se la relativa disciplina nazionale è incompatibile con il sistema comune dell'imposta.
- Quando la questione è esclusivamente giuridica e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
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