Sentenza del 22/12/2016 n. 2253 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Ricorso contro il silenzio rifiuto del rimborso - Necessità di documentare il tipo e le modalità di svolgimento dell'attività - Sussiste - Presentazione di documenti in sede di appello - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto perché mancavano gli elementi necessari per consentire al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti del rimborso. È stata inoltre ritenuta inammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, quando tali documenti ampliano la materia del contendere e impongono all’Amministrazione finanziaria nuove contestazioni o deduzioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell’IRAP. La controversia riguardava la sussistenza dei presupposti per il rimborso, ma il contribuente non aveva adeguatamente descritto il tipo di attività professionale svolta, le modalità concrete del suo esercizio e non aveva prodotto la documentazione relativa agli anni per i quali chiedeva la restituzione dell’imposta.
Norme richiamate
Disciplina dell’IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
Per ottenere il rimborso dell’IRAP il contribuente deve fornire elementi concreti, riferiti ai singoli periodi d’imposta, dai quali sia possibile verificare il tipo di attività svolta, le sue modalità di esercizio e l’eventuale assenza di un’autonoma organizzazione.
Regole processuali sulla produzione di documenti in appello
La produzione in appello non è ammissibile quando introduce elementi nuovi che modificano o ampliano la materia del contendere e richiedono nuove difese, contestazioni o deduzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Chi chiede il rimborso dell’IRAP deve descrivere in modo puntuale l’attività esercitata e dimostrare, con documenti riferiti agli anni interessati, le circostanze che escludono il presupposto impositivo.
- La mera affermazione di non essere soggetti all’IRAP non è sufficiente: l’onere di allegazione e prova grava sul contribuente che richiede il rimborso.
- La documentazione deve essere prodotta tempestivamente nel primo grado di giudizio; presentare in appello documenti nuovi può essere precluso se comporta un ampliamento della controversia.
- In caso di silenzio-rifiuto, il giudice valuta la fondatezza sostanziale della richiesta di rimborso sulla base degli elementi forniti dal contribuente, non potendo supplire alla totale carenza di descrizione e prova dell’attività.
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