Sentenza del 22/12/2016 n. 3295 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Giudice tributario - Attribuzioni .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della C.T.P. di Brindisi contestando la motivazione sull'accertamento dei maggiori ricavi e dei redditi di partecipazione, l'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio e la ripartizione dell'onere della prova, l'interpretazione della legge n. 311/2004, l'omessa pronuncia su alcune censure e la dichiarata inammissibilità dei ricorsi contro le cartelle di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale contro la riduzione del valore locativo dell'immobile determinata sulla base della CTU.
La decisione
La Commissione ha accolto parzialmente l'appello principale dei contribuenti e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia. Ha confermato la valutazione della CTU e la rideterminazione dei maggiori ricavi, ritenendo infondati o inammissibili i primi quattro motivi di appello. Ha invece dichiarato ammissibili i ricorsi contro le cartelle di pagamento, precisando che le cartelle, emesse mentre gli accertamenti non erano definitivi, erano valide soltanto per la quota provvisoria prevista dalla legge, non per l'intero importo. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata solo su questo punto e confermata nel resto; le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 41-ter del d.P.R. 600/1973
Il valore o canone indicato dalla norma in materia di accertamento dei redditi dei fabbricati non costituisce, da solo, prova sufficiente dell'inattendibilità della dichiarazione. Nel caso concreto, la determinazione del valore locativo è stata invece sostenuta dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
La censura relativa all'interpretazione della legge è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo generico, senza indicare quali disposizioni sarebbero state violate o interpretate erroneamente.
Art. 112 c.p.c.
Non è stata ravvisata omessa pronuncia: il giudice di primo grado aveva esaminato e deciso le censure principali formulate dai contribuenti.
Art. 15, comma 1, del d.P.R. 602/1973
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
Quando l'avviso di accertamento è ancora impugnato e non definitivo, la riscossione può procedere provvisoriamente soltanto entro la quota stabilita dalla legge, non per l'intero importo accertato.
Art. 15, comma 2, del d.P.R. 602/1973
Le cartelle impugnate potevano essere emesse esclusivamente per la misura provvisoria consentita dalla disposizione, con conseguente riduzione dell'importo intimabile.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice è giudice del rapporto sostanziale: non deve limitarsi a confermare o annullare integralmente l'atto, ma può rideterminare l'imposta o il rimborso nella misura effettivamente dovuta.
- Se un accertamento è ancora sub iudice e non è definitivo, la riscossione può avvenire solo provvisoriamente e nei limiti quantitativi previsti dalla legge; una cartella emessa per l'intero importo è illegittima nella parte eccedente.
- La consulenza tecnica d'ufficio è ammissibile anche nel processo tributario quando servono conoscenze tecniche, ad esempio per stimare il valore locativo di un immobile.
- Le doglianze basate sulla violazione di una legge devono indicare con precisione le disposizioni coinvolte e l'errore interpretativo; motivi generici possono essere dichiarati inammissibili.
- L'impugnazione della cartella può essere proposta anche nei confronti dell'agente della riscossione; qualora la contestazione riguardi il merito o la misura del tributo, l'agente può dover coinvolgere l'ente impositore nel giudizio.
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