Sentenza del 22/12/2016 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Registro - Prescrizione decennale - Sussiste - Applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente non aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui le era stato contestato il mancato pagamento dell'imposta di registro, rendendolo definitivo nel 2011. Ha successivamente impugnato la cartella di pagamento sostenendo che fosse stata notificata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973. Richiamando Cass. n. 8380/2013, la ricorrente riteneva che la cartella dovesse essere notificata entro il 31 dicembre 2013.
La decisione
Il collegio ha respinto il ricorso, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del D.P.R. 131/1986 per il credito dell'Amministrazione relativo a un'imposta di registro definitivamente accertata. Pertanto, non è stata ritenuta applicabile la decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/1973. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulla questione.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 602/1973
La ricorrente ha invocato il termine decadenziale previsto per la notificazione della cartella di pagamento, sostenendo che l'atto dovesse essere notificato entro il 31 dicembre 2013, cioè entro il termine ritenuto applicabile decorrente dalla definitività dell'accertamento.
Art. 78 del D.P.R. 131/1986
Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni
Per l'imposta di registro definitivamente accertata, il collegio ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dalla norma, escludendo l'applicazione del termine decadenziale invocato dalla contribuente.
Cassazione n. 8380/2013
La pronuncia è stata richiamata dalla contribuente a sostegno dell'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, ma il collegio non ha seguito tale impostazione, ritenendo prevalente la disciplina specifica dell'art. 78 del D.P.R. 131/1986.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento non viene impugnato, diventa definitivo e il successivo contenzioso sulla cartella non può normalmente rimettere in discussione il merito dell'accertamento, ma soltanto eventuali vizi propri della cartella o della sua notificazione.
- Per i crediti relativi all'imposta di registro definitivamente accertata, la decisione considera applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del D.P.R. 131/1986, anziché il termine decadenziale ordinario invocato per la cartella ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973.
- In presenza di una disciplina speciale che stabilisce espressamente la prescrizione del credito tributario, tale disciplina può prevalere sulle regole generali relative ai termini di notifica della cartella.
- La decorrenza e la natura del termine applicabile possono essere state oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; perciò la valutazione di casi analoghi richiede di verificare la data di definitività dell'accertamento, la tipologia del tributo e l'orientamento giurisprudenziale vigente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta un contrasto interpretativo non risolto o particolarmente significativo.
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