Sentenza del 22/12/2016 n. 2257 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Previa comunicazione al contribuente - Necessità del rispetto del principio del contraddittorio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché non preceduta da una comunicazione preventiva idonea a consentirgli di pagare il debito o presentare osservazioni. Contestava inoltre la mancata allegazione della cartella di pagamento alla comunicazione.
La decisione
La sentenza afferma che, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973, l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine di trenta giorni per il pagamento o per la presentazione di osservazioni. Il corretto adempimento di tali formalità consente al concessionario di procedere all'iscrizione, salvo l'eventuale accoglimento delle osservazioni. Non è invece necessaria l'allegazione della cartella di pagamento alla comunicazione, poiché nessuna disposizione impone tale obbligo.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine di trenta giorni.
La norma è interpretata nel senso che il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio: la sua omissione determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria. È sufficiente, invece, che il concessionario comunichi preventivamente l'intenzione di iscrivere l'ipoteca e conceda trenta giorni per pagare o formulare osservazioni; non è richiesta l'allegazione della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale, l'agente della riscossione deve informare il contribuente e concedergli almeno trenta giorni per pagare o presentare osservazioni.
- La mancata comunicazione preventiva o il mancato rispetto del termine di trenta giorni comportano la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
- La comunicazione preventiva non deve necessariamente contenere in allegato la cartella di pagamento, salvo che una specifica disposizione applicabile imponga diversamente.
- Il contribuente può contestare l'iscrizione dimostrando l'assenza della comunicazione, l'insufficienza del termine concesso o l'omessa valutazione delle osservazioni presentate.
- Se le formalità preventive sono state correttamente rispettate, l'iscrizione può essere effettuata, a meno che le osservazioni del contribuente non vengano accolte.
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