Sentenza n. 6095/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 03070/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 3941 del 18 settembre 2023 per demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato, nonché silenzio serbato sull'istanza di esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente in primo grado e appellante ha contestato il permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico, di un fabbricato confinante con la propria unità immobiliare. Ha dedotto la violazione delle distanze legali previste dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, delle norme civilistiche sulle luci e vedute e degli artt. 12 e 27 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l'intervento, assimilabile a una nuova costruzione, avrebbe dovuto rispettare la distanza di dieci metri da una parete finestrata. Ha inoltre sostenuto che le aperture presenti sul proprio muro fossero vedute e non semplici luci, che la costruzione avrebbe oscurato le vedute e il terrazzo, e che il Comune non avesse correttamente esercitato i poteri di vigilanza e repressione. Il TAR aveva respinto il ricorso, qualificando le aperture sul muro di confine come luci. In appello sono stati dedotti error in iudicando e in procedendo, violazione degli artt. 900, 901 e 907 c.c. e dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968, nonché difetto di istruttoria e motivazione. L'appellante ha poi proposto motivi aggiunti, fondati sugli esiti della verificazione, contestando il calcolo della volumetria, l'area di sedime e la conformità dell'intervento alla disciplina del Piano casa, chiedendo l'accertamento della decadenza o dell'illegittimità del titolo edilizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. In via preliminare ha circoscritto il thema decidendum ai motivi espressamente articolati nella parte in diritto dell'atto di appello, ritenendo rinunciati e comunque inammissibili i motivi di primo grado richiamati soltanto per relationem. Ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo sufficiente la vicinitas accompagnata dall'allegazione di uno specifico pregiudizio, costituito dall'oscuramento delle aperture e delle vedute, dalla limitazione del diritto di veduta e dal deprezzamento dell'immobile. Ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, poiché in appello sono ammessi soltanto quando derivino da documenti nuovi, conosciuti successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, dai quali emergano vizi degli atti già impugnati; la verificazione giudiziale non può invece riaprire i termini per dedurre nuovi vizi, né i profili contestati erano realmente nuovi, essendo ricavabili dal titolo edilizio e dagli elaborati progettuali già conosciuti dall'appellante. Nel merito, sulla base della verificazione, ha qualificato la finestra del vano scala e quella del bagno come luci regolari, perché poste ad almeno due metri dal calpestio e munite di inferriate, prive di caratteristiche idonee a consentire inspectio e prospectio. Tali aperture non integrano una parete finestrata ai fini dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968 e possono essere chiuse mediante costruzione in aderenza ai sensi degli artt. 901 e 904 c.c. La porta-finestra del balcone è stata invece qualificata come veduta diretta sul lato prospiciente la piazza e come veduta obliqua sul lato interessato dalla costruzione. Tuttavia, la distanza di 1,88 metri dal confine rispettava la distanza di 75 centimetri prevista per le vedute oblique dall'art. 906 c.c.; inoltre, gli edifici non erano antistanti e la costruzione insisteva su una parete laterale priva di finestre. Quanto al terrazzo, la verificazione ha accertato che il nuovo edificio non superava la quota di calpestio del terrazzo della ricorrente e non interferiva quindi con le distanze invocate. È stata pertanto ritenuta legittima la costruzione in aderenza consentita anche dall'art. 22 delle NTA comunali, senza indebita deroga alle distanze per effetto del Piano casa. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per metà; la restante metà, pari complessivamente a 5.000 euro, è stata posta a carico dell'appellante in favore del Comune e della controinteressata. L'appellante è stata altresì condannata al pagamento delle spese della verificazione, liquidate in complessivi 14.978,81 euro, oltre all'importo di 2.000 euro già previsto quale anticipo per il verificatore.
Norme richiamate
art. 104, comma 3, c.p.a.
Il disposto di cui all’articolo 104, comma 3 c.p.a. consente la proposizione di motivi aggiunti in grado d'appello soltanto se e nella misura in cui le censure con esso prospettate traggono origine da documenti nuovi... dai quali emergano vizi degli atti o dei provvedimenti amministrativi già impugnati in primo grado.
I motivi aggiunti in appello sono ammessi in via eccezionale soltanto se fondati su documenti nuovi, non prodotti nel primo grado e conosciuti successivamente, dai quali emergano vizi di atti già impugnati; non possono introdurre nuovi atti o nuovi profili vizianti conoscibili prima.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
La disciplina sulle distanze tra edifici riferita alle pareti finestrate riguarda, secondo il Collegio, le pareti munite di finestre qualificabili come vedute e non quelle dotate di semplici luci. Nel caso concreto non si applica alle aperture del vano scala e del bagno, mentre non risultano edifici antistanti con pareti finestrate.
art. 900 c.c.
La distinzione tra luci e vedute dipende dalla concreta possibilità dell'apertura di consentire non solo inspectio, ma anche prospectio, cioè l'affaccio e la visione mobile e globale, anche obliqua e laterale, sul fondo vicino.
art. 901 c.c.
Le aperture del vano scala e del bagno, poste ad almeno due metri dal calpestio e munite di inferriate, sono state qualificate come luci regolari.
art. 904 c.c.
La costruzione in aderenza al muro sul quale insistono semplici luci è consentita senza le limitazioni proprie delle vedute, nel rispetto della disciplina applicabile.
art. 906 c.c.
Per la veduta obliqua la distanza minima dal confine è di 75 centimetri; la distanza di 1,88 metri accertata nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente.
art. 907 c.c.
La distanza di tre metri opera per le vedute dirette quando la costruzione altrui supera la soglia della veduta; nel caso concreto la veduta interessata dalla costruzione è stata qualificata come obliqua.
art. 22 delle NTA del vigente strumento urbanistico comunale
Consente, nella zona B1 interessata, l'edificazione in aderenza.
artt. 27 e seguenti d.P.R. n. 380/2001
Rilevano quanto ai poteri comunali di vigilanza e repressione dell'attività edilizia; il riscontro comunale e gli accertamenti svolti sono stati ritenuti sufficienti.
art. 52 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 182
Richiamato nella liquidazione del compenso del verificatore per la maggiorazione dovuta alla complessità dell'incarico.
art. 11 d.m. 30 maggio 2002, n. 182
Utilizzato quale parametro per la liquidazione dei compensi del verificatore e del collaboratore tecnico.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo d'appello, il giudice è vincolato dai motivi di diritto espressamente articolati nell'atto di appello; il richiamo per relationem ai motivi di primo grado non esaminati non ne determina la devoluzione, comportandone la rinuncia o l'inammissibilità.
- I motivi aggiunti in appello sono ammissibili soltanto quando siano fondati su documenti nuovi, non prodotti nel giudizio di primo grado e conosciuti successivamente, dai quali emergano vizi degli atti già impugnati. La verificazione disposta dal giudice non consente di introdurre nuovi profili di illegittimità né determina una rimessione in termini rispetto alla decadenza dall'impugnazione.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968, per parete finestrata deve intendersi la parete munita di aperture qualificabili come vedute, ossia idonee a consentire sia l'inspectio sia la prospectio sul fondo vicino; le semplici luci, destinate al passaggio di aria e luce e prive della possibilità di affaccio, non rendono la parete finestrata ai fini delle distanze tra edifici.
- Le aperture poste ad almeno due metri dal piano di calpestio e munite di inferriate che impediscono l'affaccio e la visione mobile e globale sul fondo vicino sono qualificabili come luci regolari, anche se consentono il passaggio di aria e luce; la costruzione in aderenza al muro sul quale insistono tali aperture è quindi ammissibile secondo l'art. 904 c.c.
- La costruzione in aderenza, pur consentita dalla disciplina urbanistica locale, deve rispettare le servitù di veduta preesistenti: per la veduta obliqua è sufficiente la distanza minima di 75 centimetri dal confine prevista dall'art. 906 c.c., mentre la distanza di tre metri dell'art. 907 c.c. riguarda la veduta diretta nei casi previsti dalla norma.
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