Sentenza n. 483/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 27 marzo 2026 della domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il 30 gennaio 2026 la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciatogli dopo un nulla osta all’ingresso del 18 maggio 2024. La Prefettura aveva respinto la richiesta perché, nonostante un invito a integrare la documentazione, non risultava comprovata un’attività lavorativa stagionale: le buste paga prodotte attestavano invece un rapporto nel settore edile, non incluso tra quelli ammessi dal Decreto Flussi per il lavoro stagionale. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego e la sospensione, facendo valere l’efficacia del nulla osta e del permesso già rilasciati, mai rimossi in autotutela. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Questura e chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di estromissione della Questura, poiché il Questore aveva rilasciato il permesso stagionale di cui era stata chiesta la conversione. In sede cautelare era stato disposto il riesame, rilevando che il titolo stagionale, ancorché rilasciato erroneamente, era efficace finché non rimosso in autotutela. In esecuzione del remand, la Prefettura ha annullato in autotutela il precedente nulla osta e ha poi rilasciato il nulla osta alla conversione; il 5 ottobre 2026 sono stati sottoscritti il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e gli atti per la richiesta del nuovo permesso, per il quale la Questura ha fissato un appuntamento al 10 novembre 2026. Ritenendo così integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha condannato le amministrazioni resistenti alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione amministrativa della pretesa sostanziale, tale da rendere inutile la prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta determinazioni che attribuiscono integralmente al ricorrente il bene della vita richiesto, facendo venir meno in modo oggettivo la lite.
Come è indicizzato
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