Sentenza n. 6887/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva respinto l’impugnazione del diniego regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria per l’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Puglia aveva espresso parere negativo di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sull’istanza diretta alla realizzazione di una struttura destinata all’installazione di una risonanza magnetica, ritenendo già soddisfatto il fabbisogno nel distretto interessato anche mediante il computo di una Siemens Magnetom Open da 0,4 Tesla installata presso una struttura concorrente. Il ricorrente sosteneva che tale apparecchiatura, avendo un campo magnetico inferiore a 0,5 Tesla, non fosse una “grande macchina”, ma una RMN settoriale o comunque a basso campo non soggetta al computo programmatorio; deduceva inoltre che non fosse abilitata agli esami total body e che il relativo titolo autorizzatorio non fosse coerente con la disciplina sopravvenuta recata dal d.m. 14 gennaio 2021 e dal regolamento regionale Puglia n. 9 del 2022. In appello ha contestato la sentenza del TAR per avere ritenuto sufficiente il titolo autorizzatorio e l’inserimento dell’apparecchiatura nel sistema di programmazione sanitaria. La verificazione disposta dal Consiglio di Stato ha accertato che la macchina ha un’intensità di circa 0,35-0,4 Tesla, non è una “grande macchina” in senso tecnico, ma è una RMN a basso campo “dedicata” o “open di nuova generazione”, idonea a eseguire esami total body e riferiti a molteplici distretti anatomici.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, correggendone la motivazione nella parte in cui aveva qualificato l’apparecchiatura come “grande macchina”. La non riconducibilità tecnica alla categoria delle grandi macchine non comporta automaticamente l’irrilevanza dell’apparecchiatura ai fini della programmazione sanitaria. È decisiva la concreta capacità funzionale della macchina e la sua idoneità a erogare prestazioni diagnostiche non limitate agli arti, tali da richiedere l’autorizzazione regionale e incidere sul fabbisogno programmatorio. La verificazione ha escluso che l’apparecchiatura fosse una macchina settoriale liberamente installabile. Inoltre, dagli atti risultava che essa era inserita in una posizione autorizzatoria formatasi nell’ambito della programmazione regionale e costantemente computata dalla Regione. L’appellante non ha dimostrato che il titolo fosse inesistente, inefficace, decaduto o comunque divenuto irrilevante. Né il d.m. 14 gennaio 2021 o il regolamento regionale n. 9 del 2022 prevedono la caducazione automatica dei titoli autorizzatori già consolidati o l’esclusione automatica dal fabbisogno delle apparecchiature precedentemente autorizzate. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni, l’evoluzione normativa e la verificazione espletata.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, l.r. Puglia n. 9/2017
La disposizione costituisce la base del parere regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria richiesto per l’installazione della struttura e dell’apparecchiatura diagnostica.
d.m. 14 gennaio 2021
La disciplina ministeriale sopravvenuta ha ridefinito il quadro classificatorio delle apparecchiature, ma non determina, in assenza di una specifica previsione, la caducazione automatica dei titoli autorizzatori già rilasciati né l’automatica esclusione delle apparecchiature dal fabbisogno programmatorio.
regolamento regionale Puglia n. 9/2022
Il regolamento regionale ha ridefinito il sistema classificatorio, senza prevedere l’effetto estintivo automatico delle posizioni autorizzatorie consolidate.
Massime di principio
- Ai fini della programmazione sanitaria regionale, la rilevanza di un’apparecchiatura diagnostica non dipende esclusivamente dalla sua qualificazione nominale o dal dato tecnico classificatorio, ma dalla concreta capacità funzionale di erogare prestazioni diagnostiche e dalla conseguente incidenza sul fabbisogno regionale.
- Una risonanza magnetica a basso campo che sia idonea a eseguire esami total body o relativi a molteplici distretti anatomici non è assimilabile a un’apparecchiatura settoriale destinata esclusivamente agli arti e può rimanere soggetta all’autorizzazione regionale e alla programmazione sanitaria.
- La sopravvenienza di una disciplina che modifica la classificazione tecnica delle apparecchiature non determina, in assenza di un’espressa previsione normativa, la caducazione automatica dei titoli autorizzatori già rilasciati né l’automatica esclusione delle apparecchiature autorizzate dal computo del fabbisogno programmatorio.
- Chi contesta il computo di un’apparecchiatura nel fabbisogno sanitario deve dimostrare non solo l’erroneità della sua qualificazione tecnica, ma anche l’inesistenza, l’inefficacia, la decadenza o la sopravvenuta irrilevanza del titolo autorizzatorio che ne fonda la presenza nel sistema programmatorio.
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